ORDINANZA N. 149
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promossi con due ordinanze emesse dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna in data 18 e 27 giugno 1984, iscritte rispettivamente ai nn. 1099 e 1098 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di Parma, ha sollevato con due ordinanze del 18 e del 27 giugno 1984 questione incidentale di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'immissione in ruolo i docenti incaricati dei corsi straordinari presso i Conservatori di musica; per il dubbio che tale disposizione determini un'irrazionale disparità di trattamento in favore di altre categorie di insegnanti che si trovano in situazioni giuridiche del tutto simili.
Considerato che in epoca successiva alle due ordinanze di rimessione é intervenuta la legge 16 luglio 1984, n. 326, la quale ha espressamente esteso ai docenti incaricati dei corsi straordinari dei Conservatori di musica tutti i benefici previsti dagli artt. 33, 34 e 57 della legge impugnata n. 270 del 1982, rimuovendo pertanto la disparità denunciata dal giudice a quo.
che rispetto alla questione prospettata le nuove norme costituiscono pertanto ius superveniens e gli atti vanno quindi restituiti al T.A.R. per l'Emilia-Romagna per il riesame sulla rilevanza della questione stessa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti dei due procedimenti al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di Parma, per il riesame sulla rilevanza della questione sollevata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1986.