Ordinanza n. 164 del 1986

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 164

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della provincia) promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1984 dal Pretore di Trento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Tomasi Paolo ed altri e Comune di Trento, iscritta al n. 1045 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;

visti gli atti di costituzione del Comune di Trento e di Ferretti Ezio ed altri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che il Pretore di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera legge provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della provincia) in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che non contemplerebbero la materia degli asili nido fra quelle per le quali é prevista la competenza legislativa delle province autonome di Trento e Bolzano.

Considerato che identica questione, proposta dallo stesso giudice a quo con ordinanze emesse il 10 luglio 1980 ed il 13 maggio 1982, é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 139 del 1985 e che non risultano prospettati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della intera legge provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13, sollevata dal Pretore di Trento, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", con ordinanza emessa il 10 luglio 1984 (reg. ord. n. 1045/1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1986.