Sentenza n.337 del 1985

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SENTENZA N. 337

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1977 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Frascino Angelo e Izzo Alfonso iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1980 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Icardi Maggiorino e Lucci Giuseppe iscritta al n. 917 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 7 marzo 1980 dal Pretore di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra Pizzul Melania e Morra Olimpia iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;

4) ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Calabrò Antonio e Bettazzi Gianfranco ed altra iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

5) ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Calanchi Vittorio e Dallara Loredana iscritta al n. 936 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Izzo Alfonso;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Ernesto Procaccini per Izzo Alfonso.

 

Ritenuto in fatto

 

1.1. - Con ordinanza emessa il 19 ottobre 1977 (notificata il 16 e comunicata il 21 del successivo dicembre; pubblicata nella G.U. n. 109 del 19 aprile 1978 e iscritta al n. 90 R.O. 1978) nel giudizio, in grado di appello, di opposizione all'esecuzione, nel quale Alfonso Izzo, dipendente in forza di contratto di lavoro della Banca Nazionale del Lavoro, aveva impugnato il pignoramento - effettuato nell'interesse del creditore Angelo Frascino - delle somme a titolo di retribuzioni e di indennità dalla Banca stessa dovutegli, il Tribunale di Napoli ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui comprende nel divieto di sottoporre a sequestro e a pignoramento gli stipendi, i salari, le pensioni e gli altri emolumenti corrisposti dagli enti pubblici economici ai loro dipendenti, non senza avere in priorità espresso dubbi sulla correttezza delle sentt. 88/1963 e 49/1976 con le quali la Corte costituzionale aveva dichiarato la infondatezza del sospetto di illegittimità costituzionale - per violazione dell'art. 3 - della impugnata disposizione con riferimento alla generalità dei rapporti di impiego con lo Stato e gli altri enti pubblici rispetto ai rapporti di lavoro privato.

1.2. - Avanti la Corte non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; si é costituito, giusta delega in calce all'atto di deduzioni depositato il 23 febbraio 1978, l'avv. Ernesto Procaccini chiedendo nell'interesse di Alfonso Izzo la declaratoria di non fondatezza della proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 (notificata il 2 e comunicata il 5 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 187 del 9 luglio 1980 e iscritta al n. 414 R.O. 1980) sull'opposizione alla esecuzione, con la quale il debitore esecutato Calabrò Antonio aveva eccepito l'impignorabilità dello stipendio pignorato in suo pregiudizio in quanto dipendente della S.I.P., e sulla eccezione di illegittimità costituzionale del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, sollevata dal creditore pignorante Bettazzi Gianfranco, ha dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, né ha nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri spiegato intervento, di cui il giudice a quo pur aveva sottolineato l'opportunità, l'Avvocatura generale dello Stato.

3.1. - Con ordinanza emessa il 7 marzo 1980 (notificata il 20 e comunicata il 21 dello stesso mese; pubblicata nella G.U. n. 194 del 16 luglio 1980 e iscritta al n. 352 R.O. 1980) sulla opposizione all'esecuzione basata sulla impignorabilità del credito dalla debitrice Morra Olimpia e sulla eccezione d'incostituzionalità dell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, sollevata dalla creditrice Pizzul Melania, il Pretore di Pozzuoli ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la proposta questione.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. - Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1980 (notificata l'11 e comunicata il 12 del successivo novembre; pubblicata nella G.U. n. 70 dell'11 marzo 1981 e iscritta al n. 917 R.O. 1980) sull'opposizione all'esecuzione, con la quale il debitore esecutato Icardi Maggiorino, dipendente della RAI TV a tempo indeterminato, aveva eccepito l'impignorabilità del quinto dello stipendio in suo pregiudizio pignorato, e sulla eccezione d'incostituzionalità, sollevata dal creditore Lucci Giuseppe, dell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il Pretore di Roma ha dichiarato rilevanti e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondate la questione di legittimità costituzionale della impugnata disposizione, per la parte in cui equipara i dipendenti delle imprese concessionarie di un servizio pubblico ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché quella relativa all'intero art. 1 d.P.R. 180/1950 in relazione agli artt. 35 e 36 Cost..

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. - Con ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 (notificata l'11 e comunicata il 15 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G.U. n. 13 bis del 16 gennaio 1985 e iscritta al n. 936 R.O. 1984) emessa sull'opposizione all'esecuzione, con la quale il debitore esecutato Calanchi Vittorio, dipendente della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, aveva eccepito l'inimpignorabilità del quinto delle somme a qualunque titolo dovutegli dal datore di lavoro Monte, e sulla eccezione, in subordine sollevata dalla debitrice diretta Dallara Loredana, d'incostituzionalità dell'art. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il Tribunale di Bologna, dopo aver motivato il dispositivo con cui ha dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della impugnata disposizione, ha, nelle ultime battute della motivazione, osservato che "in ogni caso, appare ingiustificata l'estensione della impignorabilità assoluta dello stipendio dei dipendenti degli enti pubblici economici, i quali operano in regime di diritto privato ed in concorrenza con le imprese private, svolgendo, come nel caso del settore creditizio, le medesime funzioni ed attività di quelle: la differenza fra dipendenti pubblici e privati, sul piano dell'aggredibilità dello stipendio, in considerazione altresì che il rapporto d'impiego degli uni come degli altri ha natura privatistica, realizza, infatti, per le suesposte ragioni una inammissibile discriminazione".

5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

6.1. - Nei termini Alfonso Izzo ha depositato memoria datata 10 giugno 1985 con la quale ha illustrato la conclusione d’infondatezza della questione.

6.2. - Nella pubblica udienza del 19 novembre 1985 il giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui cinque incidenti; l'avv. Procaccini nell'interesse di Alfonso Izzo ha illustrato le ragioni d'infondatezza della questione proposta con la ord. 90/1978.

 

Considerato in diritto

 

7. - La identità di questione sollevata da alcune ordinanze e la connessione tra tale questione e le questioni proposte con altre ordinanze inducono la Corte a disporre la riunione dei cinque incidenti ai fini di contestuale decisione.

8.1. - Tutti gli incidenti coinvolgono l'art. 1 (insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti) d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni); più precisamente il comma primo che mette conto di riprodurre: "(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti). Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti".

Senonché a) le ord. 352 e 414/1980 e 936/1984 investono l'intero comma primo assumendo a parametri gli artt. 3, 24, 35 e 36 Cost., b) la ord. 90/1978 lamenta che l'impugnata disposizione assoggetti ai comminati divieti anche i dipendenti di enti pubblici economici (censura prospettata nella sola motivazione e non anche nel dispositivo della ord. 936/1984), c) la ord. 917/1980 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 in riferimento all'art. 3 Cost. per la parte in cui equipara i dipendenti delle imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché quella relativa all'intero art. 1 in relazione agli artt. 35 e 36 Cost..

Non basta: sebbene di fronte all'art. 1, che elenca ogni sorta di crediti derivanti dagli elencati rapporti, la totalità delle specie, sottoposte all'esame dei giudici a quibus, abbia per oggetto i crediti derivanti da rapporti di lavoro e di impiego in corso, la limitazione non ha impedito alle ord. 90/1978, 352, 424 e 917/1980 di sospettare, senza distinzione, d'incostituzionalità i divieti gravanti su ogni sorta di crediti dei dipendenti (e quindi anche le pensioni, le indennità di fine rapporto) e la sola ord. 936/1984 si limita a far parola dello stipendio dei dipendenti, di tal che la direttiva della corrispondenza tra la fattispecie controversa e l'oggetto della questione di sospettata incostituzionalità impone a questa Corte di limitare il proprio esame ai soli crediti dei dipendenti derivanti da rapporto di lavoro o di impiego in corso.

8.2. - La or richiamata direttiva esige rispetto anche in altro incontro che si passa a descrivere: di fronte all'art. 1 comma primo che sancisce il divieto di pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità degli elencati crediti, sta che tutte le ordinanze di rimessione siano originate da pignoramenti e da successive opposizioni dei debitori diretti e che la ord. 90/1978 si duole del divieto di sottoporre a sequestro e pignoramento, ecc. ecc., e la ord. 352/1980 lamenta nella motivazione la violazione del principio della tutela giurisdizionale dei diritti "in quanto é sottratta una azione - il pignoramento dello stipendio o della pensione - al creditore del pubblico dipendente" ed assume, nel dispositivo, a parametro anche l'art. 24 Cost., mentre le altre ordinanze non si pongono neppure il dubbio sulla esigenza di procedere a distinzione tra impignorabilità e insequestrabilità o incedibilità. Ne segue che questa Corte non può non limitare l'esame al divieto di pignorabilità che solo ha riscontro nelle vicende da cui han tratto spunto le ordinanze di rimessione.

Di tal che la questione principale, su cui la Corte é legittimata a deliberare, ha per oggetto i crediti dei dipendenti indicati nell'art. 1 comma primo, sorti da rapporti in corso, e il divieto di pignorabilità dei crediti medesimi.

8.3. - La prima delle questioni subordinate, sollevata con la ord. 90/1978, con la quale il Tribunale di Napoli ha sospettato d'incostituzionalità l'art. 1 (comma primo) per comprendere la norma sul divieto i crediti dei dipendenti di enti pubblici economici, va assoggettata ai limiti, puntualizzati sub 8.l., 2., dei crediti derivanti dai rapporti in corso e del divieto di pignorabilità (e non anche di insequestrabilità e di incedibilità). La ord. 936/1984 (supra 5.1.) solleva il dubbio, prospettato dal Tribunale di Napoli, nella sola motivazione ma non lo riproduce nel dispositivo e, pertanto, é da ipotizzare che nell'economia della ordinanza di rimessione il Tribunale di Bologna abbia prospettato al livello di motivazione e non di denuncia la sospettata incostituzionalità.

8.4. - Nella ordinanza 917/1980 (supra 4.1.) il Pretore di Roma non si limita ad impugnare l'intero art. 1 (comma primo) ché lo denuncia, in riferimento all'art. 3 Cost., "per la parte in cui equipara i dipendenti dalle imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici", ma neppure una parola spende nella motivazione per dimostrare la identità di posizione tra la RAI TV, il cui dipendente era debitore, e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione; motivazione la quale tanto più urgeva per poco si considerasse che l'art. 1 fa verbo di impresa di comunicazione o trasporto: ne discende la manifesta inammissibilità per difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza.

9. - La questione principale enucleata sub 8.1. é manifestamente infondata perché nessuna delle ordinanze di rimessione, che l'hanno ritualmente sollevata, espone motivi che inducano a dubitare della correttezza della C. Cost. 49/1976 che ebbe a dirla infondata.

10. - Infondata é la questione sollevata dal Tribunale di Napoli con la ord. 90/1978 (supra 1.l.) perché a) assume rilievo non il contenuto del rapporto di lavoro dei dipendenti, ma il risultato dello stesso, b) per gli istituti di credito di diritto pubblico (come la Banca Nazionale del Lavoro) il pubblico interesse si esprime nella obbligatoria approvazione governativa degli statuti e dei mutamenti di questi e nel controllo della P. A. su qualsiasi azione o funzione degli stessi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 90/1978, 352, 414 e 917/1980 e 936/1984,

a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 (insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti) comma primo d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui equipara i dipendenti delle imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, sollevata con ord. 28 ottobre 1980 del Pretore di Roma (917/1980);

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 nella parte in cui assoggetta al divieto di impignorabilità i crediti dei dipendenti ivi elencati in corso di rapporto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata con le ord. 90/1978, 352, 414 e 917/1980, e 936/1984;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui assoggetta al divieto di sottoporre a pignoramento gli stipendi corrisposti dagli enti pubblici economici ai loro dipendenti, sollevata con l'ord. 19 ottobre 1977 del Tribunale di Napoli (ord. 90/1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1985.