Ordinanza n.325 del 1985

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 325

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie) promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, su ricorso proposto da Rosso Biagio contro l'Ufficio del Registro di Enna, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno 1979.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Enna, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 17, comma secondo, della legge 2 luglio 1949, n. 408, che esplicitamente esclude, dalle agevolazioni tributarie accordate dalla legge medesima, "la vendita di negozi che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato": argomentando che il legislatore avrebbe in tal modo irrazionalmente privilegiato "persone di cospicua potenza economica, capaci di acquistare interi fabbricati", rispetto all'"artigiano ed al modesto commerciante che voglia acquistare la proprietà di un solo locale per svolgervi la propria attività di lavoro";

che, nel giudizio innanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza della questione.

Considerato che scopo esplicito e specifico della l. n. 408 del 1949 essendo quello di incentivare la costruzione delle case di abitazione non di lusso e non anche quelle degli uffici o negozi, unicamente considerati come accessori di quelle (anche agli effetti delle successive leggi 1493/1962 e 1212/1967), la fattispecie della vendita (come quella della costruzione) di soli negozi risulta perciò stesso oggettivamente scriminata: onde vengono a mancare i presupposti logici di una comparazione con la diversa ipotesi della alienazione di appartamenti e dunque neppure si pone un problema di violazione dell'art. 3 Cost.; che, d'altra parte, anche l'art. 53 Cost. non é utilmente invocato, poiché il principio della capacità contributiva non é posto in discussione da norme (come quella impugnata) che stabiliscono in via del tutto eccezionale agevolazioni fiscali per la incentivazione di particolari attività ritenute di rilevante interesse sociale; mentre, per quanto riguarda la normale tassazione delle altre attività che non coinvolgono tale interesse, la capacità contributiva del singolo soggetto passivo di imposta non subisce alcuna diversa valutazione rispetto alla generalità dei casi.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma secondo, della legge 2 luglio 1949, n. 408, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1985.