ORDINANZA N. 223
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Vista l'istanza di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile dell'8 aprile 1986, n. 718/FPC/ZA, pubblicata in G. U. n. 83 del 10 aprile 1986, recante "misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi", e del 28 aprile 1986, n. 727/FPC/ZA, pubblicata in G. U. n. 102 del 5 maggio 1986, recante "disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi", presentata dalla ricorrente Provincia autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, col ricorso proposto dalla Provincia medesima (Reg. confl. n. 29/1986) per l'annullamento delle ordinanze in oggetto, in quanto lesive delle competenze provinciali in materia di urbanistica, di lavori pubblici di interesse provinciale, di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e di igiene e sanità (artt. 8, nn. 5, 17 e 13, e 9, n. 10, dello Statuto Trentino Alto - Adige; d.P.R. n. 381 del 1974; art. 7, comma secondo, legge n. 650 del 1979; art. 6, u.c., del d.P.R. n. 915 del 1982).
Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso.
visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenute la dichiarazione di rinunzia alla istanza di sospensione degli atti impugnati resa in camera di consiglio dal difensore della ricorrente, avv. Rueca, e la adesione dell'Avvocatura dello Stato, in persona dell'avv. Laporta.
Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dà atto della rinunzia all'istanza di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA- Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 23 ottobre 1986.