SENTENZA N. 25
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 (Provvedimenti in materia previdenziale) conv. con modificazioni nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 e 16, secondo comma, della l. 21 dicembre 1978 n. 843, promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1981 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Lifodi Luigi ed altri e Monte dei Paschi di Siena ed altra, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 5 ottobre 1982 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Del Mela Serafino e il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Lifodi Luigi, del Monte dei Paschi di Siena, del Fondo di previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze e di Del Mela Serafino, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi gli avv.ti Marco Comporti per Lifodi Luigi, Giuseppe Feri per il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze e l'avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 16 maggio 1981 (R.O. n. 477 del 1981) il Pretore di Siena, nel procedimento civile vertente tra Lifodi Luigi ed altri e Monte dei Paschi di Siena ed altra, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt.1 d.l.23 dicembre 1977 n. 942 convertito con modificazioni, nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 e 16, secondo comma, della l. 21 dicembre 1978 n. 843, nella parte in cui escludono dai benefici della perequazione automatica ivi prevista i dipendenti collocati in quiescenza nel secondo semestre 1977.
Richiamato il complesso normativo costituito dalle norme sopraccennate che modificano la preesistente disciplina contenuta nella seconda parte del penultimo comma dell'art. 10 l. 3 giugno 1975, n. 160, l'ordinanza rileva che restano esclusi, dalla decorrenza data alla perequazione automatica dalla nuova normativa, i collocati in pensione nel secondo semestre del 1977, con una disparità di trattamento che appare irrazionale ed irrispettosa dell,'art. 3 della Costituzione.
Analoga questione é stata sollevata dal Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 5 ottobre 1982 (R.O. n. 8 del 1983), nel procedimento civile vertente tra Del Mela Serafino e, il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze, limitatamente, peraltro, all'art. 1, terzo comma, del decreto legge sovracitato.
Osserva questa seconda ordinanza che l'art. 1, terzo comma, del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 ha operato - rispetto all'indicato art. 10 della l. n. 160 del 1975, che escludeva la perequazione automatica per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento - una deroga in favore dei titolari di pensioni presso fondi sostitutivi o integrativi i cui ordinamenti prevedano meccanismi perequativi, limitatamente, tuttavia, alle pensioni liquidate nel primo semestre 1977.
Il Pretore di Firenze ritiene che il criterio seguito, " pur nella apparente oggettività e neutralità, si presta alla discriminazione di situazioni che sono, nella sostanza, del tutto analoghe, adottando oltretutto, un criterio temporale contrario rispetto a quello della irretroattività ".
Di qui la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
2. - Nel primo giudizio (R.O. n. 477 del 1981) si é costituito il Lifodi rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Comporti il quale con memoria depositata il 17 novembre 1981 ha chiesto che la Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità delle norme impugnate.
Nel secondo giudizio (R.O. n. 8 del 1983) si é costituito il Del Mela, rappresentato e difeso dall'avv.to Mattia Persiani, il quale ha presentato, in data 1 dicembre 1983, una memoria secondo la quale la disparità di trattamento realizzata dal legislatore ordinario " non appare sorretta da alcuna giustificazione anche perché in essa non é dato di ravvisare né diversità di condizioni soggettive tra i beneficiari delle prestazioni previdenziali, né diversità di condizioni oggettive alle quali debbano riferirsi due distinte discipline giuridiche ".
Nel medesimo giudizio si é costituito il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv.ti Agostino Bisori e Giuseppe Feri, i quali hanno presentato in data 19 gennaio 1983, una memoria in cui si sostiene l'infondatezza della questione, trattandosi di una norma transitoria che ha lo scopo di regolare il passaggio dall'uno all'altro ordinamento.
Rammentato che, secondo l'insegnamento della Corte, in materia di disciplina delle situazioni pregresse il legislatore non é vincolato da alcun limite di carattere costituzionale, la difesa del Fondo osserva, anche, che il criterio adottato per le pensioni decorrenti dal primo semestre del 1977 non fa che ridurre il periodo di irretroattività della legge generale da un anno a sei mesi e d'altronde solo limitatamente all'ipotesi in cui un aumento perequativo fosse già previsto nell'ordinamento speciale cui il pensionato é iscritto.
Una giustificazione del criterio che attua una irretroattività non totale della nuova legge, sarebbe, poi, facilmente individuabile nella intenzione del legislatore di favorire i pensionati che, in rapporto all'epoca del loro collocamento in quiescenza, abbiano avuto presumibilmente un trattamento pensionistico inferiore, perché liquidato con riferimento ad una retribuzione inferiore, appunto, rispetto a quella con riferimento alla quale sono state liquidate le pensioni aventi decorrenza più recente.
L'avv.to Persiani ha presentato, per il Del Mela, una memoria aggiuntiva, considerando ivi che il limite alla discrezionalità del legislatore é segnato dalla ragionevolezza della differenziazione, inesistente nel caso di specie; ricordando, indi, che tutte le forme di tutela previdenziale tendono a realizzare gli obiettivi dell'art. 38 Cost. definiti in funzione del principio di cui al precedente art. 3, sicché non vi é ragione alcuna di mantenere regimi diversificati di tutela previdenziale là dove si tratti di perseguire identici obiettivi.
Il Fondo di previdenza ha presentato anch'esso, in data 6 novembre 1985, una memoria aggiuntiva: con essa si chiarisce che la disciplina dettata dalla norma della cui legittimità si discute differisce da quella di carattere generale stabilita dal penultimo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 in quanto limita ad un semestre il periodo di maturazione della pensione escluso, in via generale, dal primo aumento perequativo, concedendo invece tale aumento ai titolari delle pensioni maturate nell'altro e precedente semestre, quando ricorra la condizione di legge che " tale effetto sia già previsto dalle discipline in vigore nei rispettivi ordinamenti ".
Ricorrendo, pertanto, tale condizione, il trattamento operato dalla norma in questione sarebbe più favorevole rispetto a quello previsto per il complesso dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria e non potrebbe certamente essere dichiarata illegittima una norma che specificamente attui un sistema più vantaggioso per la categoria; mentre risponde ad una scelta legislativa non sindacabile la precisazione normativa del rispetto, nell'ambito dei periodi di pensionamento, di una aspettativa dei titolari di pensione, sul comune presupposto che la pensione più recente é più favorevole, di regola, di quella maturata precedentemente.
3. - In entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di intervento si nega vi sia disparità di trattamento tra gli attori del giudizio, collocati in quiescenza nel secondo semestre del 1977 e gli altri soggetti fruenti di pensione, giacché il sistema di adeguamento ben doveva avere dei limiti temporali entro i quali operare.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione concernono una identica questione. I relativi giudizi vanno quindi riuniti e definiti con unica decisione.
2. - Le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito con modificazioni nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 (l'ordinanza del Pretore di Siena anche dell'art. 16, secondo comma della l. 21 dicembre 1978 n. 843), nella parte in cui vengono ad essere esclusi dai benefici della perequazione automatica i dipendenti - fruenti di pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria - collocati in quiescenza nel secondo semestre del 1977.
Quanto ai termini esatti della questione, va considerato che l'art. 10 della l. 3 giugno 1975 n. 160, dopo aver previsto al primo comma che l'adeguamento automatico dei trattamenti di quiescenza del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ha effetto dal l gennaio di ciascun anno, esclude (penultimo comma) dall'applicazione del meccanismo di perequazione " le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento ". Ma tale principio generale risulta derogato dall'art. 1, appunto, del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, il quale dispone - per i fondi sostitutivi di cui innanzi - che gli aumenti dal l gennaio 1978 spettano, in sede di prima applicazione, anche alle pensioni liquidate nel primo semestre del 1977, sempreché tale effetto sia già previsto, peraltro, dalla disciplina vigente nei rispettivi ordinamenti; risulta poi superato, in via generale, dall'art. 16, secondo comma, della l. 21 dicembre 1978 n. 843, a tenore del quale la disciplina perequativa si applica - con effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978 - a partire dal l gennaio dell'anno successivo a quello di inizio della pensione.
Occorre chiarire, ancora, che la normativa impugnata é connessa al sistema con il quale il legislatore intese perseguire l'obiettivo di adeguare, attraverso il meccanismo della cosiddetta perequazione automatica, i trattamenti di pensione all'aumento del costo della vita.
3. - La normativa generale (art. 10 della l. 3 giugno 1975, n. 160) comportò, adunque, che le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria venissero rivalutate, secondo un criterio di gradualità, a decorrere dal l gennaio del secondo anno successivo a quello di decorrenza del pensionamento.
E nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore, ai fini di adeguamento delle posizioni pensionistiche, si colloca anche la normativa sospettata di incostituzionalità, sia pure con un criterio di adeguamento temporalmente difforme da quello - qui esaminato - della legge del 1975, ma in un certo qual modo più favorevole.
In particolare, la citata norma di cui all'art. 1 del d.l. n. 942/1977 (che é quella in specifico riferimento, concernendo le doglianze la sfera di applicazione riferita ai soli iscritti a fondi sostitutivi o integrativi) invece di costringere i pensionati ivi contemplati alla attesa di almeno un anno, per fruire del primo adeguamento perequativo, limita ad un solo semestre - il secondo del 1977 - il periodo di maturazione della pensione escluso dal primo aumento perequativo stesso. Questo, evidentemente, sul presupposto che la pensione più lontana sia meno favorevole di quella maturata in epoca successiva. Trattasi, come é evidente, di scelta anch'essa discrezionale, avente effetto meramente per la salvaguardia, come ivi espressamente sancito, dei regimi che ciò avessero previsto; necessitata fors'anche dalla considerazione che la realizzazione in questa materia di una perfetta identità di trattamento presupporrebbe l'emanazione di normativa del tutto singolari: riferibili cioé - ove ciò fosse possibile - a ciascuna concreta situazione. Ma anche in tal modo la perfetta parità non verrebbe giammai realizzata poiché proprio ad accogliersi, in via di mera ipotesi, le pretese dei ricorrenti, estendendo il meccanismo di perequazione automatica anche alla categoria dei pensionati del secondo semestre del 1977, é da presumere che sarebbe poi proprio quest'ultima categoria a conseguire maggiori vantaggi, scavalcando l'altra (quella del primo semestre), per la più elevata base di calcolo alla quale verrebbe ad essere commisurata la rispettiva pensione.
Nei sensi di cui sopra devono ritenersi sufficientemente giustificate le disposizioni portate all'esame della Corte, dal momento che la definizione della sfera temporale di applicazione della disciplina in esame non esula, per quanto esposto e come circoscritta, da un ragionevole impiego della discrezionalità legislativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 16, secondo comma, della l. 21 dicembre 1978 n. 843, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Siena e di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.