ORDINANZA N. 376
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 28 maggio 1977, depositato in Cancelleria il 16 giugno 1977 ed iscritto al n. 11 del Registro 1977 per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 21 marzo 1977, n. 8404/G/86/219, relativo alla sostituzione di un componente del Collegio dei revisori dell'Ente ospedaliero "SS. Giacomo e Cristoforo" di Massa Carrara.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ricorso in data 26 maggio 1977, ritualmente notificato, la regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 marzo 1977 col quale si nominava un componente del collegio dei revisori di un ente ospedaliero di Massa Carrara, per pretesa violazione dell'art. 10, primo comma, l.r. Toscana 16 gennaio 1975, n. 6, anche in riferimento alla disciplina posta dal d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge con l. 17 agosto 1974, n. 386;
che, in particolare, si nega in ricorso che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale potesse trarre dall'art. 12, l. 12 febbraio 1968, n. 132 la legittimazione a designare un membro del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, essendo stata quella norma - nonostante l'esplicito richiamo operatone dall'art. 3, secondo comma, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - successivamente superata dal d. l. n. 264 del 1974, convertito in legge con l. n. 386 del 1974, che aveva ampliato la sfera dei poteri regionali in materia ospedaliera, "operando al tempo stesso come norma di trasferimento e come legge-quadro", nel cui ambito era stata dettata la disciplina di dettaglio di cui all'art. 10, primo comma, l. r. Toscana n. 6 del 1975, prevedente che "il collegio dei revisori degli enti ospedalieri é composto da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti effettivi e due supplenti nominati dal consiglio regionale".
Considerato che l'art. 13, sesto comma, della sopravvenuta l. 26 aprile 1982, n. 181, innovando l'art. 15, secondo comma, l. 23 dicembre 1978, n. 833, ha stabilito che il collegio dei revisori delle unità sanitarie locali - cui, tra l'altro, sono state medio tempore trasferite le funzioni degli estinti enti ospedalieri - é "composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro ed uno dalla regione";
che, in attuazione di tale norma, l'art. 2 della l. r. Toscana 6 giugno 1983, n. 40 ha stabilito che "il Collegio dei revisori é composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, uno dal Consiglio regionale ed uno dall'Assemblea dell'Unità Sanitaria Locale";
che é dunque cessata la materia del contendere, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Presidente della regione Toscana nella missiva indirizzata alla Corte costituzionale in data 13 novembre 1985.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla regione Toscana nei confronti dello Stato con il ricorso di cui in epigrafe (reg. confi. n. 11 del 1977).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.