ORDINANZA N. 348
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 ottobre 1984, n. 694 (Misure urgenti in materia di trasmissioni televisive), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 25 ottobre 1984 dal Tribunale di Roma sulle richieste di riesame di provvedimenti di sequestro emessi nei confronti di Mola Aldo ed altro e di Previti Umberto ed altro, iscritte ai nn. 34 e 35 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, nei giudizi di impugnazione avverso provvedimenti pretorili di sequestro dei mezzi e strumenti tecnici utilizzati per la trasmissione di programmi televisivi di emittenti aderenti, rispettivamente, al circuito nazionale "Italia 1" e al circuito nazionale "Canale 5", il Tribunale di Roma ha sollevato d'ufficio, con le ordinanze indicate in epigrafe, questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 21 e 41 Cost., dell'art. 1 del d.l. 20 ottobre 1984, n. 694, in quanto consente l'adozione di sistemi di trasmissione via etere in ambito nazionale o extralocale;
che in entrambi i giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'inammissibilità della questione sollevata, e, in subordine, della sua infondatezza.
Considerato che i giudizi vanno riuniti essendo identica la questione prospettata;
che la questione di legittimità costituzionale sollevata é manifestamente inammissibile, in quanto il d.l. n. 694 del 1984 é decaduto, non essendo stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione (cfr. sent. 307 del 1983; da ultimo ordd. 183, 184 e 218 del 1985), mentre non giova a conservarlo in vita il successivo d.l. 807/1984 (conv. in l. 10/1985), che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto (cfr. ord. 129/1985).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 ottobre 1984, n. 694 (Misure urgenti in materia di trasmissioni televisive), sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 41 Cost., dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1985.