SENTENZA N. 362
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 413 comma secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 promosso con l'ordinanza emessa il 31 ottobre 1979 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Luigi Lavazza e Lorusso Andrea iscritta al n. 960 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 dell'anno 1980;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 31 ottobre 1979 (notificata il 9 e comunicata il 14 del successivo mese di novembre; pubblicata nella G.U. n. 57 del 27 febbraio 1980 e iscritta al n. 960 R.O. 1979) nel giudizio promosso dal datore di lavoro S.p.a. Luigi Lavazza per l'accertamento della legittimità del provvedimento disciplinare inflitto al dipendente Lorusso Andrea convenuto che aveva eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Pretore del lavoro di Torino per svolgersi il rapporto di lavoro in Bari, dove era per giunta situata una dipendenza della Società attrice, l'adito giudice ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 comma secondo, 24 e 35 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 413 comma secondo (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) I) in quanto "la norma consente al datore di lavoro che rivesta la posizione processuale di attore di radicare la controversia nel luogo in cui si trova l'azienda anche quando il rapporto di lavoro inerisca ad una dipendenza della stessa", II) "nella parte in cui consente al datore di lavoro di avvalersi del foro relativo al luogo in cui é sorto il rapporto prescindendo di nuovo dal necessario collegamento del foro con il luogo di esecuzione del contratto" perché "anche in questo caso la norma consente una scelta tra i diversi fori previsti per le controversie di lavoro che non tiene adeguato conto della posizione di favore che la Carta Costituzionale riconosce al lavoratore anche sul piano processuale", III) "la norma crea una disparità di trattamento tra il lavoratore che riveste la posizione processuale di attore e il lavoratore che riveste la posizione processuale di convenuto", IV) "si crea pertanto un'ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del convenuto nella generalità delle controversie relative a rapporti obbligatori e la posizione del lavoratore convenuto in controversia relativa ad uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., poiché per il lavoratore si deroga ingiustificatamente al criterio di collegamento rappresentato dal luogo di residenza (che nel caso di specie radicherebbe di nuovo la competenza a Bari)".
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2.2. - Nell'adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato in diritto
3. - Il Pretore di Torino sospetta d'incostituzionalità il novellato art. 413 comma secondo c.p.c. perché consentirebbe al datore di lavoro, che indossi la veste di attore, di evocare il lavoratore avanti il giudice del luogo dell'azienda allorquando il rapporto di lavoro si svolga nell'ambito della dipendenza della azienda, ma é sin troppo evidente che non rientra nei poteri di questa Corte emanare una sentenza norma - tra l'altro contrastante con l'odierno diritto vivente giurisprudenziale e dottrinale - che per un verso limiti l'applicabilità della disposizione impugnata alle controversie individuali di lavoro promosse dal lavoratore e, per altro verso, le affianchi una disposizione di nuovo conio che non consenta all'attore datore di lavoro di adire il giudice del luogo dell'azienda le quante volte oggetto della domanda sia un rapporto di lavoro di addetto a dipendenza. Compito che non può essere riservato che al potere legislativo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 comma secondo c.p.c. (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) sollevata in riferimento con gli artt. 3 comma primo e secondo, 35 e 24 Cost., "nel senso di cui alla parte motiva" dell'ordinanza emessa il 31 ottobre 1979 dal Pretore di Torino nel procedimento civile tra la s.p.a. Luigi Lavazza e Lorusso Andrea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985.