Sentenza n. 226 del 1986

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 226

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Liguria, Lombardia, Emilia - Romagna e Toscana, notificati fra il 28 aprile e il 2 maggio 1984, depositati in Cancelleria il 4, 9 e 11 maggio 1984 e il 6 luglio 1984 ed iscritti rispettivamente ai nn. 9, 10, 12, 13, 14 e 23 del registro conflitti 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito: a) del decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato del 24 febbraio 1984, concernente "Iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217"; b) del decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato del 10 aprile 1984, recante "Integrazione del decreto ministeriale 24 febbraio 1984 concernente l'iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217".

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza del 24 giugno 1986 il giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati Guido Viola per la Regione Veneto, Enrico Romanelli per la Regione Liguria, Valerio Onida per le Regioni Lombardia, Emilia - Romagna e Toscana e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorsi notificati fra il 28 aprile e il 2 maggio 1984 le Regioni Veneto, Liguria, Lombardia, Emilia - Romagna e Toscana hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministro dell'Industria e Commercio del 24 febbraio 1984, concernente "Iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217".

La ricorrente Regione Veneto premette che l'art. 5 della legge n. 217 del 1983, in quanto contenuto in una legge quadro, va integrato da norme legislative regionali.

Per contro, lo Stato ha dato "una sua illegittima ed erronea lettura dell'art. 5, interpretandolo come se le sue disposizioni dessero adito all'insorgenza di una specifica competenza del Ministro dell'Industria e come se lo stesso articolo 5 fosse il vettore che trasporta la materia del turismo nell'area della disciplina del commercio".

Ciò premesso, la ricorrente deduce che l'intero decreto ministeriale impugnato (di cui pertanto chiede l'annullamento, previa sospensione), viola gli artt. 117, 118, 81 e 97 Cost., nonché gli artt. 1 - 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6; 56, 57,58 e 64 del d.P.R. n. 616 del 1977; 1 - 12 della legge n. 217/83; 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281; 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382; in relazione alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (in tema di formazione professionale), nonché alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e al relativo regolamento, approvato con D.M. 14 gennaio 1972, modificato con D.M. 28 aprile 1976.

Ritiene la ricorrente che il decreto impugnato altera l'ordine dei rapporti fra Stato e Regioni, sostituendo una competenza amministrativa ministeriale sia alla legislazione sui principi, sia alla potestà di indirizzo e coordinamento; con l'ulteriore risultato di ledere il principio di legalità, le regole in ordine alle competenze dei Ministeri e quelle relative alla competenza all'emanazione di norme regolamentari.

Già nelle premesse dell'atto, là dove si afferma che l'art. 5 della legge n. 217 del 1983 "integra la legge 11 giugno 1971, n. 426", il Ministro del Commercio trasporta la disciplina di principio dell'attività turistica dentro la disciplina del commercio, manomettendo la disposizione legislativa, distruggendo il senso dichiarato dell'intervento legislativo dello Stato e appropriandosi in realtà della disposizione legislativa prima che della competenza regionale. Se la Camera di commercio viene investita di una competenza specifica in una materia di competenza regionale, é la funzione della Camera che si rende dipendente da questa competenza regionale, e non certo quest'ultima a vanificarsi solo perché un certo adempimento viene fatto ricadere sulla Camera di commercio; altrimenti non si capirebbe il significato dell'art. 64 del d.P.R. 616/77. Il legislatore ha previsto che il registro degli operatori turistici costituisca sezione speciale del registro degli operatori commerciali solo per accomunare i due registri in uno stesso tipo di efficacia nei confronti di terzi, non certo per fare un'operazione di trasferimento di competenza.

La ricorrente deduce, poi, la illegittimità dei singoli articoli del decreto.

Rileva, ancora, la ricorrente che il Ministro dell'Interno, con circolare n. 3 in data 20 febbraio 1984 ha inteso disciplinare il rilascio delle licenze per alberghi ed altre strutture ricettive, di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 616/77, proprio sul presupposto dell'art. 5 della legge n. 217/83 e dell'incompletezza della normativa in merito alle connessioni tra iscrizione alla sezione speciale e autorizzazione all'esercizio alberghiero: le disposizioni del Ministro sono transitorie e muovono dall'assunto della competenza regionale a emanare la normativa specifica della materia. Il Ministro dell'Industria, quindi, ha agito di proprio arbitrio e in pieno contrasto con il ben più corretto avviso del Ministro dell'Interno.

2. - La Regione Liguria deduce la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 56 e 58 del d.P.R. 616/77 e agli artt. 1 e 5 della legge n. 217/83, e la falsa applicazione dell'art. 41 della legge n. 426/71. Poiché la potestà normativa e amministrativa in materia di turismo e industria alberghiera, in conformità ai principi fondamentali contenuti nella legge - quadro, spetta alle Regioni, rientrerebbe nelle attribuzioni della ricorrente l'emanazione delle norme regolanti l'iscrizione allo speciale registro istituito dall'art. 5 della legge n. 217 e in particolare lo svolgimento degli esami di idoneità. Del tutto correttamente, invero, l'art. 5 citato non individua gli organi competenti all'emanazione della disciplina integrativa e delle funzioni amministrative correlative, trattandosi di sfera incontestabilmente riservata alle Regioni: tale avviso é stato altresì recepito dalla circolare del Ministro dell'Interno 20 febbraio 1984, n. 3.

In via subordinata, la ricorrente chiede che la Corte, qualora dovesse ritenere esatta l'interpretazione dell'art. 5 della legge n. 217/83 fatta propria dal Ministro dell'Industria, sollevi innanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento agli artt. 1 17 e 1 18 Cost.. La norma, infatti, da un lato, anziché dettare principi fondamentali (cfr. sentenza n. 70/81) introduce una normativa di dettaglio, togliendo spazio all'esercizio della competenza concorrente della Regione; dall'altro, riattribuisce ad organi statali funzioni amministrative in materia di turismo al di fuori delle specifiche attribuzioni riservate allo Stato dall'art. 58 del d.P.R. n. 616/77.

3. - Anche la Regione Lombardia deduce la violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali, in particolare in materia di turismo e industria alberghiera, di polizia locale urbana e rurale e di istruzione artigiana e professionale.

Il riferimento al registro istituito per gli esercenti attività commerciali non basta, infatti, ad eliminare la netta distinzione esistente fra le imprese svolgenti appunto attività di commercio, all'ingrosso o al minuto, o di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande - caratterizzate da acquisto e rivendita di merci o somministrazione e distribuzione di alimenti o bevande al pubblico - e le imprese turistiche, svolgenti attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici e caratterizzate dalla fornitura al pubblico di un peculiare servizio (il servizio ricettivo).

Regolare l'iscrizione obbligatoria delle imprese turistiche in un registro pubblico rientra evidentemente, prosegue la ricorrente, nell'àmbito della disciplina di "tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale... e dell'industria alberghiera" che l'art. 56, primo comma, del d.P.R. n. 616 demanda alla competenza regionale. Lo stesso deve ritenersi per quanto riguarda la disciplina degli esami d'idoneità all'esercizio di imprese turistiche: tali esami sono intesi ad assicurare la cura di interessi turistici infraregionali, sui quali lo Stato non può avanzare rivendicazioni, al pari degli accertamenti di idoneità tecnica delle guide, interpreti e corrieri, che la Corte per questa ragione ha riconosciuto di piena spettanza regionale (sentenza n. 9/79).

Inoltre, anche la materia della formazione professionale degli imprenditori turistici (al pari di quella dei commercianti: cfr. sentenza n. 89/77) rientra nell'àmbito della funzione di istruzione professionale, che l'art. 35 del d.P.R. n. 616/77 demanda alla competenza regionale.

Sotto altro profilo, il decreto impugnato é illegittimo, sostiene la ricorrente, in quanto emanato dal Ministro dell'Industria al di fuori di qualsiasi fondamento legislativo, che non si rinviene nell'art. 5 della legge. Né il Governo ha in generale il potere di dettare disposizioni in materia di competenza regionale, se non attraverso l'esercizio della potestà di indirizzo e coordinamento, che deve però esplicarsi nei modi e nelle forme di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, con legge e sulla base di apposito fondamento legislativo. Concludendo, la Regione chiede l'annullamento del decreto, previa sospensione dello stesso, e, ove occorra, dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 217/83, da promuovere in via incidentale dalla Corte stessa.

4. - Il ricorso dell'Emilia - Romagna contiene argomentazioni del tutto identiche a quelle svolte nel ricorso della Regione Lombardia. Vi é solo da aggiungere che la regione Emilia - Romagna deduce che essa si accingeva ad emanare una propria normativa in materia con il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale (pubblicato nel supplemento speciale n. 319 del 13 febbraio 1984 del Bollettino Ufficiale), inteso a dettare la "disciplina dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa turistica, ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

5. - Infine la ricorrente Regione Toscana, svolgendo argomentazioni già contenute nei ricorsi delle altre Regioni, deduce la violazione delle proprie competenze legislative ed amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, nonché di istruzione artigiana e professionale. Chiede anch'essa che la Corte sollevi innanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 217/83, nell'ipotesi che tale norma dovesse interpretarsi effettivamente nel senso di aver integrato la disciplina di cui alla legge n. 426/ 1971.

6. - Con ricorso notificato il 29 giugno 1984, la Regione Liguria ha proposto regolamento di competenza nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministro dell'Industria e Commercio del 10 aprile 1984, recante "Integrazione del D. M. 24 febbraio 1984, concernente l'iscrizione delle imprese turistiche nella Sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217", chiedendone l'annullamento, previa sospensione.

La ricorrente, premesso che con il decreto impugnato il Ministro dell'Industria, in considerazione dell'urgenza dettata dall'imminenza della stagione turistica, ha dettato una normativa transitoria e integrativa dell'art. 3 del D.M. 24 febbraio 1984, in forza della quale si prevede che la Commissione d'esame di cui all'art. 3 citato possa validamente funzionare a prescindere dalla presenza dell'esperto di strutture ricettive nominato dalle Regioni, deduce che il nuovo provvedimento é ancor più gravemente invasivo e lesivo del precedente della sfera di attribuzioni spettante alla Regione: prevedendo, infatti, che la Commissione d'esame possa funzionare senza la partecipazione del membro designato dalle Regioni, espunge di fatto e nella sostanza anche la residua e limitata presenza regionale all'interno di un organo la cui composizione e costituzione dovevano e devono rientrare invece nella sfera di attribuzione delle Regioni stesse.

Le considerazioni poste a base dell'impugnativa sono sostanzialmente identiche a quelle svolte dalla Regione stessa nel ricorso relativo al D.M. 24 febbraio 1984.

7. - Si é costituito in tutti i presenti giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano rigettati.

L'Avvocatura deduce, in particolare, che la legge n. 426/ 71 ha istituito il registro degli esercenti il commercio, prevedendo che tale registro abbia sezioni speciali. L'art. 41 della legge stessa ha demandato al Ministro dell'Industria e Commercio il compito di emanare il relativo regolamento di esecuzione, con potere di comminare sanzioni amministrative. A sua volta l'art. 5 della legge n. 217/83 ha istituito un'altra sezione speciale del registro predetto, alla quale sono tenuti ad iscriversi i titolari o gestori di imprese turistiche, che a tal fine debbono possedere determinati requisiti e superare un esame di idoneità. Appare evidente, pertanto, sostiene l'Avvocatura, che se il Ministro competente ha il diritto - dovere di emanare il regolamento di esecuzione chiamato a disciplinare la tenuta del registro degli esercenti il commercio, non può non avere - in forza della medesima investitura legale di cui all'art. 41 citato - il diritto - dovere di emanare il regolamento di esecuzione per la disciplina di una delle sezioni speciali di quel registro, cioé della sezione speciale destinata a raccogliere i titolari o gestori delle imprese turistiche. La censura di incompetenza o di difetto di legittimazione del Ministro appare, quindi, conclude sul punto l'Avvocatura, chiaramente infondata.

Per quanto concerne, poi, la questione di fondo, rileva la resistente che la regolamentazione dei requisiti di iscrizione in parola non tanto sembra riguardare la materia turistica, cioé la competenza della Regione di organizzare in modo autonomo l'offerta turistica, quanto l'esigenza - di eminente interesse nazionale - di tutelare la salute e l'incolumità della massa sempre crescente di persone che trova ostello nelle strutture turistiche di ogni Regione. Costituisce prova di ciò il fatto che le materie d'esame indicate nell'art. 4 del decreto hanno pressoché totalmente ad oggetto nozioni igienico - sanitarie. Se quindi il bisogno del controllo amministrativo si radica in un interesse - la salute degli individui - che sovrasta il puro e semplice aspetto turistico e che la stessa Costituzione tutela come diritto primario (art. 32), la competenza dello Stato diventa assorbente. La stessa giurisprudenza della Corte, conclude l'Avvocatura, é nel senso di riservare allo Stato la verifica della capacità professionale di coloro che, pur operando in settori di competenza regionale, svolgono un'attività che può mettere in pericolo la salute e l'incolumità delle persone.

8. - Le ricorrenti Regioni Veneto, Lombardia, Emilia - Romagna e Toscana hanno depositato memorie aggiuntive nelle quali ribadiscono nella sostanza le tesi sostenute nei rispettivi ricorsi.

Considerato in diritto

1. - Com'é spiegato in narrativa, le Regioni Veneto, Liguria, Lombardia, Emilia - Romagna e Toscana, hanno sollevato conflitti di attribuzione, impugnando il decreto emesso dal Ministro dell'Industria e Commercio il 24 febbraio 1984 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 3 marzo 1984), che concerne l'iscrizione delle imprese turistiche nell'apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

La Regione Liguria impugna, altresì, il decreto del Ministro dell'Industria emesso il 10 aprile 1984, il quale reca integrazioni dell'altro decreto ministeriale dedotto in giudizio. Le Regioni Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto hanno avanzato istanza di sospensiva nei confronti del decreto del 24 febbraio 1984. Analoga richiesta é formulata dalla Regione Liguria in relazione al decreto del 10 aprile 1984. I giudizi così instaurati prospettano questioni identiche o connesse, e vengono quindi riuniti e congiuntamente decisi. L'esame delle anzidette istanze di sospensiva resta assorbito da quello dei ricorsi prodotti per esperire il regolamento di competenza.

2. - Giova all'indagine della specie richiamare le previsioni dei provvedimenti impugnati. Il decreto del 24 febbraio 1984 é stato emanato sulla base della legge 17 maggio 1983, n. 217. Tale legge, che é una legge "quadro" sul turismo, integra, all'art. 5, le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, con l'istituire una sezione speciale del registro delle imprese, alla quale devono iscriversi titolari e gestori delle imprese turistiche. La legge n. 426 contiene, dal canto suo, all'art. 41, una specifica previsione, che abilita il Ministro dell'Industria ad emanare le norme occorrenti all'attuazione delle procedure e degli istituti in essa previsti. Il decreto del 24 febbraio 1984 disciplina la materia con sei articoli, dedicati alla definizione di alcuni dei termini in esso adoperati, e alla disciplina della sezione speciale del registro, quanto alle modalità della relativa iscrizione e alle attività che gli iscritti sono autorizzati ad esercitare, nonché degli esami prescritti per quanti richiedano l'iscrizione, anche in ordine alla composizione della commissione giudicatrice e alle nozioni da accertare. Sono altresì dettate norme transitorie in tema d'iscrizione (art. 5), e previste sanzioni (art. 6) nei confronti di chi eserciti l'attività ricettiva senza essere iscritto nell'apposita sezione del registro. Il decreto 10 aprile 1984, coinvolto nell'impugnativa della Regione Liguria, consta, per parte sua, di un articolo unico. Per quel che qui interessa, esso si limita a prevedere la fase di prima applicazione dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. :E infatti disposto che, fino a quando non sarà nominato l'esperto di gestione di strutture ricettive nominato dalla Regione - chiamato, a norma dell'art. 5, terzo comma, del D.M. del 24 febbraio 1984, ad integrare la commissione composta da vari altri insegnanti o esperti (di merceologia, di tecniche turistiche ed alberghiere), o da rappresentanti delle unità sanitarie, dell'intendenza di finanza, e dell'unità sanitaria, nella cui circoscrizione si trova la Camera di commercio - detta commissione possa funzionare con la presenza degli altri membri sopra indicati.

L'uno e l'altro decreto sono impugnati come lesivi della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione in materia di turismo ed industria alberghiera. Ciò per un duplice ordine di considerazioni: 1) la norma di legge dalla quale trae fondamento il provvedimento emesso nei due casi in considerazione dal Ministro dell'Industria, sarebbe, essa medesima, incostituzionale, se intesa nel senso che il legislatore abbia non soltanto ivi posto la norma di principio, in base alla quale i titolari di imprese turistiche sono tenuti all'iscrizione nel registro, ma abbia altresì implicitamente attratto nella sfera dello Stato la materia poi disciplinata dal controverso decreto ministeriale; 2) la disciplina contenuta in tale decreto sarebbe comunque affetta dal vizio censurato con il conflitto di attribuzione, in quanto essa inciderebbe su un settore che il d.P.R. n. 616/77 ha demandato alla Regione.

Asseriscono, precisamente, le ricorrenti che, in conformità ed attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., la gestione delle strutture ricettive ed i relativi servizi devono essere tenuti distinti dall'esercizio delle attività commerciali, riguardo al quale, esse convengono, resta ferma la competenza degli organi centrali. Il presupposto da cui muovono le Regioni promotrici dell'attuale controversia sta, dunque, in ciò: che lo Stato può intervenire nel regolamento della specie solo nell'àmbito della normazione di principio, al quale dovrebbero conseguentemente ritenersi circoscritte le previsioni dell'art. 5 della legge quadro sul turismo. Detto questo, va sùbito precisato che la Corte si é, in altra pronuncia (sent. n. 195/86), occupata della disposizione da ultimo richiamata. Risulta da tale decisione che l'art. 5 é, appunto, collocato sul piano dei principi; esso non contiene norme che precludano alla legge regionale di dare attuazione al criterio della legge "quadro" sul turismo, secondo cui i titolari o gestori delle imprese turistiche sono iscritti nel registro delle imprese. Di qui discendono talune conseguenze, che la sentenza n. 195/86 ha così testualmente precisato: "La competenza dello Stato a regolare gli esami di idoneità potrà essere esplicata in quanto, e fino a quando, non sia intervenuta al riguardo la disciplina prodotta dalla Regione nell'esercizio della sua autonomia legislativa". "Analoga conclusione" - ha soggiunto la Corte - "vale in ordine alla tenuta del registro da parte delle Camere di commercio, per quanto concerne l'iscrizione dei titolari o gestori delle imprese qui considerate. La competenza della Regione a quest'ultimo proposito discende, peraltro, dal disposto del terzo comma dell'art. 64 del d.P.R. n. 616/77".

La pronuncia citata soccorre nel valutare le disposizioni statali oggetto di impugnazione in questa sede. La competenza del Ministro dell'Industria ad emanare l'uno e l'altro decreto in questione scaturisce, in ultima analisi, dalla norma abilitante dell'art. 41 della legge n. 426/71. Dove, però, come qui accade, viene in rilievo l'iscrizione nella sezione speciale del registro dei titolari o gestori di imprese turistiche, tale competenza del Ministro può essere esercitata solo nei limiti consentiti dalla legge n. 217/83, che governa specificamente la materia. Il titolo in forza del quale lo Stato era abilitato ad intervenire resta, così, quello che la Corte ha già acclarato: il Ministro dell'Industria poteva regolare l'iscrizione nel registro, ed il connesso esercizio dell'attività turistica, con disposizioni valide solo in assenza, ed in attesa, della disciplina dettata dal legislatore regionale.

3. - Il conflitto, come qui esso si configura, va allora risolto in questi termini: il potere esercitato nella specie dal Ministro dell'Industria, che si concreta nella produzione delle norme attuative della legge sul registro delle imprese, spetta allo Stato. Esso, tuttavia, opera validamente solo fin dove non confligge con l'esigenza - fatta salva dallo stesso legislatore, quando é stata istituita la speciale sezione del registro qui considerata - di tenere fermo l'assetto delle competenze stabilito nel d.P.R. n. 616/77. Ora, alla stregua di tale decreto, e delle fonti che in via generale presiedono alla distribuzione delle competenze fra Stato e Regione, il settore del turismo é stato trasferito a quest'ultima. Lo Stato può, beninteso, anche nel caso in esame, vincolare e dirigere l'esercizio dei poteri di autonomia, mediante il corretto ricorso alla normazione di principio e alla funzione di indirizzo e coordinamento: e di tale strumento il legislatore si é in effetti giovato, nel configurare l'art. 5 della legge n. 217 del 1983. Ma la disposizione ivi contenuta lascia integra la facoltà delle Regioni di modificare o sostituire la disciplina introdotta nel decreto ministeriale, in vista ed applicazione della legge sul registro delle imprese. Nulla toglie, del resto, che lo Stato produca ulteriori criteri di indirizzo e coordinamento in relazione al principio posto nell'art. 5 della legge n. 217, sempre che di ciò ricorrano gli estremi, quali sono definiti nella giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato emanare le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dell'Industria e Commercio del 24 febbraio 1984 e 10 aprile 1984, concernenti rispettivamente la "Iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217", e le successive integrazioni, in quanto, e sino a quando, la materia non sia regolata dalla legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1986.