ORDINANZA N. 11
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture); 1 del r.d. 19 dicembre 1901, n. 457 (Regolamento per l'esecuzione della legge n. 283 del 1901); 1, 2, 3 e 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture); 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1983 dal pretore di Palestrina nel procedimento civile vertente tra Bonanni Augusta e Guazzolini Silvano iscritta al n. 1252 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1983 nel corso di un procedimento possessorio nel quale entrambe le parti erano difese da " patrocinatori legali ", ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, Cost.:
a) degli artt. 6 e 7 della l. 7 luglio 1901, n. 283, dell'art. 2 del relativo regolamento, adottato con r.d. 19 dicembre 1901, n. 547, degli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della l. 28 giugno 1928, n. 1415, concernenti i " patrocinatori legali " davanti alle Preture;
b) degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti i " praticanti procuratori "ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle Preture.
Considerato che la denuncia delle norme di cui alla lett. b) é inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, poiché risulta dall'ordinanza di rimessione che i difensori delle parti, pur avendo rivestito in precedenza la qualità di " praticanti procuratori ", esercitavano l'ius postulandi, nel giudizio de quo, nella qualità di " patrocinatori legali ";
che, quanto alle norme di cui alla lett. a), devono ritenersi proposte, con riferimento alle due diverse ipotesi previste dalla legge, due distinte questioni di legittimità costituzionale:
1) quella riguardante le norme sul patrocinio legale davanti alle Preture site in Comuni sedi di Tribunale o capoluoghi di Provincia (e cioé l'art. 6, lett. a), della l. n. 283 del 1901, l'art. 2 del relativo regolamento di attuazione, adottato con r.d. n. 547 del 1901, e, nella parte in cui concernono tale patrocinio, gli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d.l. n. 1459 del 1926 e l'art. 1 della l. n. 1415 del 1928);
2) quella riguardante le norme sul patrocinio davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura (e cioé gli artt. 6, lett. b), e 7 della l. n. 283 del 1901 e, nella parte in cui concernono tale patrocinio, gli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d.l. n. 1459 del 1926 e l'art. 1 della l. n. 1415 del 1928);
che, la questione sub 1) é manifestamente inammissibile, in ordine a tutte le norme ivi indicate, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto la Pretura di Palestrina non é sita in Comune sede di Tribunale o capoluogo di Provincia (e ciò, per quel che riguarda l'art. 2 del r.d. n. 547 del 1901, indipendentemente dal problema della sua sindacabilità, in questa sede, in relazione alla natura dell'atto);
che la questione sub 2) é manifestamente inammissibile in ordine all'art. 4 del r.d.l. n. 1459 del 1926, nella parte in cui concerne il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura: invero, tenuto conto della natura temporanea della disposizione - avente per oggetto una revisione straordinaria degli albi dei " patrocinatori legali ", da compiersi entro un anno dalla costituzione della apposita commissione - e delle ragioni che militano per la cessazione della sua efficacia in conseguenza della soppressione, avvenuta con il d.l. 22 novembre 1928, n. 2580, delle commissioni reali straordinarie alle quali era affidata la nomina della commissione ora indicata, il giudice a quo avrebbe dovuto precisare perché ritenesse la disposizione stessa ancora applicabile, almeno ratione temporis; tanto più, a quest'ultimo proposito, che, stando all'ordinanza, i difensori delle parti - per essere stati iscritti in precedenza nel registro speciale dei " praticanti procuratori ", introdotto, quale albo di esercenti la professione legale, solo con l'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - avrebbero acquisito l'ius postulandi, quali " patrocinatori legali ", in epoca addirittura successiva all'entrata in vigore del detto r.d.l. n. 1578 del 1933;
che la stessa questione sub 2) é manifestamente infondata, in ordine agli artt. 6, lett. b), e 7 della l. n. 283 del 1901, nonché agli artt. 1, 2 e 3 del r.d.l. n. 1459 del 1926 e 1 della l. n. 1415 del 1928, nella parte in cui concernono il patrocinio davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura, trattandosi di disposizioni già dichiarate illegittime da questa Corte con la sentenza n. 127 del 1985.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti il patrocinio dei praticanti procuratori, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, Cost., dal Pretore di Palestrina con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283, e dell'art. 2 del r.d. 19 dicembre 1901, n. 547, concernenti il patrocinio legale davanti alle Preture site in Comuni sedi di Tribunale o capoluoghi di Provincia, nonché degli artt. 1, 2, 3 e 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui concernono tale patrocinio, questione sollevata, in riferimento agli stessi parametri dall'ordinanza suindicata;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, nella parte in cui concerne il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura, questione sollevata, in riferimento agli stessi parametri, dall'ordinanza suindicata;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, lett. b), e 7 della l. 7 luglio 1901, n. 283, concernenti il patrocinio legale davanti alle Preture ubicate in Comuni sedi soltanto di Pretura, nonché degli artt. 1, 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui concernono tale patrocinio, trattandosi di disposizioni già dichiarate illegittime da questa Corte con la sentenza n. 127 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.