ORDINANZA N. 122
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, seconda parte, legge 26 gennaio 1980, n. 16 ("Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"), promosso con l'ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 dalla Corte di Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Ministero del Tesoro e Schonburg-Waldengurg Wolf, iscritta al n. 950 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione degli eredi di Schonburg-Waldengurg Wolf nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che la Cortedi Appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, seconda parte, della legge 26 gennaio 1980, n. 16 ("Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"), in quanto, con il prevedere che i titolari dei beni già posti sotto la sovranità italiana (ed ora posti sotto la sovranità di altri Stati, e nella specie dello Stato jugoslavo) i quali, "in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 15 volte il valore al 1938", derogherebbe al criterio di rivalutazione fissato nella prima parte dello stesso secondo comma dell'art. 5 legge n. 16/80; in base a tale ultimo criterio le valutazioni per l'indennizzo relativo alle perdite dei beni avvenute a partire dal gennaio 1950 vanno compiute secondo i prezzi di mercato dei luoghi ove i beni siano situati, riferiti però al 1938 e moltiplicati per 40 volte;
ritenuto che secondo la Corte d'Appello rimettente si sarebbe venuto a determinare un trattamento discriminatorio nei confronti di chi sia stato privato dei beni ora posti sotto la sovranità di Stati con i quali sia intervenuto un accordo internazionale, rispetto a coloro i cui beni si trovino nei territori degli altri Stati, i quali non siano al riguardo addivenuti ad alcun accordo con lo Stato italiano;
che, ancora secondo il giudice a quo, sussiste altresì differenza di trattamento in favore di chi, non avendo presentato domanda di indennizzo alla data dell'entrata in vigore della legge n. 16/80, ha, comunque, diritto, a prescindere dallo Stato in cui il bene si trova, all'applicazione del criterio rivalutativo fissato nella prima parte del secondo comma dell'art. 5.
Considerato, tuttavia, che nelle more del presente giudizio di costituzionalità é sopraggiunta la legge 5 aprile 1985, n. 135, il cui art. 4 sostituisce, prevedendo nuovi e più elevati parametri di rivalutazione, l'art. 5 della legge n. 16/80, nel quale é contenuta la norma censurata;
che, pertanto, alla luce di tale ius superveniens si impone una nuova valutazione, da parte del giudice rimettente, in ordine alla perdurante sussistenza dei presupposti che lo hanno indotto a sollevare la presente questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti del presente giudizio alla Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1986.