ORDINANZA N. 241
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 ("Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93") in relazione al quale il Presidente della Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 19 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 9 giugno 1986, ed iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1986.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
uditi l'avv. Gualtiero Rueca per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione Lombardia, con il ricorso di cui in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione in via incidentale, del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 66 del 20 marzo 1986 ("Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93") nella parte in cui comprende in un unico comparto di contrattazione collettiva, insieme al personale delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, anche il personale dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e loro consorzi e associazioni e di altri enti di svariata natura, come le Camere di commercio, le ex IPAB, gli Istituti autonomi per le case popolari, ecc. (art. 4 d.P.R. citato);
che nel ricorso la Regione assume che tale disposizione invaderebbe la sfera legislativa e amministrativa riservata alle Regioni in materia di ordinamento degli uffici ed enti da esse dipendenti, ledendo altresì la loro autonomia sindacale, con conseguente violazione degli artt. 5, 39, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e ponendosi anche in palese contrasto con la determinazione e ripartizione dei comparti e con la composizione della delegazione di parte pubblica alle trattative, quali sono indicate nella stessa legge - quadro n. 93 del 1983;
che di conseguenza la Regione Lombardia chiede sia preliminarmente sospesa l'esecuzione del d.P.R. impugnato motivando con le conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata sospensione sia per le aspettative dei dipendenti che per le previsioni finanziarie degli enti dalla eventualità di un accoglimento del ricorso e dal conseguente annullamento del decreto, in quanto la pronuncia della Corte potrebbe intervenire a trattative già avanzate o concluse;
che resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri osservando che la soluzione adottata, con la determinazione del comparto unico e con la composizione della delegazione di parte pubblica, risponde a quella prevista nell'accordo del 21 dicembre 1984 con le Confederazioni sindacali più rappresentative ed é del resto conforme agli indirizzi indicati nella sentenza di questa Corte del 13 luglio 1984, n. 219; che comunque non ricorrono i presupposti per far luogo alla sospensione dell'esecuzione del d.P.R., non essendo fondato il timore di un fatto compiuto e irreversibile, quale potrebbe essere una conclusione dei negoziati sindacali prima della pronuncia della Corte nel merito.
Considerato che non sussistono allo stato le gravi ragioni che, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 28 delle norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi avanti alla Corte costituzionale, possano giustificare la sospensione della esecuzione del decreto impugnato, non essendo concretamente verificabile un qualsiasi pregiudizio immediato, in quanto da un lato non vi é prova che siano prossime a conclusione trattative sindacali per una definizione dell'accordo all'interno dei comparti definiti dallo stesso d.P.R.; dall'altro, in virtù dell'art. 10 della legge - quadro, nessuna disciplina eventualmente definita in sede di accordo potrebbe trovare applicazione nei confronti del personale delle Regioni e degli enti dipendenti senza un preventivo provvedimento regionale di approvazione dell'accordo stesso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986) proposta dalla Regione Lombardia con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1986.