Ordinanza n.92 del 1986

 

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ORDINANZA N. 92

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e sesto comma, del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali") promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1984 dal Pretore di Padova nei procedimenti penali riuniti a carico di Peron Laura ed altri, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con ordinanza del 19 ottobre 1982 - emessa nel corso di un procedimento penale per contravvenzioni edilizie, in relazione alle quali era stata corrisposta l'oblazione prevista dall'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 - il Pretore di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale della norma predetta, nella parte appunto in cui prevede l'estinzione dei reati di costruzione abusiva commessi anteriormente al 31 luglio 1982 a seguito del pagamento di una somma di denaro configurata come oblazione: ritenendo da tale disposizione violato l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo di una irragionevole disparità di trattamento introdotta tra chi abbia completato i lavori entro il 31 luglio 1982 e chi li abbia completati dopo tale data ma prima dell'emanazione del decreto, nonché per gli abbienti e i non abbienti;

che, essendo nel frattempo intervenuta la legge 27 novembre 1982, n. 873, di conversione del d.l. n. 688 e risultando in questa soppresso il citato art. 9, questa Corte - con propria ordinanza n. 106 del 1984 - restituiva gli atti al giudice a quo, invitandolo a riesaminare la rilevanza della questione alla luce di tale jus superveniens;

che, con la successiva ordinanza in epigrafe, lo stesso Pretore ha per altro reiterato l'impugnativa dell'art. 9 d.l. n. 688, argomentando che tale norma "sebbene esclusa dalla conversione in legge, é ancora operante in sede penale, quale norma modificatrice più favorevole all'imputato, in forza dell'art. 2, ultimo comma, cod. pen.";

che nel giudizio innanzi alla Corte, non vi é stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, con sentenza n. 51 del 1985, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 cod. pen. nella parte invocata dal giudice a quo per motivare l'immanente rilevanza della sollevata questione;

che, per altro, nelle more del giudizio, il quadro normativo é stato ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (recante "norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art. 31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia agli atti e provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art. 9 del d.l. n. 688/1982;

che, alla luce di tale ultima sopravvenuta normativa, appare opportuno restituire nuovamente gli atti al giudice a quo perché rivaluti la rilevanza della proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.