Sentenza n. 209 del 1986

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 209

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) numero due ordinanze emesse il 26 novembre 1983 dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce - sui ricorsi proposti da Battisti Mariagnese ed altre c/ Provveditore agli Studi di Lecce ed altro e da De Pascalis Sante c/ Sovrintendente Scolastico Interregionale per la Puglia e la Basilicata ed altro, iscritte ai nn. 942 e 943 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 341 e 335 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1985 dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione di Catania - sul ricorso proposto da Quartararo Antonello c/ Sovrintendenza scolastica regionale per la Sicilia ed altro, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Il T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, con due ordinanze del 26 novembre 1983, e il T.A.R. per la Sicilia, Sezione di Catania, con ordinanza del 31 gennaio 1985, sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il primo in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, il secondo anche in relazione all'art. 33.

La norma impugnata ammette a sessioni riservate di esami di abilitazione gli insegnanti supplenti nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, statali, ovvero nominati per durata almeno annuale nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti, in servizio nel biennio scolastico 1980 - 81 e 1981 - 82.

2. - Il T.A.R. Puglia ritiene che il legislatore, nell'intento di sistemare il personale precario docente in dette scuole ed istituti, selezionando i beneficiari delle sessioni riservate di esami di abilitazione con il criterio del servizio nel biennio indicato, viola "i fondamentali principi della uguaglianza e della imparzialità", senza ragionevole e plausibile giustificacazione. Se infatti si fosse adottato il criterio della anzianità, maggior servizio prestato, o della durata e qualità del servizio, maggior servizio in un arco temporale "sufficientemente e congruamente stabilito", non ne nascerebbe la discriminazione illogica a danno di chi, pur avendo insegnato per assai più di un biennio, per mera accidentalità non coprendo con il suo servizio il biennio tassativamente indicato, é escluso dall'ammissione agli esami riservati di abilitazione.

Identiche considerazioni svolge il T.A.R. Sicilia.

3. - L'Avvocatura dello Stato, per respingere la censura di norma irragionevolmente discriminatoria indicizzata all'art. 76, confronta la norma impugnata con i precedenti artt. 27, primo comma, e 38, primo comma, che rispettivamente agli insegnanti supplenti privi di abilitazione della scuola materna e della scuola secondaria che abbiano svolto due anni di servizio nel sessennio antecedente all'inizio dell'anno scolastico 1981 - 82 (oltre a quelli che avendo conseguito in precedenti concorsi una votazione media non inferiore a 7/10, abbiano un servizio di almeno 180 giorni, anche non continuativi, nel medesimo sessennio) riservano il 50% dei posti nel primo concorso ordinario dopo l'entrata in vigore della legge. Il concorso ordinario, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, della stessa legge ha effetto abilitante, sicché la riserva dei posti si pone come beneficio aggiuntivo.

L'art. 76, attribuisce un beneficio ulteriore od alternativo alle categorie di docenti individuate dagli artt. 27 e 38; nonché un beneficio unico e minore - la sola abilitazione - ai supplenti nel biennio 1980 - 81 e 1981 - 82 privi di servizio con durata approvabile nel sessennio precedente l'inizio dell'anno scolastico 1981 - 82.

Nella sequenza di tali disposizioni il legislatore appare avere utilizzato "un criterio molto graduato nel dare rilievo alla dimensione temporale delle varie situazioni prese in considerazione".

Per l'Avvocatura dello Stato dunque l'art. 76 non dà luogo a disparità di trattamento in presenza di uguali posizioni giuridiche.

Considerato in diritto

1. - L'impugnato art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, come risulta documentalmente dai lavori parlamentari della T Commissione Istruzione del Senato della Repubblica in sede deliberante, deriva da emendamento aggiuntivo all'art. 23 del disegno di legge originario, per il quale il rappresentante del Governo intervenuto nella commissione suddetta, suggerì opportuna collocazione in autonomo articolo "al fine di esplicitare che gli insegnanti supplenti nelle scuole statali e gli insegnanti delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute (prese in considerazione da tali commi) siano ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e da svolgere con le stesse modalità previste dagli artt. 23 e 25" - Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni - 420, Istruzione (7a) venerdì 23 aprile 1982, pag. 8l.

La norma impugnata integra il sistema di cui agli artt. 27, primo comma, e 38, primo comma, i quali provvedono all'assorbimento in ruolo degli insegnanti precari mediante riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della legge. L'integrazione consiste nell'ammettere a sessioni riservate di esami di abilitazione gli insegnanti sprovvisti di abilitazione ma in servizio in qualità di supplenti nel biennio scolastico 1980 - 81 e 1981 - 82.

La diversità delle situazioni: a) degli insegnanti da ammettere a concorso per l'immissione in ruolo; e b) di quelli da ammettere agli esami per il conseguimento della sola abilitazione, giustifica pienamente il diverso requisito del servizio prestato nel sessennio antecedente l'anno scolastico 1981 - 82 per i primi, e del servizio nel biennio 1980 - 81 e 1981 - 82 per i secondi.

É costante indirizzo di questa Corte (sent. 3 marzo 1966, n. 22) che quando a situazioni diverse si provveda non con unica e identica disciplina, non può profilarsi censura in ordine alla violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie non ricorrono peraltro profili di confliggenza con altri precetti costituzionali richiamati, né con l'art. 33 Cost., non essendo precluso agli insegnanti non ammessi alle sessioni abilitanti riservate di partecipare a quelle ordinarie, né con l'art. 97 Cost. non risultando dalla norma impugnata pregiudizio alla razionale organizzazione e al buon andamento delle strutture scolastiche né criteri incompatibili con il dovere di imparzialità dell'Amministrazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.