ORDINANZA N. 143
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, legge 21 giugno 1975, n. 287 ("Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia"); articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, promosso con l'ordinanza emessa il 5 dicembre 1983 dal TAR per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.a. P.E.A. contro Ministero del Turismo e dello Spettacolo iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4/s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - Il TAR del Lazio, con ordinanza del 5 dicembre 1983, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, della legge 21 giugno 1975, n. 287 ("Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia"), in riferimento agli artt. 72, ultimo comma, 80, 81, quarto comma, e 87, ottavo comma, Cost.;
2. - in particolare, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, nella parte in cui ha dato piena ed integrale esecuzione, sin dalla sua entrata in vigore, all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966, già, peraltro, reso esecutivo con il d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, violerebbe:
a) l'art. 80 Cost., in quanto non é stata emanata una legge che recasse esplicita autorizzazione alla ratifica dell'accordo, pur importando il trattato oneri alle finanze e modificazioni alla legge n. 1213 del 1965;
b) l'art. 72, ultimo comma, Cost., in quanto, ove si dovesse ritenere che l'autorizzazione sia implicitamente contenuta nello stesso art. 20 censurato, la legge doveva essere approvata dalle Camere con la procedura normale e non con il c.d. procedimento decentrato, com'è avvenuto nel caso di specie;
c) l'art. 87, ottavo comma, Cost., in quanto non vi é stata la previa autorizzazione delle Camere alla ratifica del trattato da parte del Presidente della Repubblica;
d) in estremo subordine, nel caso in cui la norma in esame "si ritenesse di rango pari a quello della legge n. 1213/65, sì da poter modificare la legge stessa e recare sostanzialmente le statuizioni dell'accordo indipendentemente dalla relativa ratifica", essa violerebbe l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto non contiene l'indicazione dei mezzi destinati a far fronte alle maggiori spese derivanti dal fatto che l'accordo internazionale in questione amplia i casi di assegnazione di sovvenzioni e premi alle coproduzioni rispetto a quelli previsti dall'art. 19 della legge n. 1213 del 1965;
3. - il giudice a quo, infine, solleva, come derivata, ex art. 27 legge n. 87 del 1953, dalla dichiarazione di fondatezza di una delle questioni prospettate, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, lett. b), del citato d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, in riferimento agli artt. 80 e 87, ottavo comma, Cost.;
4. - il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuto per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, osservando che la stessa questione é stata già decisa con sentenza n. 295 del 1984.
Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice con ordinanza del 5 giugno 1978, é stata già esaminata da questa Corte, che, con sentenza n. 295 del 1984, ha dichiarato:
a) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, essendo quest'ultimo atto privo della forza di legge;
b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, della legge 21 giugno 1975, n. 287 - nella parte in cui dà piena e integrale esecuzione alla previsione delle deroghe eccezionali di cui all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1 agosto 1966 e "alle successive modificazioni" - per l'assorbente rilievo dell'inosservanza della procedura normale prescritta dall'art. 72, quarto comma, Cost., per l'adozione delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, in riferimento agli artt. 80 e 87 Cost., sollevata dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, della legge 21 giugno 1975, n. 287, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 295 del 1984 "nella parte in cui dà piena e integrale esecuzione alla previsione delle deroghe eccezionali di cui all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1 agosto 1966, e "alle successive modificazioni".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1986.