ORDINANZA N. 340
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61 e segg. del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 dal Pretore di Susa nel procedimento penale a carico di Bocchini Angelo ed altro iscritta al n. 1290 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Susa - con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 61 ss. cod. proc. pen., in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., censurando il fatto che non sia stata "prevista tra le cause di ricusazione o astensione la posizione del giudicante che ricopre per legge (come nella specie) la veste di direttore amministrativo di una casa mandamentale";
e che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità della questione, dal momento che il Pretore non avrebbe motivato in alcun modo "la sua valutazione di non manifesta infondatezza", e concludendo comunque per il rigetto della questione medesima.
Considerato che le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato inducono la Corte a dichiarare manifestamente infondata, piuttosto che manifestamente inammissibile, l'impugnativa proposta dal giudice a quo; che infatti, in base alla costante giurisprudenza della Corte stessa, il nucleo del primo comma dell'art. 25 Cost. consiste nel principio di precostituzione del giudice, cioé nell'esigenza - già messa in luce dalla sentenza n. 29 del 1958 - che questi venga "istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie": il che non consente di desumerne che sia costituzionalmente necessario prevedere od imporre - per effetto di quel solo parametro - l'astensione o la ricusazione del Pretore, in quanto direttore amministrativo di una casa mandamentale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 61 ss. cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono "tra le cause di ricusazione o astensione la posizione del giudicante che ricopre per legge la veste di direttore amministrativo di una casa mandamentale", sollevata dal Pretore di Susa, in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
Livio PALADIN
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1985.