SENTENZA N. 16
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e 27, 28 e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, promossi con due ordinanze emesse il 6 luglio e il 16 ottobre 1978 dalla Commissione tributaria di I grado di Como sui ricorsi proposti da Giambrone Paolo e Manifattura Cameroni Paolo ed altro, iscritte ai nn. 608 e 639 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45 e 58 dell'anno 1979;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Gallo.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 6 luglio 1978, la Commissione Tributariadi I grado di Como sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nella parte in cui non dispone che, sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio Imposte dirette al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi, siano indicati anche natura e numero degli allegati; ovvero nella parte in cui esclude che possano essere dedotte prove in contrasto con le risultanze degli atti d'ufficio: e ciò in riferimento all'art. 24 Cost..
La questione trovava la sua origine nell'opposizione proposta da tale Salvatore Giambrone al provvedimento con cui l'Ufficio predetto gli aveva inflitto una pena pecuniaria di Lit. centomila per avere omesso di allegare alla dichiarazione le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute effettuate ai dipendenti nel 1974, a norma dell'art. 7 del citato d.P.R.. Il ricorrente affermava invece di avere effettivamente allegato le dette attestazioni alla dichiarazione dei redditi, anche se la ricevuta non ne portava menzione perché l'impiegato aveva rifiutato l'annotazione.
All'udienza del 7 giugno 1978 il rappresentante dell'Ufficio aveva confermato che effettivamente l'impiegato addetto alla ricezione delle dichiarazioni non suole elencare sulla ricevuta gli allegati perché all'apertura del plico procede successivamente il funzionario responsabile. Secondo l'ordinanza il ricorrente, però, non poteva addurre alcuna prova in contrasto con le risultanze degli atti d'ufficio, a causa del disposto del 1 comma dell'articolo impugnato. Conseguentemente, una siffatta normativa era da ritenersi incompatibile con il diritto costituzionale di difesa sancito nell'art. 24 Cost. perché impedisce al contribuente di dimostrare in alcun modo l'adempimento dell'onere di legge, costringendolo a subire gli effetti sanzionatori conseguenti alla reiezione del ricorso.
Analoga incompatibilità, sempre riguardo allo stesso parametro costituzionale, veniva denunziata dallo stesso giudice tributario, con successiva ordinanza 16 ottobre 1978, nei confronti degli artt. 27, 28 e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Secondo l'ordinanza, nulla disponendo le dette norme circa il rilascio di ricevuta della dichiarazione annuale dell'I.V.A. e dei documenti ad essa allegati, veniva a determinarsi situazione anche più grave della precedente, in quanto il contribuente, privo persino di una qualunque ricevuta, non avrebbe potuto offrire alcuna diversa prova dell'adempimento per il divieto di cui al 5 co., dell'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972, che non consente né prova testimoniale né giuramento decisorio.
Nella specie, l'Ufficio I.V.A. aveva irrogato pena pecuniaria a tale Paolo Cameroni, contestandogli di avere omesso di allegare alla denunzia l'elenco dei clienti. Ma il contribuente si era opposto asserendo di avere allegato l'elenco.
In ambo i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto per ambo le questioni dichiarazione d'infondatezza.
Considerato in diritto
Le questioni sollevate dalla due ordinanze, pur presentando qualche particolare profilo, sono identiche nella sostanza e si riferiscono allo stesso parametro costituzionale: possono, quindi, essere decise con unica pronunzia.
Per quanto riguarda la questione proposta dalla prima ordinanza, non sembra che il disposto denunziato comporti le conseguenze d'illegittimità prospettate dal giudice tributario. Se - come risulta dall'ordinanza - l'Ufficio non rilascia ricevuta degli allegati e, d'altra parte, la legge non la prescrive, Così come si arguisce dal fatto che consente la spedizione del plico anche a mezzo posta, sembra evidente che la preclusione, di cui all'ultimo inciso del 2 co. dell'art. 12 denunziato, non possa che riferirsi esclusivamente alla prova della presentazione della dichiarazione - come correttamente sostiene l'Avvocatura - ma non dunque a quella concernente l'effettiva allegazione dei documenti.
Ne consegue che, se l'Ufficio contesti l'omessa allegazione e il contribuente protesti invece di avere allegati i documenti, questi é ammesso a provare le sue affermazioni senza alcun pregiudizio derivante dalle risultanze della ricevuta, che - come s'é detto - non riguarda gli allegati.
E poiché nella specie, il contribuente ha prodotto copia delle attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute effettuate ai dipendenti nel 1974, vedrà il giudice di merito se, essendovi di esse traccia nella dichiarazione presentata, la prova logica sostenga o meno l'assunto dell'opponente. Il quale, peraltro, nel tempo dell'ordinanza (1978), ben avrebbe potuto anche avvalersi dei mezzi di prova, che all'epoca la giurisprudenza riteneva ammissibili, essendo stato il divieto di alcune prove introdotto soltanto con la sostituzione dell'art. 35 del d.P.R. 636/1972, avvenuta ad opera dell'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739.
Comunque la si riguardi, la sollevata questione non é fondata.
Né migliore giudizio può incontrare l'altra questione, non essendo esatto che, - come invece vorrebbe la seconda ordinanza - gli impugnati articoli del d.P.R. n. 633/1972 non prevedono il rilascio di alcuna ricevuta al contribuente che presenta la dichiarazione annuale dell'I.V.A..
Al contrario, come ben osserva l'Avvocatura, l'art. 28 lco., fa espresso riferimento al modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze: e il modello approvato con D.M. 8 gennaio 1974 (pubblicato in G.U. 17 gennaio 1974 n. 16) porta inserito sul frontespizio un talloncino staccabile che reca la seguente dicitura: " Il presente talloncino serve di ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 197.. e di quietanza del tributo versato per l'importo sottoindicato ".
Una ricevuta, perciò, viene rilasciata, ed anzi, nell'ultimo foglio del modello sono riportate delle "avvertenze", che riproducono sostanzialmente le disposizioni dettate, per la dichiarazione dei redditi, dal già citato art. 12 del d.P.R. n. 600/1973.
Si ripropone, pertanto, la medesima situazione esaminata a proposito della precedente ordinanza, per la quale valgono le stesse considerazioni ed identiche questioni d'infondatezza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonché degli artt. 27, 28 e 29 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sollevate dalla Commissione Tributaria di I grado di Como rispettivamente con ordd. 6 luglio 1978 (n. 608/78) e 16 ottobre 1978 (n. 639/78).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Albero MALAGUGINI - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1986.