ORDINANZA N. 234
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 (Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1985 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Reda Sergio e U.S.L. RM/5 e RM/12 iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Udiciale della Repubblica n. 185 bis dell'anno 1985;
visti gli atti di costituzione di Reda Sergio ed altro, della U.S.L. RM/12 nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che il Pretore di Roma, adito con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con ordinanza emessa in data 4 marzo 1985 inaudita altera parte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale "dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici generici sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e approvato con d.P.R. n. 882 del 1984" nella parte in cui, "introducendo il rapporto ottimale di un medico ogni mille abitanti":
a) non consente al cittadino assistito dal Servizio sanitario nazionale di scegliere il proprio medico di fiducia, se questi non sia stato inserito nella graduatoria regionale;
b) non consente al medico di esercitare la propria professione nell'ambito dello stesso Servizio se non nel caso in cui sia stato inserito nella predetta graduatoria;
c) restringe a circa tremila professionisti la possibilità di prestare servizio, nella provincia di Roma, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
d) impedisce, di fatto, l'elevazione del livello professionale del medico.
Considerato che l'ordinanza di rimessione, a parte l'apodittica affermazione che "il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle (predette) questioni di legittimità costituzionale", non contiene il benché minimo cenno all'oggetto del giudizio e, dunque, alla rilevanza della questione;
che é del tutto carente anche la delibazione sulla non manifesta infondatezza, non essendo in alcun modo prospettate le ragioni per le quali la disposizione denunciata contrasterebbe con gli indicati parametri costituzionali;
che risulta pertanto completamente eluso il disposto dell'art. 23, secondo comma, della 1. l1 marzo 1953, n. 87, Sicché la questione Va dichiarata manifestamente inammissibile per tale assorbente rilievo;
visti gli artt. 26, secondo comma, della citata 1. n. 87 del 953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale "dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici generici sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della 1. n. 833 del 1978 e approvato con d.P.R. n. 882 del 1984", sollevata, in riferimento agli artt. 3,4,32 e 35 Cost., dal Pretore di Roma con ordinanza in data 4 marzo 1985 (reg. ord. n. 270 del 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 5 novembre 1986.