ORDINANZA N. 374
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 18 luglio 1984 e riapprovata il 17 ottobre 1984 dalla Regione Lazio recante "Modifiche e integrazioni della l.r. 2 maggio 1980, n. 28, relativa a norme sull'abusivismo edilizio e sul recupero dei nuclei edilizi sorti abusivamente" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 novembre 1984, depositato in cancelleria il 13 novembre 1984 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1984.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ricorso in data 4 novembre 1984 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in riferimento all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale della legge della regione Lazio riapprovata il 17 ottobre 1984 ("modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, recante: 'norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti abusivamente"), in quanto disciplina globalmente il fenomeno dell'abusivismo edilizio prevedendo ipotesi di sanatoria di carattere generale, così discostandosi dai principi della legislazione statale in materia urbanistica, caratterizzata dalla necessaria conseguenzialità dell'irrogazione di una sanzione, salvo soltanto il potere del Sindaco di rilasciare, caso per caso, in ipotesi predeterminate, concessioni edilizie in sanatoria.
Considerato che in seguito alla legge statale sul condono edilizio 28 febbraio 1985, n. 47, la regione Lazio ha emanato la l. r. 21 maggio 1985, n. 76 (recante "modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 ed adeguamento alla legge 28 febbraio 1985, n. 47"), pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" n. 16 del 10 giugno 1985 e non impugnata, la quale, all'art. 1, esclude l'applicazione delle disposizioni delle leggi regionali anteriori "in contrasto con le norme della legge 28 febbraio 1985, n. 47, attinenti agli oggetti di competenza statale e con i principi fondamentali in essa stabiliti", e dunque anche della legge impugnata;
che deve pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 39 del 1984).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.