Ordinanza n.67 del 1986

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ORDINANZA N. 67

ANNO 1986



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADTN, Presidente

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO

Prof. GABRIELE PESCATORE

Avv. UGO SPAGNOLI

Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie) promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1978 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Stassano Elisa e Trotta Sabato iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che I) con ordinanza 13-14 luglio 1972 il Pretore di Eboli aveva disposto, ai sensi dell'art. 3 l. 22 luglio 1966, n. 607, l'affrancazione a favore di Trotta Sabato e a carico di Stassano Elisa o Elisabetta del fondo rustico in contrada Cappellania, riportato in catasto alla partita n. 33, 23, foglio 72, n. 102, che formava oggetto di contratto di enfiteusi per scrittura privata 16 ottobre 1913 (registrata il 17 settembre 1918 al n. 31 Mod. II vol. 28 foglio 1922), nell'art. 4 del quale era pattuito che "I signori Stassano concedono pure al Trotta in perpetuo, oltre del terreno, due stanze esistenti nel menzionato fabbricato, una per cucina e l'altra per letto dovendo esso Trotta accomodarle a proprie spese", II) il Tribunale di Salerno - sezione specializzata per le controversie agrarie, adito dalla Stassano, rese sotto la data del 7 giugno 1978 sentenza non definitiva con la quale dichiarò che "il contratto di enfiteusi in esame si estende anche ai due vani di casa rurale" e, pertanto, dichiarò "non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607, in riferimento agli artt. 3 e 42 Costituzione, provvedendo con ordinanza di pari data", III) con ordinanza emessa il 7 giugno 1978 (notificata il 21 agosto e comunicata il 25 ottobre successivi; pubblicata nella G. U. n. 58 del 28 febbraio 1979 e iscritta al n. 681 R.O. 1978) dichiarò non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 l. 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, nella determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi, non si tiene conto del valore economico dei fabbricati costituenti accessioni dei fondi stessi, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma terzo Cost. sul riflesso che IIIa) a norma degli artt. 1 e 5 l. 607/1966 la determinazione del capitale di affranco avviene sulla base di una somma in ogni caso non superiore a quella corrispondente a quindici volte il valore del fondo, a sua volta determinato esclusivamente con riferimento al reddito dominicale del fondo stesso, IIIb) alla determinazione del reddito dominicale, ai sensi del d.l. 4 aprile 1939, n. 589, conv. nella legge 29 luglio 1939, n. 576, rivalutato con d.l. C.p.S. 12 maggio 1947, n. 356, non concorre il valore della casa rurale insistente sul fondo, in quanto esente, appunto come fabbricato rurale, da tributo diretto verso lo Stato, IIIc) la previsione legislativa implicava violazione vuoi dell'art. 3 Cost. per porre sullo stesso piano dei fondi enfiteutici privi di fabbricati rurali fondi di fabbricati rurali fornitine, vuoi dell'art. 42 comma terzo per ciò che la mancata corresponsione del prezzo di affrancazione dei fabbricati rurali si convertirebbe in espropriazione senza indennizzo di questi a favore dell'enfiteuta e a carico del concedente, IV) avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita ed ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 20 marzo 1979 l'Avvocatura generale dello Stato argomentando per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione da ciò che IVa) il reddito complessivo di un terreno coltivato consta della rendita fondiaria, dell'interesse dei capitali investiti stabilmente nel terreno per accrescerne il valore e del profitto del coltivatore, IVb) l'interesse dei capitali investiti e quindi dei fabbricati rurali non forma oggetto di imposta sui fabbricati e poi di IRPEF.

Considerato che questa Corte, con ord. 22 maggio 1969, n. 102 (preceduta dalla sent. 13 maggio 1957, n. 65), ha reputato compreso nel reddito colpito dalla imposta terreni il reddito dei pertinenti fabbricati né il giudice a quo ha esposto motivi atti ad indurre in contrario avviso anche perché non va tenuta in non cale la dottrina dominante nel campo tributario che conforta tale orientamento.



PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 l. 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma terzo Cost., nella parte in cui nella determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi non si tiene conto del valore economico dei fabbricati costituenti accessioni dei fondi stessi, con ordinanza 2 agosto 1978 del Tribunale di Salerno, sezione specializzata per le controversie agrarie (n. 681 R.O. 1978).




Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
LIVIO PALADIN, PRESIDENTE
VIRGILIO ANDRIOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.