SENTENZA N. 353
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 luglio 1976 dal Pretore di Siniscola nel procedimento civile vertente tra Magliocchetti Andrea e l'Ufficio Centrale Italiano ed altro, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 30 giugno 1979 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Riboldi Ferruccio e Kaiser Charles ed altri, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1980.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con atto notificato in duplice copia per mezzo del servizio postale a ministero dell'ufficiale giudiziario addetto alla Pretura di Siniscola all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) nella sede di Milano corso Venezia 8 e a Martino Magrini presso lo stesso U.C.I. il 1 ottobre 1975, Magliocchetti Andrea convenne avanti la Pretura di Siniscola per l'udienza del 3 febbraio 1976 l'U.C.I. e, ai sensi dell'art. 6 l. 990/1969, Magrini Martino chiedendo dichiarare unico ed esclusivo responsabile dell'incidente originato il 23 dicembre 1974 dallo scontro tra autoveicoli, appartenenti l'uno al Magliocchetti e l'altro al Magrini, quest'ultimo e, di conseguenza, condannare l'U.C.I. al pagamento a favore di esso attore della somma di lire 500.000 a titolo di risarcimento, e, in via istruttoria, assegnare, a carico dell'U.C.I. e a favore dello stesso attore, la somma di lire 250.000.=, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
Né all'udienza fissata nell'atto di citazione, né alla successiva udienza del 5 aprile 1976 essendo comparsi i convenuti, l'adito Pretore di Siniscola, constatata la ritualità della notificazione, ne dichiarò la contumacia e ne ammise l'interrogatorio sui capitoli articolati dall'attore e rinviò per la assunzione del mezzo istruttorio all'udienza del 25 maggio 1976.
Si costituì nell'interesse dell'U.C.I. il dott. proc. Silvio Piras chiedendo, con la comparsa di risposta dd. 24 maggio 1976, in via preliminare 1) dichiararsi la nullità della notificazione al convenuto contumace Magrini Martino, in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. 990/1969, 2) comunque, previo riconoscimento della non attribuibilità al convenuto della mancata costituzione, ammettere lo stesso ad esplicare quelle attività che gli sarebbero precluse a causa della tardiva costituzione, nel merito, 3) assolversi l'U.C.I. dall'avversa domanda, con vittoria spese, diritti ed onorari e ad istruzione della causa che il Pretore ammettesse prova per testi articolando all'uopo capitoli e indicando la generalità dei testi.
Lo stesso dott. proc. Silvio Piras si costituì nell'interesse di Magrini Martino chiedendo con comparsa di costituzione e risposta del 25 maggio 1976, 1) previa dichiarazione della nullità della notificazione della citazione ammettersi il convenuto a compiere attività istruttorie ai sensi dell'art. 294 c.p.c., o in subordine dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. 990/1969 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., 2) dichiarare Magliocchetti Andrea responsabile del sinistro di cui era causa, 3) di conseguenza assolvere il convenuto Magrini dall'avversa domanda, condannando l'attore al risarcimento del danno a favore del convenuto nella misura di D. M. 1.843,93, oltre il risarcimento per il mancato utilizzo del veicolo e la svalutazione monetaria, e ad istruttoria della causa dedusse prova per testi formulando i capitoli.
Alla udienza del 25 maggio 1976 comparvero per ambo i convenuti il proc. dott. Silvio Piras e per l'attore il suo difensore, che formulò le conclusioni definitive; a seguito di che il Pretore dichiarò ammissibile la costituzione dei convenuti e revocò la ordinanza declaratoria di loro contumacia e rinviò all'udienza del 25 giugno e poi del 6 luglio 1976, nella quale il Pretore si riservò di decidere.
1.2. - Con ordinanza emessa il 12 luglio 1976 (comunicata il successivo 1 settembre e notificata il 16 marzo 1977; pubblicata nella G.U. n. 141 del 25 maggio 1977 e iscritta al n. 174 R.O. 1977), l'adito Pretore giudicò non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 6 comma secondo l. 24 dicembre 1969, n. 990, nel quale s'intende domiciliato ex lege presso l'U.C.I. il cittadino che, dimorando in Stato straniero, circoli in Italia con auto immatricolata all'estero, sul riflesso che la impugnata disposizione creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini italiani residenti nello Stato italiano e cittadini dimoranti all'estero con non prevedere a questi ultimi, se ex lege domiciliati presso l'U.C.I., la notifica personale dei provvedimenti ammissivi dell'interrogatorio o del giuramento ai sensi dell'art. 290 c.p.c.; la reputò rilevante "coinvolgendo la rituale notifica della citazione del convenuto, diretto responsabile del sinistro, dei cui danni l'attore ha chiesto giudizialmente il ristoro".
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 10 ottobre 1976 nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.
3.1. - Nel giudizio introdotto con atto notificato il 12 maggio 1975 all'U.C.I. a Kaiser Charles Egen, ex lege domiciliato presso l'U.C.I., e alla Vereinigte Haftpflicht Versicherung, con il quale Riboldi Ferruccio aveva chiesto dichiararsi il Kaiser responsabile dell'incidente provocato dallo scontro tra gli autoveicoli guidati da esso Riboldi e dal Kaiser, e condannare l'U.C.I. e il Kaiser al risarcimento dei danni, si costituì il solo U.C.I. eccependo l'incostituzionalità dell'art. 6, comma secondo l. 990/1969, l'adito Pretore di Milano, riservato ogni provvedimento sulla eccezione d'incostituzionalità sollevata dall'U.C.I., dispose con ordinanza 21 giugno 1975 la prova per testi articolata nell'interesse dell'U.C.I., la assunse e con ordinanza 25 maggio 1979 assegnò la causa a sentenza.
3.2. - Con ordinanza emessa il 30 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 5 febbraio 1980; comunicata il 30 luglio e notificata il 16 novembre 1979; pubblicata nella G.U. n. 105 del 16 aprile 1980 e iscritta al n. 88 R.O. 1980) l'adito Pretore ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 6, comma secondo l. 990/1969, per ciò che a) il principio di eguaglianza sarebbe leso in quanto non é prevista la notifica personale al soggetto domiciliato presso l'U.C.I. con conseguente inosservanza dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. per la notifica in Stati esteri e nel caso di giudizio avanti il conciliatore o il pretore - stante la perentorietà dei termini - non é consentito all'utente del veicolo immatricolato all'estero di instaurare con l'attore un reale contraddittorio, né é prevista la notifica personale dei provvedimenti ammissivi dell'interrogatorio formale e del giuramento, delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali e delle sentenze ai sensi dell'art. 292 c.p.c., e b) per essere sufficiente, in tema di notificazione di atti processuali, una semplice presunzione di conoscenza di tali atti, non sarebbe garantito il diritto di difesa.
4. - Avanti la Corte non si é costituito l'U.C.I.; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 29 aprile 1980 nel quale ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.
5. - Nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti.
Considerato in diritto
6. - I due incidenti, iscritti ai nn. 174 R.O. 1977 e 88 R.O. 1980, coinvolgono la stessa disposizione e assumono gli stessi parametri e, pertanto, vanno riuniti ai fini di contestuale deliberazione.
7. - L'incidente iscritto al n. 174 R.O. 1977 é inammissibile perché il giudice a quo non ha speso neppure una parola sulla rilevanza della proposta questione e - mette conto di aggiungere - assai ardua sarebbe stata l'impresa di fornire in proposito una qualche giustificazione della necessità di rimettere gli atti a questa Corte per poco si considerasse che l'assicurato, cui la citazione era stata notificata presso l'U.C.I., si era costituito e aveva fatto valere le proprie ragioni (supra 1.), di tal che la nullità della citazione, consecutiva al sospetto d'incostituzionalità, era longe et ultra sanata per avere l'atto raggiunto lo scopo, cui era destinato, di provocare il contraddittorio tra i protagonisti dello scontro tra i due autoveicoli.
Pertanto va dell'incidente dichiarata la inammissibilità.
8.1. - L'art. 6 l. 24 dicembre 1969, n. 990, dopo avere sancito per i veicoli e natanti, immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, l'obbligo di stipulare, per la durata della permanenza in Italia, una assicurazione ai sensi della legge 990/1969, soggiunge nel comma secondo che "l'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, presso il quale l'assicurato si intende domiciliato, che si assuma di provvedere nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge alla liquidazione dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
8.2. - I sospetti d'incostituzionalità della disposizione impugnata, sulla quale la l. 26 febbraio 1977 n. 39 di conversione del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 ha apportato qualche modifica che ratione temporis non rileva per essere stata la citazione notificata il 1 ottobre 1975, non sono giustificati e, pertanto, la questione d'incostituzionalità, che ne é stata originata, non si appalesa fondata.
Premesso che nella Relazione alla Camera fu posto in luce che con l'art. 6 comma secondo in fieri si era inteso recepire nella patria legislazione il sistema del certificato internazionale di assicurazione (così detta carta verde), istituito nel quadro della Commissione economica per l'Europa ed entrato nell'uso del turismo internazionale, l'accusa di offesa al principio di eguaglianza perpetrata in danno dello straniero domiciliato all'estero con imporgli la domiciliazione ex lege e con far sì che in dipendenza di tale domiciliazione non possa fruire del maggior termine di comparizione fissato per i soggetti residenti in Stati esteri non regge di fronte alle finalità del congegno posto in essere con l'art. 6, diretto ad evitare una lite contro un cittadino straniero residente all'estero.
Ancor meno riesce offeso il diritto di difesa perché non ha riscontro nella realtà la "presunzione" temuta dal giudice a quo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 174 R.O. 1977 e 88 R.O. 1980,
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 6 comma secondo l. 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) nella parte in cui considera ex lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia il cittadino che, domiciliato in uno Stato estero, circoli in Italia con un veicolo colà immatricolato, sollevata con ordinanza 12 luglio 1976 del Pretore di Siniscola (n. 174/1977);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 6 comma secondo l. 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui considera ex lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia lo straniero domiciliato in Stato estero, che circoli in Italia con un veicolo colà immatricolato, sollevata con ordinanza 30 giugno 1979 del Pretore di Milano (n. 88/1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1985.