Sentenza n.361 del 1985

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SENTENZA N. 361

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 413, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 promosso con l'ordinanza emessa il 17 gennaio 1978 dal Pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Mameli Nunziata e C.A.S.A. s.p.a. iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno 1978.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

 

Ritenuto in fatto

 

1.1. - Con ricorso depositato il 14 settembre 1977, Mameli Nunziata, assumendo che aveva prestato lavoro in qualità di rappresentante commerciale per la provincia di Cagliari della S.p.a. C.A.S.A. (Corredi Arredamenti s.a.) con sede in Mogliano Veneto, dal marzo 1968 al dicembre 1972, aveva chiesto al Pretore di Cagliari in funzione di giudice del lavoro condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della indennità di anzianità e delle provvigioni "accantonate" quantomeno al 31 maggio 1971, con gli interessi legali di mora e i maggiori danni da svalutazione monetaria. Si era costituita la C.A.S.A. eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio dell'adito giudice vuoi per avere le parti stabilito, con apposita clausola specificamente approvata per iscritto, la competenza del foro di Venezia vuoi in forza del novellato art. 413 c.p.c. per essersi il rapporto perfezionato in Mestre e per non aver la C.A.S.A. sede né dipendenza in Sardegna.

1.2. - Avendo l'attrice contestato che il contratto di agenzia fosse stato perfezionato in Mestre per avere essa firmato, alla presenza di un rappresentante della C.A.S.A., il contratto di agenzia in Quartucciu (prov. Cagliari), ove all'epoca abitava, l'adito Pretore, ritenuto che il rapporto di agenzia in controversia, in considerazione dell'opera prevalentemente personale spiegata dalla Mameli, fosse soggetto al rito speciale del lavoro e pertanto fosse nulla la clausola derogativa della competenza e si prospettasse l'alternativa tra i fori in cui é sorto il rapporto o si trova l'azienda o la dipendenza cui il lavoratore é addetto o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, e che il rapporto d'agenzia, alla stregua della corrente giurisprudenza della Cassazione, potesse essere fatto valere sol avanti il giudice del luogo di perfezionamento del rapporto - nella specie il Pretore del lavoro di Venezia - ha d'ufficio sollevato e, in riferimento all'art. 3 Cost., giudicato non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 413 comma secondo c.p.c. (testo sostituito in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) nella parte in cui per le controversie in materia di rapporto di agenzia esclude la competenza del giudice del luogo dello svolgimento del rapporto, per contro operante nelle controversie di lavoro subordinato.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 22 luglio 1978 nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nella adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

 

Considerato in diritto

 

3. - Successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, in adesione al quale il giudice a quo aveva sollevato d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale del novellato art. 413 comma secondo c.p.c. nella parte in cui non consentirebbe l'assoggettamento delle controversie in materia di rapporto di agenzia alla competenza del giudice del luogo di svolgimento del rapporto, si é evoluto applicando in un primo tempo anche i fori, alternativamente previsti nell'art. 413 comma secondo, dell'azienda e della dipendenza, e in secondo e, in atto, ultimo tempo il forum contractus e il foro della sede dell'azienda, con esclusione del foro della dipendenza.

Tale essendo il diritto in oggi vivente, la discrasia tra lavoratori subordinati e agenti determinata dalla diversa ampiezza dell'area di scelta dei fori alternativamente previsti nell'art. 413 comma secondo, nella quale il Pretore di Cagliari ha ravvisato offesa inflitta al principio di eguaglianza davanti alla legge garantito dall'art. 3 Cost., non sussiste per poco si rifletta che la nozione di "dipendenza" non si concilia con la funzione economica e la disciplina giuridica del rapporto di agenzia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 comma secondo c.p.c. (sub art. 1 l. 11 agosto 1973 n. 533) in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui per le controversie d'agenzia esclude la competenza del giudice del luogo dello svolgimento del rapporto, sollevata con ordinanza 17 gennaio 1978 del Pretore di Cagliari in funzione di giudice del lavoro (n. 220 R.O. 1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1985.