Ordinanza n.319 del 1985

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ORDINANZA N. 319

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 e dell'art. 1 del d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 (Concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1983 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Govoni Tilde, iscritta al n. 1257 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Ferrara, nel processo penale a carico di Govoni Tilde, sollevava, con ord. 17 novembre 1983 (pervenuta a questa Corte il 26 novembre 1984) questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 e dell'art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 (Concessione di amnistia per reati tributari), per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto resterebbero asseritamente esclusi dall'amnistia i reati tributari riferibili a situazioni divenute definitive in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 429/82, pur essendo identiche le situazioni giuridiche a quelle divenute definitive in epoca successiva.

Considerato che, però, il tribunale si limita ad esporre la questione in linea di diritto, senza il minimo accenno alla sua rilevanza in ordine al caso sottoposto al suo esame, che dà apoditticamente per scontata,

che la costante giurisprudenza di questa Corte esige che la rilevanza debba essere motivata, e con riferimento ad elementi risultanti dalla stessa ordinanza,

che conseguentemente la questione dev'essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 e dell'art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 (Concessione di amnistia per reati tributari) sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Ferrara con ord. 17 novembre 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Ettore GALLO

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1985.