ORDINANZA N. 86
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Nonne sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica") promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1983 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Lupo Michele contro il comune di Pioltello iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Rilevato che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica") in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.;
ritenuto che con detta ordinanza si lamenta - denunciandone il contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con qualifica di agenti di p.s.;
considerato che questione identica é stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 18, 54 e 165 del 1984;
che dall'ordinanza in esame non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa decisione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica") sollevata con ordinanza 11 gennaio 1983, del T.A.R. per la Lombardia in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.