ORDINANZA N. 44
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato sollevato dal giudice delegato presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, sorto a seguito della relazione ispettiva del Ministero di Grazia e Giustizia ricevuta il 6 maggio 1981 ed iscritto al n. 22 del registro ammissibilità ricorso conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il giudice delegato, presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, al fallimento della s.n.c. Persano Dalma e C. e alla procedura di concordato preventivo di Corsi Mirella e della s.r.l. Satra ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale avrebbe indebitamente interferito nelle attribuzioni ad esso giudice riservate;
che il ricorso é in sostanza Così motivato:
a) in una relazione al Ministero di Grazia e Giustizia degli organi che avevano condotto una ispezione presso la Sezione fallimentare, sono stati formulati rilievi circa i criteri adottati dai giudici della Sezione con riguardo alla retribuzione del lavoro straordinario svolto dai cancellieri e all'intervento dei cancellieri nella redazione degli inventari nei concordati preventivi;
b) i rilievi discenderebbero, tuttavia, da una erronea interpretazione delle disposizioni di legge: mentre, si soggiunge, l'adozione di alcun altro eventuale provvedimento del giudice ricorrente in difformità dall'interpretazione accolta dal Ministero costituirebbe oggetto di ulteriori censure nella "nuova ispezione attualmente in corso", presso la Sezione fallimentare, nonché di "presumibili azioni disciplinari";
c) l'attività svolta dal giudice delegato al fallimento e alla procedura di concordato preventivo ha natura giurisdizionale - salvo a stabilire quale parte di essa spetti alla giurisdizione contenziosa e quale a quella volontaria - e la magistratura, anche nel settore fallimentare, si configura come ordine autonomo, e pertanto sciolto da qualsiasi dipendenza da soggetti ad esso estranei e Così, nella specie, dal potere esecutivo; del resto, la legge 12 ottobre 1962, n. 1311, nel disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato Generale, si limiterebbe a disporre - in conformità all'esigenza di tutelare l'indipendenza e il prestigio del giudice - che gli ispettori rilevano soltanto dati statistici e possono su tale base esclusivamente riferire circa l'entità e tempestività del lavoro svolto dai magistrati.
Ritenuto altresì:
che il conflitto é promosso nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, in quanto la relazione ispettiva, con la quale si assume posta in essere la denunciata interferenza nell'esercizio della giurisdizione, sarebbe stata fatta propria dal Ministro, che l'ha trasmessa sia al Consiglio Superiore della Magistratura, sia al Presidente del Tribunale di Roma e ha disposto una nuova ispezione.
Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, legge n. 87 del 1953, la Corte in questa fase é chiamata a delibare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni;
che per l'ammissibilità del conflitto é prescritto, a norma del citato art. 37, il concorso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi: il conflitto deve sorgere tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui essi appartengono e riguardare la delimitazione della relativa sfera di attribuzione secondo le norme costituzionali;
che, nel caso in esame, il ricorso é proposto di fronte a rilievi formulati nella relazione dagli organi ispettivi del Ministero della Giustizia, in assenza di alcun provvedimento, disciplinare o di altra natura, del Ministro: il quale ultimo, ad avviso del giudice delegato al fallimento, sarebbe, in quanto organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato passivo come parte nel prospettato conflitto;
che difetta in conseguenza il possibile oggetto della controversia instaurata avanti la Corte: l'avere il Ministro - come si afferma dal ricorrente, sempre nel presupposto della legittimazione passiva di tale organo - inviato l'anzidetta relazione al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente del Tribunale di Roma, o disposto nuova ispezione in vista di ulteriori, e soltanto eventuali, suoi provvedimenti, costituisce, infatti, un adempimento procedurale nel corso dell'attività ispettiva, che non concreta, nemmeno in via preparatoria, gli estremi di alcun atto idoneo a ledere la invocata sfera del potere giurisdizionale o ad interferire altrimenti nel relativo esercizio;
che questo rilievo determina l'inammissibilità del conflitto e assorbe ogni altro profilo da esaminare in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1986.