ORDINANZA N. 232
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1975, n. 6 (Norme in tema di liberazione condizionale), in relazione all'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dalla Corte d'appello di Perugia sull'istanza proposta da Rambaldi Gennaro, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 prima serie speciale dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 23 ottobre 1985, ha denunciato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, in relazione all'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede anche per coloro che sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, di poter presenziare all'udienza di discussione della propria liberazione condizionale";
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che, nel frattempo, é entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, la quale ha abrogato espressamente (v. art. 29) la legge 12 febbraio 1975, n. 6, e reso applicabile al procedimento per la liberazione condizionale (v. art. 25, secondo comma, sostitutivo dell'art. 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354) la disciplina originariamente prevista per il solo procedimento di sorveglianza, a cominciare dall'art. 71 bis, primo comma;
e che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 5 novembre 1986.