ORDINANZA N. 181
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo e secondo comma, e 10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale", promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 31 gennaio 1986, depositato in cancelleria il 7 febbraio 1986 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1986.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 gennaio 1986, la Regione Liguria, in persona del Presidente pro - tempore della Giunta Regionale, ricorreva in via principale contro il Presidente del Consiglio dei ministri impugnando gli artt. 9, primo e secondo comma, e 10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale", di cui denunziava il contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione all'art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui gli stessi prevedono l'erogazione di mutui agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 117 Cost., omettendo o subordinando a limitazioni la partecipazione regionale alla scelta delle opere finanziate.
Considerato che il decreto - legge impugnato - che peraltro non é stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo, Cost. - é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre 1985, mentre il ricorso della Regione Liguria é stato notificato il 31 gennaio 1986, e cioé oltre il termine di decadenza di trenta giorni fissato dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e già previsto dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
che pertanto il ricorso stesso deve ritenersi tardivo (cfr. sent. n. 132 del 1976) e va quindi dichiarato manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il ricorso indicato in epigrafe, proposto dalla Regione Liguria avverso gli artt. 9, primo e secondo comma, e 10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1986.