ORDINANZA N. 375
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili); art. 8 D. L. 2 marzo 1974, n. 30; art. 7 legge 3 giugno 1975, n. 160 promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal pretore di Sala Consilina sul ricorso proposto da Pisano Vittorina contro il Ministero degli Interni iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'anno 1979.
Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ordinanza in data 3 aprile 1978 il Pretore di Sala Consilina ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, in relazione agli artt. 12 della stessa legge n. 118 del 1971 e 26, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli artt. 8 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in legge dalla l. 16 aprile 1974, n. 114, e 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui subordinano il diritto dei mutilati ed invalidi civili a percepire l'assegno mensile alla sussistenza di una condizione economica negativa afferente al coniuge dell'interessato (mentre ai ciechi civili l'assegno é concesso prescindendo dalla situazione economica del coniuge: art. 5, legge 27 maggio 1970, n. 382).
Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale, prospettata sotto identico profilo, é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 278 del 1984 e che in ordinanza non vengono addotti motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Sala Consilina con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 390 del 1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.