ORDINANZA N. 320
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con ordinanze emesse il 23 giugno 1984 dal Pretore di Pavia, l'8 giugno 1984 dal Pretore di Vallo della Lucania, l'8 giugno 1984 dal Pretore di Udine e il 15 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, iscritte rispettivamente ai nn. 985, 1004 e 1202 del registro ordinanze 1984 e al n. 43 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 bis, 65 bis e 125 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, rispettivamente, con ordinanze del 23 giugno 1984 (R.O. n. 985/84) del Pretore di Pavia; dell'8 giugno 1984 (R.O. n. 1004/84) del Pretore di Vallo della Lucania; dell'8 giugno 1984 (R.O. n. 1202/84) del Pretore di Udine; del 15 ottobre 1984 (R.O. n. 43/85) del Pretore di Brescia, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. a), della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero del superamento del sessantacinquesimo anno di età;
che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha già dichiarato non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la stessa questione nella considerazione che la materia é ormai regolata dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che con l'art. 19 ha abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;
che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. a) della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29, 38 Cost., dai Pretori di Pavia (R.O. n. 985/84), di Vallo della Lucania (R.O. n. 1004/84), di Udine (R.O. n. 1202/84), di Brescia (R.O. n. 43/85).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Francesco GRECO
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1985.