ORDINANZA N. 145
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), promossi con ordinanze emesse dal Pretore di Roma il 27 maggio 1985 in causa Monterotti Emilio c. Benicchi Ulisse (reg. ord. n. 510/1985), Monterotti Emilio c. Franci Romano (n. 511/1985) e Monterotti Emilio c. Gianni Dante (n. 512/1985), il 4 giugno 1985 in causa Forneris Anna Maria c. Marini Teresa (n. 536/1985), il 20 luglio 1985 in causa Del Raso Ugo c. Weinacht Ursula (n. 688/1985), il 15 giugno 1985 in causa Tani Fernanda c. Bousquet Ersilia (n. 689/1985), il 6 luglio 1985 in causa Bolognesi Vittoria c. Candido Salvatore (n. 690/1985), il 17 luglio 1985 in causa s.r.l. Immobiliare Tiziana c. s.r.l. Gestione Albergo Atlas (n. 691/1985), il 4 luglio 1985 in causa Gentile Lidia c. Aglitti Pietro (n. 710/1985), il 6 giugno 1985 in causa Perticone Maria Antonietta c. D'Ascia Giovanni Battista (n. 766/1985); dal Tribunale di Genova con ordinanze emesse il 22 aprile 1985 in causa s.p.a. Mapo c. s.p.a. Autocorsica (n. 530/1985), il 31 maggio 1985 in causa Alessandrini Giuseppe c. Moro Aldo (n. 543/1985), il 14 maggio 1985 in causa s.r.l. Immobiliare Burba c. s.p.a. ITA (n. 677/1985); dal Pretore di Sanremo con ordinanza emessa il 25 giugno 1985 in causa Buldrini Cesare c. Gioé Franco (n. 562/1985); dal Tribunale di Catania con ordinanze emesse l'8 maggio 1985 in causa Fichera c. Cacopardi e Forzese c. Oteri (n. 580 e 581/1985) e il 26 giugno 1985 in causa Pesce Agatino c. s.r.l. SO.GE.MI (n. 693/1985); dal Tribunale di Napoli con ordinanze emesse il 29 maggio 1985 in causa Palmarini Maria Antonietta c. s.p.a. Conforti (n. 591/1985), il 5 luglio 1985 in causa Guidi Clelia c. Natalizio Vincenzo (n. 634/1985); dal Pretore di Ferrara con ordinanza emessa il 5 luglio 1985 in causa s.r.l. Elledue c. Andriulli Aldo (n. 600/1985); dal Tribunale di Monza con ordinanze emesse il 4 luglio 1985 in causa Galli Mario c. Stroppa Angelo, (n. 633/1985), l'11 luglio 1985 in causa Devitini Franco c. Sibilia Giovanni (n. 796/1985) e il 4 luglio 1985 in causa s.p.a. Colombo Silvio c. Scroppo Filippo (n. 797/1985); dal Pretore di Firenze con ordinanze emesse il 26 giugno 1985 in cause Pertici Borghini Marcella c. Monteparani Roberto (n. 699/1985), Rorandelli Mauro c. Togni Luca (n. 700/1985) e Benigni Fiorlinda c. Impresa Intermoda (n. 701/1985), 14 agosto 1985 in causa Bargagli Petrucci Maria Vittoria c. s.r.l. Sugar (n. 746/1985); dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa l'8 maggio 1985 in causa Chiocci Emanuele c. s.a.s. Immobiliare Venosta (n. 739/1985); dal Tribunale di Forll', con ordinanza emessa il 6 giugno 1985 in causa Flamigni Gastone c. Treossi Augusto (n. 740/1985), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, prima serie speciale, 5, prima serie speciale, 7, prima serie speciale, 8, prima serie speciale, 9, prima serie speciale, 10, prima serie speciale, 11, prima serie speciale 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Monterotti Emilio e Benicchi Ulisse ed avente ad oggetto licenza per finita locazione di immobile non abitativo il Pretore di Roma, con ordinanza del 27 maggio 1985 (reg. ord. n. 510 del 1985), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis, prima parte, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, il quale - disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo" delle locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore della l. n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67 e 71 l. ult. cit. e 15 bis d.l. n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982 - stabiliva in sostanza ancora una proroga legale, così contrastando coi principi già enunciati da questa Corte specialmente con la sent. n. 89 del 1984 e quindi comprimendo eccessivamente il diritto di proprietà di cui all'art. 42 Cost.;
che la stessa questione veniva sollevata da tutti gli altri giudici a quibus con le ordinanze indicate in epigrafe, i quali estendevano l'impugnativa all'intero comma 9 bis cit.;
che il Pretore di Firenze con le ordinanze nn. da 699 a 701 del 1985 impugnava anche i commi 9 ter e 9 quater, mentre quest'ultimo, insieme al comma 9 quinquies, veniva impugnato dai Tribunali di Napoli (ord. n. 591/1985) e di Catania (ord. n. 693/1985): le censure relative a questi commi, i quali presupponevano il precedente 9 bis, si fondavano sullo stesso motivo sopra esposto;
che alcuni giudici rimettenti facevano riferimento anche all'art. 3 Cost., per l'ingiustificato favore riservato ai conduttori (Trib. Napoli, n. 591, 634 del 1985; Pret. Ferrara, n. 600 del 1985; Pret. Roma, n. 688, 710, 766 del 1985; Trib. Catania, n. 693 del 1985; Trib. Milano, n. 739 del 1985); nonché all'art. 41 Cost., per l'illegittimo sacrificio del diritto di iniziativa economica privata dei locatori (Pret. Sanremo n. 562 del 1985; Pret. Roma, nn. da 689 a 691 del 1985);
che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri e, nelle cause nn. 739 e 746 del 1985, le locatrici soc. Immobiliare Venosta e Bargagli Petrucci Maria Vittoria, la prima chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate, e le altre due che le norme impugnate fossero dichiarate illegittime.
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro identità o analogia;
che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di tutte le norme impugnate la Corte a dichiarato l'illegittimità costituzionale con la sentenza n. 108 del 1986.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. dai Pretori di Roma, Sanremo, Ferrara e Firenze, nonché dai Tribunali di Genova, Catania, Napoli, Monza, Milano e Forlì con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decise con la sent. n. 108 del 1986.
Così deciso in Roma,in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1986.