Sentenza n. 228 del 1986

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SENTENZA N. 228

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370 convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576 (riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1983 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto da Lai Maria Teresa c/ Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984;

visto l'atto di costituzione di Lai Maria Teresa;

udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa in data 11 luglio 1983 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, su eccezione di parte, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, d.1. 19 luglio 1970, n. 370, convertito in legge dalla 1. 26 luglio 1970, n. 576, nella parte in cui non consente che alle insegnanti di ruolo delle scuole materne statali siano riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, i servizi preruolo espletati in scuole materne gestite dall'Ente per le scuole materne della Sardegna (E.s.ma.S.).

Premesso che la ricorrente Maria Teresa Lai, insegnante di scuola materna statale, era insorta avverso il provvedimento col quale non le era stato riconosciuto il servizio prestato - dal 1968/1969 ai primi giorni dell'anno scolastico 1973/ 1974 - in posizione di incaricata presso scuole materne gestite dall'Ente per le scuole materne della Sardegna, il giudice a quo osserva che all'accoglimento del ricorso osta il disposto della norma denunciata, la quale prevede il riconoscimento in favore del personale insegnante di scuola materna statale dei soli servizi pre - ruolo prestati presso scuole materne "statali o comunali", senza altra aggiunta.

Escluso che la norma sia suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva, il T.A.R. del Lazio opina che l'omessa previsione dei servizi svolti per l'E.s.ma.S. a null'altro possa ascriversi se non ad una vera e propria "dimenticanza" del legislatore. L'attività espletata presenta, invero, caratteristiche in tutto simili a quella dei servizi di insegnamento resi in scuole materne statali e comunali, con orari e programmi identici; e fu nella specie prestata previo incarico assegnato dall'Ente sulla base di graduatorie compilate in conformità di criteri di valutazione analoghi a quelli adottati dal Ministero della pubblica istruzione per la formazione delle graduatorie del personale docente delle scuole materne statali.

L'Ente per la scuola materna della Sardegna - rileva il giudice a quo - fu creato, prima della costituzione dell'ente Regione, con 1. 1 giugno 1942, n. 901, come ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero allora denominato "dell'educazione nazionale", con la finalità di "secondare l'attuazione della Carta della scuola, per quanto riguarda la scuola materna" nella regione sarda e con i compiti, tra l'altro, di provvedere a trasformare in scuole materne gli asili esistenti, ad istituire nuove scuole, a coordinare le iniziative prescolastiche private, a creare e promuovere una edilizia scolastica igienica e razionale. Esso, inoltre, era (ed é anche attualmente) abilitato ad organizzare corsi per la preparazione delle insegnanti di scuola materna e ad assegnare il personale insegnante alle scuole materne sarde.

L'Ente - si afferma ancora in ordinanza - ha insomma anticipato nell'isola gli obiettivi e gli strumenti della riforma della scuola materna poi adottata con l. 18 marzo 1968, n. 444, per l'intero territorio nazionale. E la sua permanente utilità é stata ribadita dal d.P.R. 16 giugno 1977, n. 668 che, ai sensi dell'art. 3, 1. 20 marzo 1975, n. 70, ne ha confermato l'esistenza.

2. - Si é costituita in giudizio la ricorrente Maria Teresa Lai riassumendo quanto già sostenuto nel giudizio a quo circa le caratteristiche dell'E.s.ma.S. e ponendo in luce l'evidente sperequazione cui dà luogo la norma denunciata in considerazione del riconoscimento, invece operato dalla stessa legge, dei servizi resi in scuole parificate, popolari, sussidiate e comunali; le quali - come si osserva nella memoria difensiva depositata in limine iudicii - non furono istituite dallo Stato né possono, sotto alcun profilo, considerarsi istituzioni statali. D'altronde - afferma ancora la ricorrente - l'attività espletata dall'E.s.ma.S. rivela uno stretto rapporto di strumentalità e di accessorietà con l'ente Regione (dopo che ad esso fu attribuita competenza legislativa in materia con l. costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e addirittura appare qualificabile come attività dello Stato, sia pure delegata, per il periodo antecedente.

Si rammenta, infine, che il Consiglio di Stato, con i pareri n. 1628/76 e n. 2997/76, ha consentito il riconoscimento del servizio reso in scuole materne regionali, che pure non é espressamente contemplato tra quelli menzionati dalla disposizione denunciata; e che la stessa Amministrazione, nella seconda delle due relazioni trasmesse al giudice a quo che ne aveva fatto richiesta, ha ammesso che i servizi in questione "se non espressamente previsti dalla normativa, sono però sostanzialmente identici, per la natura dell'attività svolta e per i soggetti fra cui si é svolta la prestazione, a quelli prestati nelle scuole materne comunali e regionali".

3. - Non é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - A sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370 (riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, "sono riconosciuti", "come servizio di ruolo", "i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali". Rilevando che la riportata disposizione contempla, accanto alle scuole statali, esclusivamente quelle "comunali", e deducendone che, quindi, sono escluse le scuole di altri enti territoriali, il Provveditore agli studi di Oristano negava all'insegnante Lai Maria Teresa il riconoscimento, come servizio preruolo, di quello prestato negli anni scolastici dal 1968 69 fino al 1973 - 74, quale incaricata, presso le scuole materne gestite dall'Ente per le scuole materne della Sardegna (E.s.ma.S.). L'interessata impugnava il provvedimento, proponendo ricorso con atto che notificava, non solo al Provveditore agli studi di Oristano, ma anche al Ministero della pubblica istruzione, e che depositava presso il T.A.R. del Lazio, dinanzi al quale denunciava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge (di conversione) n. 576 del 1970 per contrasto con gli artt. 3, 33, 97 e 116 ss. Cost.

2. - Il T.A.R. del Lazio, premesso che "il ricorso non appare accoglibile in via immediata", in quanto la disposizione impugnata sarebbe insuscettibile, sia di interpretazione analogica, sia di quella estensiva, e che pertanto la rigorosa applicazione fattane dal Provveditore agli studi di Oristano sarebbe ineccepibile, rileva peraltro che i servizi svolti per l'E.s.ma.S. presentano "caratteristiche di estrema vicinanza a quelle dei servizi di insegnamento in scuole materne statali e comunali". E dopo avere sottolineato, percorrendo la normazione succedutasi dal 1942, anno in cui l'Ente venne creato: che questo "ha finito per funzionare da ente strumentale di gestione "codipendente" dallo Stato e dalla Regione"; che gli incarichi vengono conferiti sulla base di graduatorie compilate "in conformità di criteri di valutazione analoghi a quelli adottati dal Ministero"; che titolo di studio, durata di anni scolastici, orari e programmi sono "identici a quelli delle scuole statali", dichiara di ravvisare "sospetti notevoli di contrasto con gli artt. 3 e 97 alla luce anche dell'art. 116 Cost., di quella che appare una "dimenticanza" del legislatore, laddove, al secondo comma dell'art. 2 del decreto legge n. 370 del 1970, non ha consentito il riconoscimento dei servizi prestati presso le scuole gestite dall'Ente scuole materne della Sardegna".

3. - Nel presente giudizio non é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, mentre si é costituita la parte privata, la quale, in aggiunta all'atto di costituzione ha depositato, nell'imminenza dell'udienza di discussione, una memoria particolarmente elaborata, in cui la questione viene esaminata in tutti i suoi aspetti: in particolare, dopo avere imputato alla pubblica amministrazione "una illegittima interpretazione restrittiva", riporta gli atti parlamentari per dimostrare quale sia la ratio ispiratrice della legge.

4. - Con nota dell'ottobre 1981, e perciò circa due anni prima dell'emissione dell'ordinanza de qua, il Ministero della pubblica istruzione, dopo avere prospettato gli argomenti poi fatti propri dal giudice amministrativo, e più sopra riassunti, comunicava all'Avvocatura dello Stato di ritenere non più sostenibile, "anche ai fini di giustizia sostanziale", "l'interpretazione restrittiva del decreto legge n. 370 del 1970", giacché le considerazioni esposte nella nota legittimavano "una interpretazione più ampia rispetto all'angustia interpretativa precedente", e perciò il riconoscimento di servizi "sostanzialmente identici", anche se "non espressamente previsti dalla normativa".

Poiché é avviso di questa Corte che la ratio legis porta a condividere gli argomenti e le conclusioni cui é pervenuta l'amministrazione, ne consegue che l'impugnata disposizione, interpretata nel senso di cui alla predetta nota - nel senso, cioé, che vanno riconosciuti come servizi preruolo anche quelli prestati presso l'E.s.ma.S. - risulta conforme a Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, d.1. 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge dalla 1. 26 luglio 1970, n. 576, in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 Cost., sollevata dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1986.