ORDINANZA N. 206
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1984 dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Iacuzzi Elio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 1288 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 14 novembre 1985 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Marchetti Otello e l'I.N.P.S., iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1a serie speciale dell'anno 1986.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Marchetti Otello;
udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Udine, con ordinanza in data 5 ottobre 1984, ha denunciato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma secondo, lett. a della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione diretta I.N.P.S. per chi sia già titolare di una pensione diretta a carico del fondo di previdenza interno dell'I.N.A.I.L., qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito;
che analoga questione (con riguardo alla non ammessa integrazione al minimo della pensione diretta I.N.P.S. nei confronti di titolare di pensione del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) é stata sollevata dal Pretore di Ancona con ordinanza del 14 novembre 1985;
che nel primo dei due giudizi si é costituito l'I.N.P.S. con atto del 10 dicembre 1984 assumendo l'inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla natura del fondo I.N.A.I.L.; mentre nel secondo giudizio si é costituita la parte privata Otello Marchetti, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Considerato che due giudizi vanno congiuntamente decisi;
che, per altro, la norma impugnata é già stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985;
che, inoltre, le medesime questioni hanno formato oggetto, sotto identici profili, di una precedente ordinanza di questa Corte n. 93 del 9 aprile 1986.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni, sollevate con le ordinanze in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1986.