SENTENZA N. 187
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 legge Reg. Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti dell'Amministrazione regionale) e art. 3 legge Reg. Sicilia 13 dicembre 1983, n. 115 (Norme per il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il periodo 1982 - 84), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 3 ottobre 1984 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale relativi a Paparcura Giovanni, Nobile Vito, Nelli Romana e Pagano Sofia, iscritte ai nn. 156 a 159 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985.
Visti l'atto di costituzione di Paparcura Giovanni, nonché l'atto di intervento del Presidente della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi l'avv. Pietro Virga per Paparcura Giovanni e l'avv. Silvio De Fina per la Regione Sicilia.
Ritenuto in fatto
1. - La legge regionale siciliana 24 luglio 1978, n. 17 disponeva (art. 1) che, a decorrere dall'1 febbraio 1978, gli adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita per i dipendenti dell'Amministrazione regionale - da corrispondere a titolo d'indennità di contingenza - fossero determinati secondo le disposizioni e i princìpi richiamati per il settore dell'industria nel primo comma dell'art. 2 del D. I,. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91 e successive modificazioni. Tale sistema perequativo (art. 3) fu esteso ai pensionati. In seguito, con legge reg. siciliana 13 dicembre 1983, n. 115 fu disposto che, a decorrere dal trimestre 1 novembre 1982 - 31 gennaio 1983, le variazioni dell'indennità di contingenza di cui agli artt. 1 e 3 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17 fossero determinate nella misura e con le modalità previste dall'art. 3 del D. L. 29 gennaio 1983, n. 17, conv. nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e successive modificazioni.
2. - Nel corso di un giudizio promosso dal Procuratore generale, per impugnare un provvedimento (del 2 aprile 1983) di liquidazione del trattamento di quiescenza di un dipendente regionale - dimessosi dal servizio prima di raggiungere l'anzianità massima - nel quale era disposto che il trattamento di pensione (decorrente dal 24 marzo 1983) fosse integrato con l'indennità di contingenza (di cui non veniva precisato l'importo) "secondo le vigenti norme", con ordinanza 3 ottobre 1984 (n. 156, r.o. 1985) la Corte dei conti (Sezione giurisdizionale per la regione siciliana) ha sollevato, con riferimento agli artt. 3,36 e 117 Cost., 14, lett. q) dello Statuto siciliano, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,3 e 4 della suddetta legge reg. 24 luglio 1978, n. 17, deducendo anche l'illegittimità conseguenziale del citato art. 3 della legge reg. 13 dicembre 1983, n. 115.
Il Procuratore generale della Corte dei Conti, nel giudizio a quo, lamentava che, col rinvio "alle norme vigenti" la pensione fosse stata liquidata con attribuzione dell'intera indennità di contingenza, in contrasto col disposto dell'art. 10 del D. L. 29 gennaio 1983, n. 17 come modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79. Secondo questa norma - per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale che cessa dal servizio - dalla data della sua entrata in vigore (29 gennaio 1983) l'indennità medesima, da corrispondere in aggiunta al trattamento di quiescenza, é determinata in proporzione agli anni utili a pensione rapportata alla anzianità massima di servizio. Il Procuratore generale sosteneva che, in via interpretativa, potesse giungersi a ritenere applicabile tale normativa anche al personale della Regione siciliana e che, in caso contrario, dovessero ritenersi costituzionalmente illegittime le disposizioni della 1. reg. siciliana n. 17 del 1978, nella parte in cui non prevedeva espressamente che anche le modificazioni successivamente intervenute nella legislazione statale sull'indennità integrativa speciale, fossero immediatamente operanti per la Regione siciliana. La Corte dei Conti ha ritenuto inapplicabile la normativa statale suddetta al personale della Regione siciliana, nonché improponibile la questione di legittimità costituzionale prospettata, in quanto implicante un intervento d'innovazione normativa riservato al legislatore. Viceversa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei primi quattro articoli della legge reg. siciliana n. 17 del 1978, in quanto disponevano l'attribuzione, ai dipendenti regionali in servizio e a riposo, dell'indennità di contingenza anziché dell'indennità integrativa speciale.
Secondo l'ordinanza di rimessione, la l. reg. n. 17 del 1978 contrasterebbe innanzitutto col principio - da classificarsi quale principio fondamentale di riforma economico - sociale - secondo il quale per tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli delle Regioni a Statuto speciale, gli adeguamenti retributivi connessi alle variazioni del costo della vita vanno corrisposti nella forma dell'indennità integrativa speciale. Ciò si evincerebbe da un insieme di norme statali - quali l'art. 67 della l. n. 62 del 1953, l'art. 16 della l. n. 324 del 1959, l'art. 26 della l. n. 70 del 1975 e soprattutto, l'art. 1 della l. n. 93 del 1983 - e sarebbe stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 aprile 1978, n. 45.
Ne deriverebbe l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 - 4 della l. reg. n. 17 del 1978 per contrasto con l'art. 14 lett. q) dello Statuto siciliano, che implicitamente deve ritenersi preveda quale limite per la legislazione regionale, i princìpi fondamentali delle riforme economico - sociali dello Stato.
Le norme impugnate, inoltre, contrasterebbero anche con l'art. 3 Cost., violando il principio di uguaglianza sotto il profilo della ingiustificata differenza di trattamento tra dipendenti della Regione siciliana e dipendenti dello Stato e delle altre regioni, per i quali detto adeguamento avviene col diverso meccanismo della indennità integrativa speciale e relativa differenziata disciplina.
Infine, le norme impugnate violerebbero anche l'art. 36 Cost., giacché l'indennità di contingenza, nel calcolo da effettuarsi secondo il loro disposto, comporta, o può comportare, differenze quantitative rispetto all'indennità integrativa speciale, ponendosi così in essere una alterazione, effettiva o virtuale, della proporzione retributiva.
Quanto alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, nell'ordinanza di rimessione si osserva che essa - statuendo all'art. 3 che a decorrere dal trimestre 1 novembre 1982 - 31 gennaio 1983 le variazioni dell'indennità di contingenza, di cui alla legge regionale n. 17 del 1978, sono determinate nella misura e con le modalità previste dall'art. 3 del D. L. 29 gennaio 1983, n.17 convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 - ha eliminato ogni sostanziale differenziazione quantitativa tra le due indennità, ma ne ha lasciato inalterata, insieme alle norme, la differenziazione giuridica. Infatti, non ha recepito a sua volta, attuando con ciò una situazione di contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, anche la norma dell'art. 10 di detto D. L. n. 17 del 1983 come risultante dalla legge di conversione, circa la riduzione dell'indennità integrativa speciale al personale collocato anticipatamente a riposo ad una frazione commisurata agli anni di servizio utili e rapportata all'anzianità massima di servizio. Ne deriverebbe, pertanto, l'illegittimità conseguenziale anche dell'art. 3 della 1. reg. n. 115 del 1983.
Tutto ciò, si afferma nell'ordinanza di rimessione, "a prescindere dall'esame della classificabilità della disposizione dell'art. 10 del suddetto D. L. n. 17 del 1983 quale norma fondamentale delle riforme economico - sociali della Repubblica, che pure va riconosciuta per la sua applicabilità alla generalità dei dipendenti pubblici in quanto aventi diritto all'indennità integrativa speciale e che da sola varrebbe a motivare autonomamente, in termini analoghi a quelli sopra precisati, la questione di legittimità costituzionale".
3. - Si é costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana, il quale ha dedotto che il sistema, su cui si fondava la l.r.s. 24 luglio 1978, n. 17, era caratterizzato dal trattamento unitario riferito sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati, attraverso l'attribuzione dell'indennità di contingenza.
Lo Stato con il d.l. 29 maggio 1983, n. 17 ha mutato il proprio sistema rapportando le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale ad un indice, assimilato a quello relativo all'indennità di contingenza del settore dell'industria (art. 3, primo comma).
La regione siciliana, a sua volta, con l. 13 dicembre 1983, n. 115 ha ricondotto la misura e le modalità di calcolo delle variazioni del costo della vita a quello prescelto dallo Stato (art. 3): le differenze tra il sistema statale e quello regionale sono diventate soltanto nominali.
L'adeguamento sostanziale alla normativa statale priverebbe, dunque, di fondamento le censure di costituzionalità mosse alla Corte dei Conti siciliana.
Né rileverebbe l'addotta mancata ricezione dell'art. 10 del d.l. n. 17 del 1983 (come risultante dalla legge di conversione), circa la riduzione dell'indennità integrativa speciale al personale collocato anticipatamente a riposo ad una frazione commisurata agli anni di servizio utile e rapportata all'anzianità massima di servizio.
Si tratterebbe, infatti, di un dettaglio che non può qualificarsi principio attinente a riforma economico - sociale.
La questione, pertanto, sarebbe inammissibile o, comunque, infondata.
4. - Si é costituita pure la parte privata, deducendo preliminarmente - in particolare - l'irrilevanza della questione sollevata, in quanto il decreto di determinazione del trattamento di quiescenza impugnato nel giudizio a quò mentre stabilisce il quantum della pensione, riconosce in via astratta il diritto all'indennità di contingenza "secondo le norme vigenti", senza determinarne l'ammontare in attesa che sia precisato in apposito decreto presidenziale. La Corte dei Conti avrebbe sollevato, quindi, le questioni di legittimità costituzionale, in ordine a norme non applicate ed avrebbe riferito, inoltre, l'incidente anche all'art. 3 l.r. 13 dicembre 1983, n. 115, che all'epoca in cui il provvedimento di liquidazione della pensione fu adottato, non era stato ancora emanato.
Nel merito, la parte privata ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
5. - Questioni identiche alla precedente sono state sollevate, in analoghi giudizi, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, con altre tre ordinanze in data 3 ottobre 1984 (nn. 157, 158, 159 r.o. 1985).
In tali giudizi davanti a questa Corte non vi sono state costituzioni di parte.
Considerato in diritto
6. - Può disporsi la riunione dei giudizi, attesa la identità del loro oggetto, per una congiunta decisione.
7. - Le ordinanze di rimessione della Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale della Regione siciliana), nel sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. 24 luglio 1978, n. 17 e 3 della legge reg. 13 dicembre 1983, n. 115 (riguardanti l'attribuzione dell'"indennità di contingenza" ai dipendenti regionali), premettono che nei provvedimenti relativi al trattamento di pensione - della cui legittimità é chiamata a giudicare - l'indennità di contingenza viene attribuita "ai sensi delle vigenti disposizioni di legge", senza che ne sia "precisato l'importo".
In effetti i decreti di liquidazione delle pensioni impugnati attribuivano "l'indennità di contingenza secondo le vigenti norme" e facevano "riserva di rideterminazione" della misura delle pensioni "dopo l'emissione della sentenza relativa al giudizio di costituzionalità sulla normativa regionale concernente l'adeguamento delle retribuzioni liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge statale 31 marzo 1977, n. 91", di cui questa Corte era stata già investita con le ordinanze nn. 657/78 e 630/79 e sul quale ha provveduto con sentenza n. 186 del 1986.
Trattavasi, pertanto, di atti dal contenuto ancora indeterminato e del tutto generico, privi dell'indicazione della normativa da applicare e destinati ad operare in concreto solo a seguito dell'emanazione di successivi provvedimenti che determinassero l'indennità in questione e la normativa della quale, nel determinarla, si faceva applicazione.
Le ordinanze di rimessione si riferiscono pertanto ad un oggetto non definito nello stesso giudizio a quo, di guisa che la mancanza di specificazione nei provvedimenti impugnati della normativa applicabile e la loro completa genericità rende inutile il giudizio di questa Corte, tenuto conto che qualunque sia il suo esito, questo non potrebbe incidere su essi.
Ne deriva l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni proposte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale siciliana 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti dell'amministrazione regionale) e dell'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115 (Norme per il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il periodo 1982 - 84), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e all'art. 14 lett. q) dello Statuto della Regione siciliana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1986.