ORDINANZA N. 79
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con l'ordinanza emessa il 19 ottobre 1984 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Losquadro Rachele ed altri c. s.p.a. Ambrosini Angelo, iscritta al n. 1271 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Bari, con ordinanza del 19 ottobre 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "dell'art. 69, settimo comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 3 cpv. della Costituzione della Repubblica, in quanto dalle norme della legge ora citata viene imposto l'obbligo della corresponsione, in caso di denegato rinnovo della locazione, di diciotto o ventuno mensilità sulla base del canone corrente, tanto per i contratti già soggetti a proroga, quanto per quelli alla proroga non soggetti al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978";
considerato che l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere il minimo riferimento al caso di specie, é priva di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione.
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari con ordinanza del 19 ottobre 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1986.