ORDINANZA N. 373
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella formulazione datane dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 694 promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovì sul ricorso proposto dalla S.p.a. Industria Chimica del Legno iscritta al n. 884 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Mondovì con ordinanza emessa il 20 novembre 1981, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella formulazione datane dall'art. 1 legge 22 dicembre 1975, n. 694, in quanto l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio costituisce discriminazione ingiustificata fra i cittadini e comunque non consente di escludere dall'imposizione i casi nei quali non si sia in concreto verificato alcun incremento di valore degli immobili.
Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale, sollevata in termini identici da varie commissioni tributarie, é stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 239 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanza n. 151 del 1984;
che non vengono prospettati in questa sede profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 (INVIM decennale) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovì con ordinanza in data 20 novembre 1981 (n. 884 del reg. ord. del 1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.