Ordinanza n.326 del 1985

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ORDINANZA N. 326

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, sesto comma, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (recte: d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417) ("Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Pretore di Campobasso negli atti relativi ad un esposto proposto da De Murtas Gherardo, iscrita al n. 946 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno 1983.

Visto l'atto di costituzione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza in data 5 novembre 1982 (emessa nel contesto di "atti relativi" ad un esposto inoltrato dall'avv. De Murtas del Foro di Lucca, che prospettava "eventuali responsabilità penali" di ingegneri ed architetti, pubblici dipendenti, esercenti di fatto la libera professione), il Pretore di Campobasso ha denunciato di incostituzionalità l'art. 92, comma sesto, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, il quale consente agli insegnanti di essere autorizzati dal capo dell'istituto all'esercizio di "libere professioni che non siano di pregiudizio alla funzione docente": argomentando che tale disposizione si porrebbe in contrasto sia con il precetto dell'art. 98 Cost., per cui "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in ragione del trattamento ingiustificatamente preferenziale riservato agli insegnanti rispetto ad altri dipendenti in possesso di pari requisiti, ai quali l'esercizio della libera professione é precluso;

che nel giudizio innanzi alla Corte si é costituito il Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione e, in subordine, la sua infondatezza; ed ha anche spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rassegnando analoghe conclusioni.

Considerato che dalle premesse della stessa ordinanza di rinvio si evince che non vi é allo stato - oltreché formale imputazione - neppure una notitia criminis di fatti di concreto esercizio della libera professione da parte di docenti (tali fatti non essendo del resto ipotizzati nemmeno nell'esposto-denunzia in base al quale ha indagato il Pretore a quo);

che dunque non vi é un "giudizio" (anche a livello di atti preliminari), nel quale sia in predicato di applicazione la citata norma dell'art. 92, sicché la relativa questione di legittimità é meramente teorica ed ipotetica e perciò manifestamente inammissibile (ex artt. 1 cost. 1/1948 e 23 l. 87/1953).

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma sesto, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sollevata dal Pretore di Campobasso, in riferimento agli artt. 3 e 98 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1985.