ORDINANZA N. 365
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, punto 3 e dell'art. 58, all. A, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da A.T.A.M. e Bartolucci Giancarlo iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 42, punto 3 e dell'art. 58, all. A, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 nella parte in cui escluderebbero la giurisdizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in materia di impugnativa di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiamando la sentenza n. 240 del 1984 di questa Corte e chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che identica questione é stata dichiarata non fondata con la richiamata sentenza n. 240 del 1984.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 42, punto 3, e dell'art. 58 all. A, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985.