ORDINANZA N. 384
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 6 del d. Pres. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del t. u. per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana) promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1984 dalla Corte d'appello di Catania con procedimento civile vertente tra La Spina Giuseppe e la Commissione Provinciale di controllo di Catania ed altri, iscritta n. 98 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 bis del 3 luglio 1985.
Visto l'atto di costituzione di Leonardo Bonaccorso;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Rilevato che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 6, del d. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del t. u. per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui, affermando l'ineleggibilità a consigliere comunale di "coloro che hanno lite pendente con il Comune", prevede, per il cittadino siciliano, una causa di ineleggibilità che, ai sensi della l. 23 aprile 1981 n. 154, non é più operante per gli altri cittadini dello Stato;
che, nel presente giudizio si é costituito il sig. Leonardo Bonaccorso, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Amato e Prof. Antonio D'Atena, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;
considerato che la questione é stata già risolta con la sentenza n. 162 del 1985 di questa Corte, che ha fra l'altro dichiarato, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 6, della legge Reg. Sic. 9 marzo 1959 n. 3, riportato nell'art. 5, n. 6, del t. u. per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana approvato con d. Pres. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, "nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilità anziché di incompatibilità";
che, pertanto, giusta la prassi giurisprudenziale vigente, la riproposta questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 5, n. 6, della legge Reg. Sic. 9 marzo 1959 n. 3, riportato nell'art. 5, n. 6, del t. u. per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con d. Pres. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, la cui illegittimità costituzionale, "nella parte in cui prevede una situazione d’ineleggibilità anziché d’incompatibilità", é già stata dichiarata con sentenza n. 162 del 1985.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Renato DELLANDRO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.