Sentenza n. 129 del 1986

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SENTENZA N. 129

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 2943, commi primo ed ultimo, codice civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 aprile 1979 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Simonetti Maria Paola e INAIL iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 22 marzo 1982 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Righetti Silvano e INAIL iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Simonetti Maria Paola, di Righetti Silvano e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Sante Assennato per Simonetti e Righetti e Antonino Catania per l'INAIL.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 6 aprile 1979 (notificata il 22 e comunicata il 28 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 210 del 1 agosto 1979 e iscritta al n. 450 R.O. 1979) nel procedimento civile in grado di appello tra l'infortunata Simonetti Maria Paola e l'INAIL, il Tribunale di Ascoli Piceno ha giudicato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 112 comma primo ("L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale") d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) rilevante in quanto nella specie la manifestazione del danno, che si assumeva essere conseguenza diretta dell'infortunio verificatosi il 31 agosto I973, era avvenuta in data 25 giugno 1976 con la richiesta dell'assicurata per il conseguimento delle prestazioni previdenziali oltre il termine triennale di prescrizione previsto dal citato art. 112 comma primo d.P.R. 1124/1965, e, in riferimento all'art. 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata perché la coincidenza tra l'infortunio e il verificarsi del danno induce a far decorrere il termine di prescrizione dalla data dell'infortunio anche nel caso in cui il danno siasi manifestato in epoca successiva alla data dell'infortunio (questione che, ad avviso del giudice a quo, assumerebbe aspetti del tutto analoghi all'altra decisa con sent. 8 luglio 1969, n. 116 della Corte costituzionale).

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti a) l'avv. Franco Agostini giusta delega in margine all'atto depositato il 21 giugno 1979, con il quale si é riservato di svolgere nell'interesse della Simonetti deduzioni poi sviluppate nella memoria depositata il 23 aprile 1986 in cui ha tra l'altro richiamato l'art. 2935 c.c. per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, b) gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani per l'INAIL giusta procura speciale per notar Festa depositata il 21 agosto 1979 in una con l'atto di deduzioni, in cui hanno argomentato per la infondatezza della questione giusta deduzioni poi sviluppate nella memoria depositata il 23 aprile 1986 nella quale hanno tra l'altro richiamato la C. cost. 18 gennaio 1977 n. 33 e l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione che le si é uniformato.

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1982 (notificata il 6 e comunicata il 19 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 262 del 22 settembre 1982 e iscritta al n. 358 R.O. 1982) nel procedimento civile vertente tra Righetti Silvano, il quale aveva instato per la corresponsione di rendita corrispondente al grado di riduzione complessiva delle sue attitudini al lavoro in conseguenza di malattia professionale, e l'INAIL, il Pretore di La Spezia ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la eccezione, sollevata dal Righetti, di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost. e con riferimento all'art. 2943 comma primo e quarto c.c., dell'art. 112 comma primo d.P.R. 1124/1965, in quanto la norma impugnata - interpretata dalla prevalente giurisprudenza nel senso che il termine triennale di prescrizione in essa contemplato può essere interrotto solo dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio e non da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore - discriminerebbe i lavoratori assicurati contro infortuni e malattie professionali rispetto alla generalità degli altri cittadini e determinerebbe inoltre la decorrenza e la possibilità di scadenza del termine prescrizionale nel periodo ricompreso tra il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice del lavoro e la emanazione, da parte del giudice, del decreto di fissazione dell'udienza.

2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti: a) gli avv.ti Carlo Graziani e Francesco Caputo giusta procura speciale 28 aprile 1982 per notar Festa depositata sotto la data del 12 ottobre 1982 in una con l'atto con il quale hanno nell'interesse dello INAIL svolto deduzioni (poi sviluppate nella memoria depositata il 16 aprile 1986) intese a motivare in via preliminare l'inammissibilità per essere le impugnate disposizioni interpretate in guisa idonea a dire inammissibile l'incidente e comunque l'infondatezza della proposta questione; b) l'avv. Franco Agostini giusta procura in margine all'atto depositato il 4 febbraio 1983, con il quale ha svolto nell'interesse del Righetti argomentazioni (poi sviluppate nella memoria depositata il 21 aprile 1986) intese in via preliminare a prospettare che le disposizioni impugnate possono essere interpretate in guisa tale da non offrire esca a sospetto d'incostituzionalità e, in via principale, a comprovarne l'incostituzionalità.

Non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Nella pubblica udienza del 6 maggio 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, l'avv. Assennato giusta delega dell'avv. Agostini per la Simonetti e il Righetti e l'avv. Catania per l'INAIL hanno argomentato per le contrapposte conclusioni.

Considerato in diritto

4. - La connessione obiettiva tra le norme sospettate di illegittimità costituzionale dal Tribunale di Ascoli Piceno e dal Pretore di La Spezia induce a procedere a congiunta deliberazione nella quale non può questa Corte tener conto delle argomentazioni scritte e orali svolte nell'interesse del Righetti la cui difesa si é tardivamente costituita.

5. - Il Tribunale di Ascoli Piceno ha ravvisato violazione dell'art. 38 comma secondo ("I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria") Cost. in ciò che l'art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (riprodotto supra 1.1.), con statuire che il termine di tre anni, fissato per la prescrizione dell'azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative, prenda a decorrere dal giorno dell'infortunio, si applica anche all'ipotesi - verificatasi nella specie controversa - in cui il danno si manifesti solo in tempo successivo a quello dell'infortunio.

Senonché l'interpretazione dell'art. 112 comma primo che ha indotto il Tribunale di Ascoli Piceno a provocare l'incidente in esame é disattesa dal dominante orientamento esegetico che, prendendo le mosse dalla C. cost. 116/1969 resa nella contigua materia delle malattie professionali, é da vario tempo avviato nel senso che il termine prescrizionale di tre anni prende a decorrere dalla manifestazione del danno provocato dall'infortunio. Ne segue che la questione sollevata dal giudice a quo va dichiarata infondata in quanto l'art. 112 comma primo é da interpretare in guisa tale che il termine triennale prenda a decorrere dalla data della manifestazione del danno provocato dall'infortunio.

6. - La giurisprudenza dell'organo giudiziario, cui nel campo delle norme sottordinate compete il magistero della nomofilachia, ha a chiare note rescritto che il tema della prescrizione della azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative dovute per infortuni sul lavoro e malattie professionali é dominato dal solo art. 112 comma primo e pertanto non residua spazio per l'art. 2943 comma primo e quarto c.c., per modo che infortunati sul lavoro e affetti da malattie professionali possono interrompere il corso della prescrizione sol con domanda giudiziale di esercizio dell'azione e non anche con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

Le possibilità in minor misura riservate a infortunati e affetti da malattie professionali rispetto ai creditori per altri titoli non costituiscono di per sé violazione del principio di eguaglianza perché l'esigenza di non ritardare oltre il triennio l'accesso alla giustizia é giustificata dalla necessità di non rendere più ardua, se non impossibile, la ricerca dei fatti e la ricostruzione delle situazioni nelle quali si sostanziano infortuni sul lavoro e malattie professionali: peculiarità che non si riscontrano nella generalità dei rapporti credito-debitori.

Ma se violazione del principio di eguaglianza non era lecito ipotizzare nei primi anni di applicazione del testo unico del 1965, in cui ben sarebbesi potuto replicare all'infortunato sul lavoro e all'affetto da malattia professionale che lasciasse trascorrere il triennio senza proporre domanda giudiziale: "chi é causa del suo mal pianga se stesso", il rito speciale del lavoro introdotto dalla l. 11 agosto 1973, n. 533, con separare l'imploratio iudicis offici dalla vocatio in ius e con subordinare la notificazione al convenuto del ricorso introduttivo del giudizio alla prolazione del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione - separazione non svuotata di pratico contenuto per impossibilità di anticipare con gli strumenti interpretativi previsti nell'art. 12 d. prel. c.c. al primo elemento della fattispecie a formazione successiva nella quale s'inquadra la domanda giudiziale descritta nel rito speciale del lavoro - vieta di addossare all'infortunato sul lavoro e all'affetto da malattia professionale i tempi della prolazione del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione, in difetto del quale non si può effettuare la vocatio in ius.

Niun dubbio che, se questa Corte non sancisse la parziale incostituzionalità dell'art. 112 comma primo nei termini del dispositivo che va a dettare, il trattamento riservato agli infortunati sul lavoro e agli affetti da malattie professionali sarebbe in notevole grado deteriore rispetto a quello della comune dei creditori: da un lato sarebbe ad essi preclusa la utilizzazione dei mezzi stragiudiziali previsti nell'art. 2943 comma primo e quarto c.c. e dall'altro lato sarebbero astretti ad integrare la propria iniziativa giudiziale con la fissazione, da parte dell'adito pretore, della udienza di discussione tra la quale - dispone il novellato art. 415 comma quarto c.p.c. - e la notificazione del ricorso al convenuto "non devono decorrere più di sessanta giorni".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 450/1979 e 358/1982,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno, in riferimento all'art. 38, comma secondo Cost., con ordinanza in epigrafe, dell'art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) interpretato nel senso che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescriva nel termine di tre anni decorrente nell'ipotesi in cui il danno si manifesti in tempo successivo all'evento dal tempo della manifestazione del danno e non dal tempo dell'infortunio;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1986.