ORDINANZA N. 242
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 bis, primo comma, legge 22 maggio 1976 n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 maggio 1976 n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1976 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Emiluna e Dandini Renzo, iscritta al n. 1001 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'anno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con ordinanza del 20 gennaio 1975 il Pretore di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, l. 12 agosto 1974 n. 351, che, a suo dire, sospendeva con eccessiva latitudine di previsione i provvedimenti di rilascio degli immobili locati, in riferimento all'art. 24 Cost.;
che con ordinanza n. 68 del 1976 questa Corte restituiva gli atti, rilevando la sopravvenienza dell'art. 1 quater l. 31 luglio 1975 n. 363, il quale aveva ristretto la detta previsione, eccettuandone l'applicabilità in diverse ipotesi;
che con ordinanza del 7 luglio 1976 (reg. ord. n. 1001 del 1979) il Pretore impugnava l'art. 1 bis l. 22 maggio 1976 n. 349 che, disciplinando nuovamente la materia, ripristinava - secondo lo stesso magistrato - l'ampia e indiscriminata previsione dell'art. 1 l. 351/1974, tornando a sospendere anche i provvedimenti fondati sull'inesistenza del diritto di proroga;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, chiedendo in via principale che gli atti venissero restituiti per jus superveniens (l. n. 392 del 1978 e d.l. n. 629 del 1979), e, in subordine, che la questione fosse dichiarata non fondata.
Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione é sopravvenuto l'art. 1 bis, ultimo comma, l. 8 agosto 1977 n. 510, il quale ha nuovamente disciplinato la materia oggetto del giudizio a quo (essendo poi succeduti numerosi altri provvedimenti tra cui, ultimamente, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708);
che pertanto va disposto il rinvio degli atti al detto giudice affinché valuti, secondo la normativa sopravvenuta, se sussista tuttora l'applicabilità del beneficio della sospensione del provvedimento di rilascio nel caso concreto sottoposto al suo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1986.