ORDINANZA N. 144
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 10 maggio 1978 n. 176 (Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dalla Corte d'appello di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Ferrauto Matteo e Iraci Sareri Giuseppe, iscritta al n. 685 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 dell'anno 1979; 2) ordinanza emessa il 19 giugno 1978 dal Tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra Sinelli Alfieri ed altri e Poli Giuseppe, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 dell'anno 1979; 3) ordinanza emessa l'8 ottobre 1980 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Schiavetti Alberto ed altri e Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 dell'anno 1981; 4) ordinanza emessa il 3 giugno 1981 dal Tribunale di Siracusa nel procedimento civile tra Galati Giuseppe e Terranova Riccardo, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione di Schiavetti Mario ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente tra Ferrauto Matteo ed Iraci Sareri Giuseppe ed avente per oggetto la determinazione del canone d'affitto di un fondo rustico relativamente alle annate agrarie dal 1970 al 1973, la Corte d'appello di Caltanissetta con ordinanza del 22 novembre 1978 (reg. ord. n. 685 del 1978) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 10 maggio 1978 n. 176, il quale, dopo aver previsto la rivalutazione dei canoni, da operare con successiva legge, per le annate precedenti ed aver disposto che i canoni già versati andavano considerati come acconto, stabiliva (terzo comma) che erano definitivi i pagamenti effettuati prima del 29 dicembre 1977 "senza contestazioni giudiziarie da parte del locatore";
che secondo la Corte la norma impugnata, trattando in modo differente locatore e affittuario, si poneva in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e ledeva il diritto di difesa in giudizio di cui al successivo art. 24;
che questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la stessa disposizione venivano sollevate dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 19 giugno 1978 (reg. ord. n. 344 del 1979), emessa nel procedimento vertente tra Sinelli Alfieri e Poli Giuseppe, nonché dal Tribunale di Roma con ordinanza dell'8 ottobre 1980 (reg. ord. n. 809 del 1980), emessa nel procedimento vertente tra Schiavetti Alberto ed il Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma;
che con sentenza 7 maggio 1984 n. 139 questa Corte dichiarava la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, l. n. 176 del 1978 (richiamato dall'art. 15, terzo comma, l. n. 203 del 1982), il cui disposto - a seguito di detta pronuncia - risultava il seguente: "Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, a seguito di transazione di cui all'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato"; la Corte precisava che la caducazione dell'espressione "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o" intendeva permettere ad entrambe le parti, locatore e affittuario, di far valere le loro ragioni anche relativamente ai pagamenti effettuati prima del 29 dicembre 1977;
che con la sunnominata ordinanza il Tribunale di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale anche del primo e secondo comma del citato art. 1 l. n. 176 del 1978, in quanto le dette disposizioni, emanate per adeguare la disciplina dell'affitto dei fondi rustici alla sent. di questa Corte n. 153 del 1977, e così determinati i canoni per gli anni precedenti in via provvisoria ma senza porre alcun limite temporale per l'emanazione della disciplina definitiva, eludevano il disposto della citata sentenza e perciò sembravano ledere il diritto di proprietà dei locatori (art. 42 Cost.);
che quest'ultima questione veniva sollevata anche dal Tribunale di Siracusa con ordinanza del 3 giugno 1981 (reg. ord. n. 90 del 1983), emessa nel procedimento vertente tra Galati Giuseppe e Terranova Riccardo;
che in tutte le cause interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri e, in quella n. 809 del 1980, gli affittuari Schiavetti Alberto ed altri, tutti chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate;
che in una memoria presentata in prossimità della camera di consiglio lo Schiavetti richiamava, quanto alla questione avente per oggetto il terzo comma dell'art. 1 l. n. 176 del 1978, la sopra ricordata sent. di questa Corte n. 139 del 1984.
Considerato che tutti i giudizi, per la loro identità o analogia, debbono essere riuniti;
che, quanto alla questione concernente i primi due commi dell'art. 1 l. n. 176 del 1978, deve osservarsi come, successivamente all'emanazione delle ordinanze in epigrafe, sia entrata in vigore la l. 3 maggio 1982 n. 203, la quale contiene una nuova e definitiva disciplina della materia e che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata;
che anche la questione concernente il terzo comma del citato art. 1 é manifestamente infondata, essendo stata già decisa con la citata sent. n. 139 del 1984.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e terzo comma l. n. 176 del 1978, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. dalla Corte d'appello di Caltanissetta e dai Tribunali di Roma, di Siracusa e di Cremona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1986.