Ordinanza n.23 del 1986

 

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ORDINANZA N. 23

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. a) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 gennaio 1985 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Bertelli Ferruccio c I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1985 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Cattani Luciano e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Cattani Luciano.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, rispettivamente, con ordinanze del 23 gennaio 1985 (R.O. n. 220/85) del Pretore di Padova e del 5 febbraio 1985 (R.O. n. 268/85) del Pretore di Modena, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero del superamento del sessantacinquesimo anno di età;

che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la stessa questione, nella considerazione che la materia é ormai regolata dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che con l'art. 19 ha abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;

che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost. dai Pretori di Padova (R.O. n. 220/85) e di Modena (R.O. n. 268/85).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

 

Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.