ORDINANZA N. 344
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 657 cod. proc. civ. e 3 legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), promossi con ordinanze emesse il 2 e 8 febbraio 1984 dal Pretore di Nuoro e 15 maggio 1984 dal Pretore di Foligno, iscritte ai nn. 314, 404 e 872 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 238 e 266 dell'anno 1984 e n. 7 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Deiana Rosa e Farci Luigi e avente ad oggetto licenza per finita locazione, il Pretore di Nuoro con ordinanza del 2 febbraio 1984 (reg. ord. n. 314 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 3 Cost.;
che secondo il Pretore la norma impugnata, in quanto consente al locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza dover provare un giustificato motivo, porrebbe i locatori di immobili abitativi in posizione ingiustificatamente più favorevole rispetto agli altri "che agiscono per necessità ai sensi degli artt. 29 e 59 della l. 27 luglio 1978 n. 392, con conseguente disparità di trattamento sia tra locatori, sia tra conduttori";
che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con ordinanza dell'8 febbraio 1984 (reg. ord. n. 404/1984) emessa nel procedimento civile vertente tra Corda Anna Rosa e Solinas Giovanni Santo;
che analoga questione veniva sollevata dal Pretore di Foligno con ordinanza del 15 maggio 1984 (reg. ord. n. 872/1984), nella quale la facoltà del locatore di fruire della cessazione del contratto senza dover addurre una giusta causa (il Pretore impugnava l'art. 3 legge n. 392 del 1978) veniva ritenuta in contrasto con gli artt. 2 (contrarietà al principio di solidarietà sociale), 3 (disparità di trattamento tra conduttori di immobili abitativi e non), 41 e 42 (contrarietà al principio di funzione sociale dell'iniziativa economica e della proprietà privata) Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva richiamando la sent. n. 252 del 1983.
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identità dell'oggetto;
che le questioni sono state già decise dalla Corte con sentenza 28 luglio 1983 n. 252, nella quale si é rilevato che la previsione, di cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non contrasta né col principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., né col principio di eguaglianza tra locatori, o conduttori, di immobili abitativi e non (questi ultimi abilitati a giovarsi della cessazione del rapporto solo per i motivi di cui all'art. 29 l. cit.);
che nella stessa sentenza é stato escluso altresì il contrasto tra le dette norme della l. n. 392 del 1978 e gli artt. 41 e 42 Cost.;
che l'art. 59 l. cit. appare invocato dal Pretore di Nuoro manifestamente fuor di proposito, in quanto esso disciplina la cessazione di alcuni rapporti locativi (quelli già sottoposti a proroga legale) prima della scadenza;
che, sempre nella citata sentenza, le sopra dette questioni, poste con riferimento all'art. 657 cod. proc. civ., sono state dichiarate infondate poiché non costituivano che la ripetizione di quanto già dedotto sul piano del diritto sostanziale;
che la Corte ha anche emesso sulle stesse questioni una successiva ordinanza di manifesta infondatezza (n. 216 del 1984).
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 657 cod. proc. civ. e 3 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Nuoro e di Foligno con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 252 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Francesco SAJA
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1985.