SENTENZA N. 250
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 232, 292, 140 cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 215, n. 1 e 192 (rectius 292) stesso codice promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra s.r.1. Gestione Impianti a Nafta e Rota Giuseppe iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 13 luglio 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Giacchin Gino e Zanchi Carlo iscritta al n. 948 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986, il giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con atto notificato il 18 agosto 1980 a mani della moglie convivente dell'intimato in Torino, via San Quintino 4, la Gestione Impianti a Nafta s.r.l. - premesso che durante la stagione invernale 1979/1980 aveva fornito riscaldamento nello stabile in via San Quintino n. 44, di cui faceva parte l'alloggio occupato da Rota Giuseppe, che il costo del servizio relativamente all'alloggio occupato dal Rota era di lire 187.129, che con decreto emanato su ricorso notificato il 27 febbraio 1980 al Rota ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e reso esecutivo il successivo 21 marzo, il Pretore aveva ingiunto al Rota di pagare alla società la somma di lire 108.104 con gli interessi legali, spese e onorari - convenne il Rota avanti il Pretore di Torino chiedendo, previa occorrendo ammissione delle prove per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui in narrativa, la condanna all'immediato pagamento della residua somma di lire 78.975 oltre gli interessi dalla scadenza, spese e onorari.
All'udienza del 10 ottobre 1980, l'adito Pretore dichiarò la contumacia del Rota e ammise interrogatorio formale del medesimo sui fatti esposti nell'atto di citazione, articolati in quattro capitoli, e fissò per l'assunzione dell'incombente la udienza del 18 dicembre 1980 ordinando la notificazione al convenuto del verbale entro il 18 dicembre 1980; notificazione effettuata sotto la data del 30 novembre 1980 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
All'udienza di spedizione della causa, svoltasi il 14 marzo 1981, il difensore della società attrice, il quale aveva nella comparsa conclusionale datata 13 marzo 1981 chiesto, previa occorrendo ammissione delle prove per interrogatorio e per testi sulle circostanze esposte in narrativa, condannare il Rota all'immediato pagamento della somma di lire 78.975 oltre gli interessi dalla scadenza, spese e onorari, il Pretore, alla presenza del difensore della attrice società, si riservò di decidere.
1.2. - Con ordinanza 10 maggio 1981 depositata il successivo 13 (notificata il 19 e comunicata il 26 giugno; pubblicata nella G.U. n. 352 del 23 dicembre 1981 e iscritta al n. 553 R.O. 1981), il Pretore ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia della ordinanza ammissiva della prova sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata.
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto depositato il 12 gennaio 1982 dichiararsi manifestamente infondata la proposta questione.
3.1. - Con atto notificato il 12 dicembre 1979 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e integrato dall'avviso di ricevimento firmato dal convenuto il successivo 15, Gino Giacchin convenne avanti il Pretore di Torino Carlo Zanchi articolando tre capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi e chiedendo dichiararsi che il sinistro stradale, di cui era stato vittima percorrendo al volante della vettura FIAT 500 TO/L 11283 la SS Venaria - Lanzo verso le 8 ant. del 4 gennaio 1979,era dovuto ad esclusiva responsabilità dello Zanchi e condannarlo a rifondergli i danni subiti nel sinistro per riparazione veicolo, mancato uso, interessi dal sinistro al saldo, il tutto nei limiti della competenza pretorile, con vittoria di spese ed onorari di causa, con sentenza provvisoriamente esecutiva e con riserva di produrre documenti e indicare testi.
All'udienza del 22 aprile 1980 l'adito Pretore, dichiarata la contumacia del convenuto regolarmente citato e non comparso, ammise le prove dedotte dall'attore e fissò all'uopo l'udienza del 26 novembre 1980, con termine fino al 26 ottobre 1980 per la notifica della suestesa ordinanza al convenuto contumace e fino a tale udienza per eventuale integrazione della lista testimoniale.
All'udienza del 26 novembre 1980 venne escusso il teste indotto dal Giacchin che depose sull'avvenuto pagamento; il difensore dell'attore produsse la constatazione amichevole di incidente firmata dallo Zanchi e dal Giacchin; a seguito di che l'adito Pretore rimise la causa sul ruolo "in quanto prima della decisione della presente controversia sia decisa pregiudizialmente dalla Corte costituzionale la questione sull'illegittimità costituzionale degli artt. 215 comma primo e 192 (rectius 292) c.p.c. nella parte in cui sanciscono la presunzione di riconoscimento della scrittura prodotta in causa allorquando il contumace non ne venga messo a conoscenza o comunque non venga messo a conoscenza della produzione".
All'udienza del 2 giugno 1981 il difensore produsse il fascicolo e chiese l'assegnazione a sentenza che il Pretore dispose.
3.2. - Con ordinanza emessa il 13 luglio 1981 (pervenuta alla Corte il 23 dicembre 1982; notificata il 29 ottobre 1981 e comunicata il 22 settembre 1982; pubblicata nella G.U. n. 149 del primo giugno 1983 e iscritta al n. 948 R.O. 1982) l'adito Pretore ha dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 215 comma primo e 192 (rectius 292) c.p.c. nella parte in cui tale normativa sancisce la presunzione assoluta di riconoscimento delle scritture private prodotte in corso di causa e attribuite al contumace, anche quando il contumace non ha avuto conoscenza delle scritture medesime attraverso la notificazione della copia di esse o comunque della produzione delle scritture medesime attraverso la notifica del verbale dove si dà atto della produzione.
4. - Avanti la Corte le parti del giudizio a quo non si sono costituite; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto depositato il 21 giugno 1983 dichiararsi non fondata la proposta questione.
5. - Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1986 nella quale il giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti l'avv. Stato Vittoria si é soffermato sulla inammissibilità dell'incidente iscritto al n. 553 R.O. 1981 e si é rimesso agli scritti per l'incidente n. 948 R.O. 1982.
Considerato in diritto
6.1. - I due incidenti, con i quali si sospetta la incostituzionalità, per contrasto con l'art. 24 comma secondo, della normativa che disciplina l'interrogatorio formale del convenuto contumace e del riconoscimento tacito della scrittura privata prodotta contro il convenuto contumace, esibiscono elementi di connessione che giustificano congiunta deliberazione.
6.2. - Sebbene gli incidenti scaturiscano da controversie di cognizione ordinaria avanti il pretore, il giudice a quo ha contestato la conformità all'art. 24 comma secondo, per quel che attiene all'interrogatorio formale, degli artt. 140 (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), 232 (Mancata risposta) e 292 (Notificazione e comunicazione di atti al contumace) c.p.c. e, per quel che attiene al riconoscimento tacito della scrittura privata, - degli artt. 215 n. 1 (Riconoscimento della scrittura privata prodotta contro il convenuto contumace) e 292 (Notificazione di atti al contumace).
Orbene, mentre l'art. 163 n. 5 richiede che la citazione introduttiva del procedimento ordinario di cognizione avanti il tribunale contenga "l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione "e il novellato art. 413 n. 5 esige che identico sia il contenuto della domanda introduttiva di controversia individuale di lavoro, l'art. 313 comma primo si limita a statuire che "La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, la esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto".
Ne segue che, mentre nel procedimento ordinario di cognizione avanti il tribunale e nelle controversie individuali di lavoro é sufficiente che l'attore ottemperi agli artt. 163 n. 5 e novellato 413 n. 5 perché, ove rimanga contumace il convenuto cui sia stato ritualmente notificata la domanda introduttiva del giudizio, la scrittura privata dall'attore prodotta si abbia per tacitamente riconosciuta, l'art. 313 comma primo non consente di ricollegare allo scarno contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile di cognizione ordinaria il tacito riconoscimento della scrittura privata da parte del convenuto contumace.
7. - Poiché l'incidente, iscritto al n. 948 R.O., é sorto da un giudizio pretorile di cognizione ordinaria, il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192 (rectius 292) e 215 n. 1, applicabili alla specie in cui la scrittura privata, della quale non si era data notizia nell'atto introduttivo, é stata prodotta nel corso del giudizio, più precisamente nell'udienza del 26 novembre 1980, successiva all'udienza del 22 aprile 1980 in cui era stata dichiarata la contumacia del convenuto, al quale la domanda introduttiva era stata notificata ai sensi dell'art. 140, il cui originale era stato integrato con l'avviso di ricevimento firmato dal convenuto medesimo.
All'adito Pretore, il quale si é limitato a ravvisare lesione del diritto di difesa in ciò che l'art. 292 non annovera tra gli atti che vanno notificati al contumace convenuto le scritture private prodotte in corso di causa e al medesimo attribuite, le quali hanno quasi sempre un valore decisivo per la soluzione della controversia civile, ha la intervenuta Avvocatura generale dello Stato obiettato che la rituale produzione della scrittura privata pone la parte contumace in condizione di conoscere la scrittura privata ex adverso prodotta e di disconoscere la propria sottoscrizione, se contumace in primo grado, anche nell'atto di appello e che la querela di falso é proponibile in ogni stato e grado del giudizio di merito.
8. - Nei limiti del processo pretorile di cognizione ordinaria la Corte giudica fondata la proposta questione perché la scrittura privata, le quante volte consente all'attore di adempiere all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria domanda, non incide sul diritto di difesa del convenuto contumace in guisa meno intensa del giuramento e dell'interrogatorio formale e se l'art. 292 comma primo non la annovera tra gli atti, di cui va data personale notizia al convenuto contumace, si é perché la disposizione é inserita nel Titolo I (Del procedimento davanti al tribunale) del quale fa parte anche l'art. 163 n. 5, né dottrina e giurisprudenza ordinaria hanno ritenuto e ritengono che l'art. 312, traverso l'art. 311 (Rinvio alle norme relative al procedimento avanti il Tribunale), possa essere integrato con l'art. 163 n. 5 perché gli artt. 311 e 312 introducono il Capo I (Disposizioni comuni) del Titolo II (Del procedimento dinanzi al pretore e al conciliatore) del libro II (Del processo di cognizione) del codice di procedura civile.
Nei predetti limiti va la questione giudicata fondata.
9. - Al giudice a quo per il quale la mancata esibizione, in una con la copia dell'ordinanza ammissiva all'interrogatorio formale, dell'avviso di ricevimento della raccomandata firmato per ricezione dal convenuto contumace, suona attentato al diritto di difesa dello stesso, ha l'Avvocatura generale dello Stato obiettato che nella ordinanza di rimessione non sono esposte argomentazioni idonee a deflettere dalla sent. 15 luglio 1975 n. 213 (ribadita dalla ord. 22 giugno 1976, n. 148) con la quale la Corte ebbe a dichiarare infondata la questione di costituzionalità dell'art. 140 in riferimento ad atto introduttivo di giudizio.
Né diverso é l'avviso che la Corte giudica di esprimere nella presente vicenda perché la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 si perfeziona dopo il deposito della copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, né rilevano ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento perché l'affissione dell'avviso alla porta della casa d'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda é ulteriore formalità che accompagna quella del deposito della copia conforme dell'atto principale nella casa comunale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 553 R.O. 1981 e 948 R.O. 1982,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile.
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva della prova, che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata; questione sollevata per contrasto con l'art. 24 comma secondo Cost. con ordinanza 10 maggio 1981 del Pretore di Torino (n. 553 R.O. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.