ORDINANZA N. 383
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 5 ottobre 1983 n. 529 ("Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1983 dal Pretore di Menaggio nel procedimento penale a carico di Primo Bradanini, iscritta al n. 1005 del registro ordinanze del 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;
2) tre ordinanze emesse l'11 ottobre 1983 dal Pretore di Orvieto nei procedimenti penali a carico di Galletti Benito ed altro, Pietrella Mauro ed altro e Casasole Giuliano ed altri iscritti ai nn. 1054 e 1055 del registro ordinanze 1983 e n. 481 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 e 266 dell'anno 1984;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Rilevato che, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1983, il Pretore di Menaggio ha sollevato questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. 5 ottobre 1983 n. 529 ("Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive"), e precisamente dell'art. 1, primo comma, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.; dell'art. 1, quarto comma, in riferimento all'art. 77 Cost.; degli artt. 2, secondo comma, e 8, primo e secondo comma, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 23 e 25, comma secondo, Cost.; dell'art. 6, primo e secondo comma, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 25, comma primo e 101 Cost.; dell'art. 7, terzo comma, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.;
che, con tre ordinanze identicamente motivate, emesse l'11 ottobre 1983, il Pretore di Orvieto ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'intero d.l. 5 ottobre 1983 n. 529;
che nessuno si é costituito né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi con unica ordinanza, e che il d.l. 5 ottobre 1983, n. 529 non é stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo, Cost..
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale relativa al d.l. 5 ottobre 1983 n. 529 ("Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 23, 25, comma primo e secondo, 25, 77, e 101 Cost. dal Pretore di Menaggio, e, in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., dal Pretore di Orvieto, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Renato DELLANDRO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.