Sentenza n.66 del 1986

 

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SENTENZA N. 66

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 84 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul redditi) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 giugno 1984 dal Pretore di Orvieto nel procedimento civile vertente tra Esattoria Consorziale di Orvieto e Daniello Michele iscritta al n. 1065 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 21 maggio 1985 dal Pretore di Cosenza nel procedimento di esecuzione promosso da Esattoria comunale di Rende contro Zagarese iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 bis dell'anno 1985.

Visti l'atto di costituzione dell'Esattoria Consorziale di Orvieto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1984 (comunicata il 4 e notificata il 16 del successivo luglio; pubblicata nella G. U. n. 34 bis dell'8 febbraio 1985 e iscritta al n. 1065 R.O. 1984) il Pretore di Orvieto, al quale l'Esattore della Esattoria consorziale di Orvieto aveva chiesto fissarsi la data del primo, secondo e terzo incanto per la vendita degli immobili appartenenti al contribuente esecutato Daniello Michele con le modalità previste dall'art. 81 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, premesso che per la determinazione del prezzo doveva trovare applicazione l'art. 84 (prezzo base e cauzione) dello stesso d.P.R., che prevede la determinazione automatica del prezzo base dell'incanto, e, nel caso di impossibilità di ricorrere a detta determinazione o nel caso in cui questa risulti notevolmente inferiore al valore corrente, ne affida la determinazione a perizia dell'Ufficio tecnico erariale disposta dall'Intendente di Finanza, ha d'ufficio sollevato questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 84 in riferimento I) all'art. 3 perché la valutazione della notevole inferiorità al valore corrente é affidata all'Intendente di Finanza senza alcun intervento dell'organo giurisdizionale creando disuguaglianza tra l'esecuzione esattoriale e il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dal codice di procedura civile, II) all'art. 25 perché la determinazione del prezzo base dell'incanto é sottratta al Giudice naturale precostituito per legge, III) all'art. 42 perché la determinazione automatica del prezzo base non tien conto della svalutazione monetaria, IV) all'art. 113 perché contro l'operato dell'Intendente di Finanza non é prevista alcuna tutela giurisdizionale.

1.2. - Avanti la Corte il Daniello non si é costituito e l'Esattoria consorziale di Orvieto si é costituita fuori termine; per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta, con atto depositato il 26 febbraio 1985, l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la declaratoria d'inammissibilità della proposta questione sul riflesso che la procedura esattoriale non ha natura giurisdizionale, né funzione giurisdizionale vi esercita il pretore che non é tenuto a determinare il prezzo base dell'incanto.

2.1. - Con ordinanza emessa il 21 maggio 1985 (notificata il 25 e comunicata il 27 successivi; pubblicata nella G. U. n. 293 bis del 19 dicembre 1985 e iscritta al n. 490 R.O. 1985) sulla opposizione alla vendita spiegata nella procedura esattoriale immobiliare - esperita dall'Esattore II.DD. di Rende in loro danno - da Loris Francesco e Zagarese Francesco e Marcello, i quali avevano chiesto dichiararsi nulla la perizia effettuata dall'ufficio tecnico erariale per la determinazione del prezzo base dell'incanto, il Pretore di Cosenza ha sollevato d'ufficio la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 84 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevede alcuna possibilità d'impugnativa della perizia di stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale per contrasto con l'art. 24 Cost., ravvisato in ciò che la sproporzione tra il valore determinato dall'ufficio tecnico erariale e il valore effettivo non potrebbe essere fatta valere avanti ad alcun giudice; questione che il giudice a quo ha ritenuto rilevante perché la sua risoluzione "influisce in maniera determinante nella procedura esecutiva sottoposta all'esame di questo Pretore".

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio di merito si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 31 dicembre 1985, in cui si é richiamata all'atto di intervento spiegato nell'incidente iscritto al n. 1065 R.O. 1984 e ha posto in rilievo che la questione sarebbe già stata ritenuta infondata con la sent. 10 giugno 1966 n. 65 con la quale la Corte aveva ritenuto infondato il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 236 T.U. 29 gennaio 1958 n. 645 avente lo stesso contenuto dell'impugnato art. 84, concludendo per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la manifesta infondatezza della proposta questione.

3. - Alla pubblica udienza del 4 marzo 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti, l'avv. dello Stato D'Amato ha illustrato le formulate conclusioni d'inammissibilità delle proposte questioni.

Considerato in diritto

4. - I due incidenti, per denunciare la incostituzionalità della stessa disposizione normativa, vanno riuniti.

5.1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con la ordinanza 23 giugno 1984 é inammissibile perché il Pretore di Orvieto - richiesto di fissare, ai sensi dell'art. 81 (avviso di vendita) a) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), il primo, il secondo e il terzo incanto di vendita degli immobili del contribuente Daniello Michele, ha proposto d'ufficio la questione d'illegittimità dell'art. 84 (prezzo base e cauzione) sebbene questa non fosse collegata all'art. 81 a) da alcun nesso di preliminarietà che ne giustificasse l'esame; preliminarietà di cui il giudice a quo non si é per giunta dato carico di fornire motivazione.

5.2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 dal Pretore di Cosenza prospettata in riferimento all'art. 24 sul riflesso che la ripetuta disposizione non prevederebbe alcuna possibilità di impugnativa della perizia di stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale (impugnativa di cui ha il giudice a quo confortato la pratica esigenza con sottolineare la sproporzione tra il valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale e il valore effettivo) non é fondata perché rimangono ancora valide le considerazioni che indussero questa Corte a dire infondata con sent. 10 giugno 1966, n. 65 la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 236 T.U. 29 gennaio 1958 n. 645 il cui contenuto precettivo era identico a quello dell'art. 84.

Né va dimenticata la sent. 1 aprile 1982, n. 63, che ebbe a giudicare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nonché dell'art. 60 (rectius 62) d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633 nella parte in cui esclude che i giudici tributari (e il giudice ordinario innanzi al quale il giudizio eventualmente prosegua) possano disporre la sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva dei tributi.

6. - Certo, l'ansia di realizzare anche nel campo della esecuzione esattoriale il processo giusto alla celebrazione del quale sono indirizzati i due primi commi dell'art. 24 Cost., che ha spronato il Pretore di Cosenza a sospettare d'illegittimità costituzionale l'art. 84, non può né deve lasciare insensibile il legislatore, il quale dovrebbe novellare - pur nel rispetto delle esigenze del Fisco - l'art. 54 (sospensione dell'azione esecutiva e dell'azione giudiziaria) d.P.R. 602/1973, e questa Corte fa voti perché la sua vox, come in altri incontri, non clamet in deserto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1065/1984 e 490/1985,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 42 e 113 Cost., dal Pretore di Orvieto con ordinanza 23 giugno 1984 (n. 1065 R.O. 1984),

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata, nella parte in cui non prevede la possibilità di impugnativa della perizia di stima dei beni sottoposti a vendita esattoriale effettuata dall'Ufficio tecnico erariale, in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di Cosenza con ordinanza 21 maggio 1985 (n. 490 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.