Ordinanza n.61 del 1986

 

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ORDINANZA N. 61

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 l. 3 maggio 1982 n. 203 (conversione dei contratti agrari di mezzadria in affitto) promossi con undici ordinanze emesse il 7 novembre e il 19 dicembre 1983 dal Tribunale di Modena nei procedimenti civili vertenti tra Caragnani Paolo e Lanzarini Franco, Marchetti Renato e Golinelli Alfredo, Marchetti Renato e Barbieri Augusto, Baraldi Anna Lucia e Tassinari Renzo, Freschi Giovanni e Soli Paolino, Amici Germinia e Parenti Nerio, Badiali Francesco e Cassanelli Vittorino, Reggianini Ada e Del Carlo Gino, Colombini Mario e Trenti Marino, Bernardi Giuseppe e Rossi Lorenzo, Morselli Vittorio e Bellentani Valentino, iscritte ai nn. da 718 a 728 del registro ordinanze 1985 e pubblicate tutte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 bis dell'anno 1985

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di giudizi civili aventi ad oggetto la conversione del contratto di mezzadria in affitto, disciplinata dagli artt. 25 e segg. l. 3 maggio 1982 n. 203, il Tribunale di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti il detto istituto;

che precisamente il Tribunale impugnava gli artt. 25 e 30 ed indicava anche, genericamente e solo per corroborare la denuncia di incostituzionalità, gli artt. 26 e 28 l. cit.;

che esso faceva riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

- art. 3, in quanto la conversione é rimessa al mero arbitrio dei concessionari, che vengono Così posti in una ingiustificata situazione di privilegio di fronte ai concedenti;

- ancora art. 3, in quanto la conversione lascia in vita le imprese mezzadrili più deboli, chiamate dall'art. 31 l. cit. "unità produttive insufficienti", e sacrifica quelle più prospere, Così palesando una intrinseca irragionevolezza;

- art. 4, in quanto l'iniziativa del mezzadro può porre il concedente - imprenditore nella necessità di abbandonare la propria attività professionale;

- art. 41, in quanto la conversione annulla la libertà di iniziativa economica del concedente, intesa come libertà di destinare un capitale a fini produttivi;

- ancora art. 41, in quanto l'affidamento della conversione al mero arbitrio del mezzadro contrasta con la riserva di legge in materia di valutazione dell'"utilità sociale", quale condizione necessaria del sacrificio dell'iniziativa economica privata;

- artt. 42 e 44, in quanto il concedente é sostanzialmente espropriato del suo fondo, ossia della propria azienda, senza indennizzo e senza che l'espropriazione possa servire a realizzare più equi rapporti sociali.

Considerato che tutti i giudizi vanno riuniti per la loro identità;

che le questioni sono state già decise con sentenza 7 maggio 1984 n. 138;

che in essa la Corte ha premesso come il legislatore, attraverso l'istituto della trasformazione della mezzadria in affitto, abbia confermato il disfavore, già espresso nella precedente normativa, verso il primo tipo di contratto agrario ed abbia perseguito la duplice finalità di incrementare la produzione ed evitare la persistente conflittualità tra le parti del rapporto, considerando con particolare favore la posizione del mezzadro, il quale all'attività di condirezione dell'impresa unisce il lavoro manuale e perciò ha un più intenso e diretto vincolo con il fondo;

che l'istituto della cosiddetta conversione - come la Corte ha precisato - consiste in effetti in un mutamento più formale che sostanziale del tipo di contratto, da associativo in commutativo, giacché il legislatore si é limitato a prendere atto che nella generalità dei casi la collaborazione tra concedente e mezzadro era solo apparente, essendo l'impresa mezzadrile gestita solo dal secondo, mentre il primo non era che un puro percettore di reddito;

che le giustificazioni sopra dette, e in particolare l'assenteismo del concedente - riscontrabile, secondo l'espressione contenuta nei lavori preparatori della legge, nella grande maggioranza dei casi - escludono in linea di principio la violazione degli artt. 3 e 41 Cost.;

che la non ravvisabilità di una fattispecie espropriativa ha indotto la Corte ad escludere altresì la violazione degli artt. 42 e 44 Cost.;

che, tuttavia, poiché l'assenteismo del concedente non é sempre riscontrabile, la Corte ha ritenuto che l'art. 25 l. cit. contrasti con gli artt. 41 e 44 Cost. nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n. 153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il consenso del concedente stesso;

che in conseguenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, oltre che, parzialmente, dell'art. 25, anche dell'art. 30 l. cit.;

che anche la censura relativa all'art. 4 Cost. ha formato oggetto della sent. n. 138 del 1984;

che in conclusione, le questioni, in quanto già decise, debbono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30 l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost. dal Tribunale di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decise con la sent. n. 138 del 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

 

 Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.