Ordinanza n.328 del 1985

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ORDINANZA N. 328

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Normativa prevista in materia di assegni), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1984 dal Pretore di Tropea nei procedimenti penali riuniti a carico di Granato Leone, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Tropea, con ordinanza emessa il 6 ottobre 1984, ha denunciato d’incostituzionalità "la normativa prevista in materia di assegni dalla legge n. 689/1981";

che nel relativo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri eccependo l'inammissibilità e in subordine l'infondatezza dell'impugnativa.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza e neppure l'esatta individuazione dell'oggetto e dei parametri di riferimento della dedotta questione di legittimità;

che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione, in essa racchiusa, che trattasi di eccezione sollevata dalla difesa e fatta propria dal P. M., restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte: esigenza cui é preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale prescrive appunto che il giudice a quo riferisca nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi dell'istanza con cui sia sollevata la questione;

che deve pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, dichiararsi la manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della "normativa prevista in materia di assegni dalla legge n. 689/1981", sollevata dal Pretore di Tropea con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1985.