SENTENZA N. 198
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1985 dal Tribunale per minorenni di Torino sull'istanza proposta da Salmoni Alberto ed altra, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 7 gennaio 1985 (r.o. 176/85), il Tribunale per minorenni di Torino ha sollevato una questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - recante la "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" - nella parte in cui, nell'ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di cui al medesimo art. 79, non consente al giudice, valutati gli interessi dell'adottato ex art. 291 del c.c., di pronunciare l'estensione nei confronti di questi degli effetti dell'adozione, in relazione agli artt. 2, 3, 30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma, della Costituzione.
Nel caso di specie, ricorrenti Guidetti Serra Bianca e Salmoni Alberto, coniugatisi nel 1945, avevano adottato ex art. 291 c.c. (nel 1960) il minorenne Salmoni Fabrizio, ma avevano poi divorziato (nel 1971), restando il minorenne affidato alla Guidetti Serra. Il Tribunale premetteva che la domanda di estensione degli effetti dell'adozione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, mancando uno dei requisiti di cui all'art. 6 - cioé l'esistenza di un matrimonio che perduri da almeno tre anni - ed essendo con ciò preclusa ogni valutazione sia in merito alla sussistenza degli altri requisiti di cui all'art. 6 sia in merito all'interesse dell'adottato ex art. 291 del c.c. ad acquisire comunque lo status di figlio legittimo malgrado l'intervenuta separazione dei genitori adottivi. Tale efficacia impeditiva di una più approfondita valutazione della natura e validità del rapporto familiare di fatto instauratosi fra adottato ex art. 291 del c.c. e adottanti, assegnata dalla norma in esame alle vicende attinenti al vincolo matrimoniale sarebbe, ad avviso del giudice a quo, in contrasto con l'art. 3 Cost., ove raffrontata all'analoga situazione prevista dall'art. 25 1. 184/1983; norma secondo la quale, se nel corso dell'affidamento preadottivo intervenga separazione fra coniugi affidatari, l'adozione può essere ugualmente disposta, nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o coniugi ne facciano richiesta. In quest'ultimo caso la legge, nell'apparente contrasto fra l'esigenza di garantire al minore una famiglia in senso pieno, ove cioé siano presenti entrambe le figure dei genitori, e l'esigenza di salvaguardare quei rapporti familiari che si siano consolidati malgrado il venir meno di una di quelle figure, ha senz'altro privilegiato questa ultima esigenza; mentre nel primo gli eventi concernenti il vincolo matrimoniale assumono una considerazione ben diversa, pur non essendo essi necessariamente incidenti sui legami familiari instauratisi di fatto.
La disposizione impugnata - ad avviso del giudice a quo - sarebbe inoltre in contrasto con le norme costituzionali in tema di "diritto alla famiglia" di cui agli artt. 2, 30, terzo (rectius: secondo) comma, e 31, secondo comma, Cost. in quanto subordina tale diritto a principi - quali il favor matrimonii - non necessariamente funzionali alla sua tutela.
"Incentrandosi infatti l'attenzione sul "matrimonio" più che sulla "famiglia" quale complesso di relazioni che, pur scaturite dal primo, possono in ipotesi sopravvivere al suo successivo venir meno, non vi é spazio - argomentava il giudice a quo - per una valutazione autonoma della posizione dell'adottato ex art. 291 del c.c. all'interno della famiglia adottiva: né riguardo al passato e alla qualità delle occasioni di crescita di cui il soggetto ha usufruito presso gli adottanti; né riguardo al futuro, ossia alle potenzialità affettive ed educative che, nonostante la separazione fra genitori, quell'ambiente familiare é ancora in grado di esprimere; né, comunque, riguardo alle aspettative del soggetto di potere consolidare la propria presenza all'interno del nucleo con l'acquisizione dello status di figlio legittimo".
2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato osservava che, essendo la norma impugnata volta a far conseguire agli adottati ed affiliati alla stregua della normativa previgente una più favorevole disciplina di status, e dovendosi distinguere tra l'adozione come procedimento e adozione come status familiare, presupposti legittimanti l'acquisizione di questo dovrebbero - "nonostante qualche perplessità letterale" - essere valutati con riferimento al tempo dell'adozione o affiliazione e non all'attualità: come, del resto, prevede espressamente lo stesso art. 79 (primo comma, ult. parte) per quanto attiene al requisito dell'età minore dell'adottato o affiliato. "Diversamente opinando - osservava l'Avvocatura - si giungerebbe all'assurdo di dover valutare circostanze assolutamente incongruenti con la realtà da disciplinare quali, ad esempio, una capacità di educazione e di istruzione assolutamente incongruente con un rapporto fra adulti", quale può essere ormai divenuto (ed é nel caso di specie) quello fra adottanti e adottato.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per , minorenni di Torino dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, terzo (reotius: secondo) comma e 31, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, del la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", in quanto detta disposizione non consente che il tribunale per minorenni possa "dichiarare... con decreto motivato" - ove ciò "risponda agli interessi dell'adottato" - "l'estensione degli effetti dell'adozione" disciplinata dalla medesima legge "nei confronti degli... adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore" (cioé con adozione ordinaria), nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia presentata da coniugi adottanti che, a tale data, non siano più uniti in matrimonio. La disposizione prevede infatti che l'estensione degli effetti possa essere richiesta solo da "coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6": norma questa inserita tra le "disposizioni generali" che circoscrive l'area dei soggetti legittimati a chiedere l'adozione, consentendola (tra l'altro) solo nei confronti dei "coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra quali non sussista separazione personale neppure di fatto".
2. - Nella fattispecie oggetto del giudizio principale, l'adozione ex art. 291 c.c. era stata disposta, nel 1960, nei confronti di coniugi uniti in matrimonio da circa quindici anni, quali dopo altri undici anni avevano divorziato.
In relazione a tale situazione, l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che il chiesto provvedimento di estensione degli effetti dell'adozione non troverebbe ostacolo nella disposizione impugnata, assumendo che questa dovrebbe interpretarsi nel senso che il suddetto requisito - costanza di matrimonio da almeno tre anni ed assenza di separazione - debba sussistere non in riferimento alla data della domanda di estensione bensì a quella in cui fu pronunciata l'adozione ordinaria.
Tale interpretazione non può essere però condivisa, in quanto urta contro il chiaro tenore letterale della norma: la quale, disponendo che la suddetta estensione possa essere chiesta (solo) dai coniugi "che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6", si riferisce in modo univoco alla condizione dei medesimi all'epoca della presentazione della relativa domanda. Ciò trova del resto conferma nella circostanza che il legislatore, laddove ha posto un requisito (quello dell'età minore dell'adottato) da valutare con riferimento alla data dell'originaria adozione, lo ha detto espressamente ("se minorenni all'epoca del relativo provvedimento").
3. - Il Tribunale rimettente fonda la censura proposta in riferimento all'art. 3 Cost. sul raffronto tra la disposizione impugnata e quella di cui all'art. 25 della medesima legge 184/ 1983: norma questa che, disciplinando le condizioni e modalità per la transizione dalla situazione provvisoria di affidamento preadottivo all'adozione definitiva, prevede, al quinto comma, che "se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o coniugi ne facciano richiesta". Osserva al riguardo il giudice a quo che, mentre con tale disposizione il legislatore ha conferito preminente rilievo all'esigenza di salvaguardare rapporti familiari che si siano consolidati nonostante il venir meno - con la separazione tra gli affidatari - di una delle figure dei genitori; con la norma impugnata ha viceversa privilegiato la considerazione delle vicende attinenti al vincolo matrimoniale tra gli adottanti, pur se non necessariamente incidenti sui legami instauratisi con l'adottato. Col richiamo all'art. 6 viene infatti attribuita a tali vicende un'efficacia preclusiva di una più approfondita valutazione della natura e validità del rapporto familiare in atto, con ciò impedendosi - ad avviso del giudice a quo, ingiustificatamente - che possa trovare tutela l'interesse dell'adottato ad acquisire comunque lo status di figlio legittimo pleno iure malgrado l'intervenuta separazione dei genitori adottivi.
La questione é fondata.
4. - Stabilendo, in via generale (art. 6), che "l'adozione é permessa (solo) ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra quali non sussista separazione personale neppure di fatto", il legislatore del 1983 ha ribadito una scelta già operata con la legge n. 431 del 1967 sull'adozione speciale, il cui art. 4 inserì nel codice civile una norma di tenore identico (art. 314/2, salvo per quanto attiene alla durata minima del matrimonio in atto, allora fissata in cinque (anziché tre) anni.
La scelta del legislatore appare razionalmente fondata sull'esigenza, da un lato di inserire il minore adottando in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori. Questa Corte ha del resto già rilevato, nella sentenza n. 11 del 1981, che "la finalità di un'educazione sostitutiva al meglio comporta la soddisfazione del bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore, che richiede per la sua crescita normale affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali".
5. - Nella medesima sentenza, peraltro, la Corte ha avvertito che la tutela dei fondamentali interessi del minore - vero "centro di gravità dell'istituto" dell'adozione alla stregua "degli artt. 2 e 30 commi primo e secondo, Cost." - richiede, tra l'altro, che "l'individuazione della famiglia sostitutiva" abbia "carattere di "adeguatezza" (cfr. sentenza n. 145 del 1969, in fine), il che comporta la ricerca della soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del minore". L'esigenza che si rinvenga, appunto in concreto, la soluzione più adeguata alle condizioni particolari del minore é stata anzi, nella predetta decisione, ritenuta dotata di particolare pregnanza. Nella citata sentenza, infatti, pur rilevandosi che nei suddetti principi costituzionali trova radice quella tendenza all'unificazione della disciplina dell'adozione poi più compiutamente realizzatasi con la legge 184/83, e pur affermandosi che la legge del 1967 non implicava "una opzione in assoluto tra adozione speciale e adozione ordinaria", si é osservato che la ricerca della soluzione in concreto più adeguata poteva indurre a preferire quest'ultima forma di adozione, atteso che il giudice - ed é quanto preme qui sottolineare - deve "valutare sempre la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria".
6. - Dal criterio dell'"adeguatezza in concreto" discende, dunque, l'esigenza, da un lato che siano conferiti al giudice poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione più idonea a soddisfare gli interessi del minore, e dall'altro che possano trovare tutela positivi rapporti creatisi col tempo tra il minore e gli affidatari.
Entrambe queste esigenze hanno ampio riconoscimento nella disciplina introdotta con la legge n. 184 del 1983.
Sotto il primo profilo, possono ricordarsi poteri prescrittivi attribuiti al giudice nei confronti della famiglia di origine (art. 12) e soprattutto gli ampi poteri di indagine e di decisione riconosciutigli sia ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono (art. 15), sia ai fini dell'affidamento preadottivo, della sua revoca o proroga e della definitiva dichiarazione di adozione (artt. 22, 23 e 25).
Sotto il secondo profilo, l'esigenza di adeguata considerazione di legami di fatto instauratisi trova nella nuova normativa un riconoscimento tanto penetrante, da indurre il legislatore a derogare, in taluni casi, al requisito generale dell'esistenza o persistenza di un rapporto di convivenza o di coniugio tra gli affidatari. Così si dica: a) per l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 44, in cui l'adozione "in casi particolari" viene consentita anche al non coniugato che abbia con l'orfano un preesistente e stabile rapporto; b) per le ipotesi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 25, che consentono, nel superiore interesse del minore, l'adozione nei confronti di uno solo dei coniugi affidatari in caso di morte o sopravvenuta incapacità dell'altro o di separazione intervenuta nel corso dell'affidamento preadottivo.
In tali casi - dei quali qui interessa particolarmente quest'ultimo, in quanto assunto nell'ordinanza di rimessione come tertium comparationis - la considerazione dei legami affettivi di fatto instauratisi prevale su quella - affermata in via generale - di garantire al minore la presenza di entrambe le figure dei genitori; ed in ciò la nuova legge va oltre la disciplina previgente dell'adozione speciale, sia perché nel caso di morte o sopravvenuta incapacità prevede che l'adozione sia pronunciata nei confronti di entrambi coniugi (e ciò nell'ottica di favorire il più possibile l'acquisizione dello status di figlio legittimo) sia, e soprattutto, perché - recependo sollecitazioni della dottrina - introduce l'ipotesi del tutto nuova della separazione di fatto. Il criterio ispiratore é, anche qui, quello della "adeguatezza in concreto", nel superiore interesse del minore: in vista del quale la legge, in determinate situazioni, abbandona le soluzioni rigide, prevedendo che la valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra delle esigenze in gioco - presenza di entrambe le figure dei genitori da un lato; valorizzazione dei rapporti affettivi di fatto instauratisi, dall'altro - sia effettuata in concreto dal giudice, nell'esclusivo interesse del minore.
7. - Esaminando alla stregua delle suesposte premesse l'impugnato art. 79, é innanzitutto da rilevare che tale disposizione transitoria si iscrive nel quadro della già richiamata tendenza all'unificazione della disciplina dei rapporti adottivi ed é espressione di una scelta - corrispondente a quella fatta col circoscrivere la c.d. adozione ordinaria a casi particolari tassativamente indicati - mirante ad eliminare il più possibile per il futuro (salvo suddetti casi particolari) le situazioni in cui il diritto ad essere riconosciuto figlio legittimo pleno iure nell'ambito di un'unica famiglia non trova concreta attuazione.
Significativo segnale di tale tendenza é pure la circostanza che con la nuova legge si sia consentita l'estensione degli effetti anche nei confronti dell'adottato con adozione ordinaria che sia nel frattempo divenuto maggiorenne; ipotesi questa che era viceversa esclusa nel corrispondente art. 6 della legge 431/1967.
Anche l'art. 79 é inoltre - come l'art. 25 - ispirato al criterio dell'"adeguatezza in concreto" e della valorizzazione dei legami affettivi esistenti di fatto. A tali criteri si ispirano infatti le disposizioni - significativamente parallele a quelle di cui all'art. 25 - che prevedono: a) che l'estensione degli effetti non sia automatica, ma frutto di una valutazione in concreto, da parte del tribunale, dell'interesse dell'adottato, che va compiuto a seguito delle "adeguate indagini" di cui all'art. 57; b) che il minore debba essere sentito se ultradodicenne, e debba prestare il consenso se ultra quattordicenne; c) che, sussistendo l'interesse dell'adottato come sopra accertato, l'estensione possa essere disposta anche in caso di irreperibilità o rifiuto non motivato dei genitori di origine; d) che il decreto che nega l'estensione possa essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
La norma é dunque chiaramente ispirata al criterio - che presiede alla complessiva disciplina di cui alla legge 184/ 1983 - di garantire il diritto dell'adottato (o affiliato) ex art. 291 c.c. ad avere - ove ciò risponda al suo interesse - un'unica famiglia, acquisendo lo status di figlio legittimo pleno iure, recidendo residui legami con la famiglia di origine e così ponendo fine all'ambiguità della condizione che deriva dalla disciplina dell'adozione ordinaria, in cui da un lato tali legami permangono e, dall'altro, l'inserimento nella nuova famiglia é solo parziale.
Tale ispirazione della disposizione in esame subisce però, in forza del richiamo all'art. 6, una notevole limitazione, che non appare superabile sul piano interpretativo argomentando dal contemporaneo richiamo, contenuto nel settimo comma, agli artt. 25 (che prevede, al quinto comma, l'ipotesi della separazione di fatto) e 27 (che prevede la stessa ipotesi al secondo comma): limitazione della quale tra l'altro non si rinviene nei lavori preparatori specifica motivazione.
La rigidità della preclusione, d'altra parte, non sembra coerente con la complessiva disciplina posta dalla norma impugnata. In aggiunta alle già rilevate caratteristiche di questa, va in proposito sottolineato, da un lato che il fatto che l'estensione degli effetti non sia automatica ma - come nel caso di cui all'art. 25, quinto comma - rimessa alle valutazioni del tribunale garantisce che essa venga disposta solo quando risponde in concreto all'interesse dell'adottato, quando cioé, nonostante l'intervenuta separazione o divorzio, legami esistenti siano idonei a soddisfare il bisogno di famiglia di costui; dall'altro che diritti della famiglia di sangue sono garantiti dalla necessità dell'assenso dei genitori, il rifiuto dei quali é preclusivo se adeguatamente motivato.
8. - Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 25, quinto comma, quindi, la fattispecie in esame presenta, oltre alle già rilevate analogie procedimentali, una sostanziale omogeneità sotto due profili che - per quanto qui interessa - assumono rilievo decisivo. Innanzitutto in entrambi casi vengono in considerazione situazioni caratterizzate dalla preesistenza di legami tra soggetti dell'instaurando rapporto, della cui consistenza occorre quindi tener conto ai fini della sua regolazione, onde non precluderne a priori il consolidamento alla stregua del richiamato criterio dell'adeguatezza in concreto della famiglia sostitutiva. In secondo luogo - e coerentemente - in ambedue casi la legge rimette al giudice la valutazione sul se debba farsi o meno luogo all'adozione, alla stregua dell'interesse dell'adottando.
Il diverso trattamento riservato agli adottati con adozione ordinaria - cui é preclusa l'estensione degli effetti dell'adozione in caso di separazione o divorzio degli adottanti - rispetto ai minori in affidamento preadottivo - nei cui confronti é consentita l'adozione in caso di sopravvenuta separazione dei coniugi affidatari - appare perciò privo di razionale giustificazione. É anzi da rilevare, da un lato che il rapporto che consegue all'adozione ordinaria ha consistenza ben maggiore, sul piano degli effetti giuridici, di quello scaturente dall'affidamento preadottivo; e dall'altro che, se vincoli affettivi di fatto instauratisi giovano a consentire l'adozione a chi si sia separato nel corso dell'affidamento preadottivo - che ha durata annuale, solo eventualmente prorogabile per un altro anno - a maggior ragione la devono consentire quando risalgono a molto tempo addietro (e sono così diventati più saldi), come di norma accade nel caso dell'adozione ordinaria. E da ritenere quindi giustificato che, in tale ipotesi, l'estensione degli effetti dell'adozione possa essere disposta in caso di separazione e di divorzio tra gli adottanti.
Stante l'accoglimento della questione in riferimento all'art. 3, restano assorbite le censure prospettate in relazione agli artt. 30 e 31 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1986.